LEGGE 3 ottobre 2016, n. 188

Type Legge
Publication 2016-10-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° gennaio 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 17.805 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20162018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei minstri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, qui di seguito denominati «le Parti»; Considerando che le infrazioni alla Legislazione Doganale pregiudicano gli interessi economici, fiscali, culturali, commerciali, sociali, industriali e agricoli nonche' la sicurezza nazionale dei rispettivi Paesi; Considerando che e' importante assicurare l'esatta determinazione dei tributi doganali e fiscali come pure ogni altro addebito derivante dall'importazione o dall'esportazione delle merci, nonche' la corretta applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo; Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali, ivi comprese le violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale, puo' essere resa piu' efficace dalla cooperazione tra le loro Autorita' doganali; Consapevoli che una piu' proficua cooperazione tra le Autorita' doganali puo' essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni; Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Raccomandazione dei Consiglio di Cooperazione Doganale relativa alla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; Tenuto conto della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura concernente le misure da adottare per interdire ed impedire il trasferimento, l'importazione e l'esportazione illecita di proprieta' dei beni culturali, firmata a Parigi il 14 novembre 1970, nella misura in cui detti beni culturali siano oggetto di infrazioni doganali; Tenuto conto della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, che mira alla loro protezione mediante il controllo del commercio internazionale; Tenuto conto della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, firmata a Basilea il 22 marzo 1989, che regola i movimenti transfrontalieri, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi; Tenuto conto della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo dei 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nonche' della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze Psicotrope del 1988; Tenuto conto anche del fatto che il 28 aprile 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimita' la Risoluzione 1540 in cui si afferma che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. «Autorita' Doganale Adita» significa l'Autorita' Doganale che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; 2. «Autorita' Doganale Richiedente» significa l'Autorita' Doganale che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale; 3. «Autorita' Doganale» significa per la Repubblica Italiana, l'Agenzia delle Dogane, che si avvale per taluni adempimenti del supporto della Guardia di Finanza e per gli Stati Uniti Messicani, il Ministero delle Finanze e del Credito Pubblico; 4. «catena logistica del commercio internazionale» significa tutte le procedure e attivita' connesse al movimento transfrontaliero delle merci dal luogo di origine al luogo di destinazione finale; 5. «danno sostanziale» significa il danno che potrebbe essere causato da un uso illegittimo dei precursori chimici; dalla movimentazione illegittima di merci pericolose, di armi nucleari, chimiche, biologiche e di armi di distruzione di massa; da cibi contaminati o da merci o mezzi di trasporto sospettati di rappresentare un pericolo per l'ambiente, per la sicurezza nazionale, per la salute dell'uomo o per la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale; 6. «specie minacciate di estinzione» significa tutte quelle specie animali e vegetali protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; 7. «Stupefacenti e Sostanze Psicotrope» significa le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del 1961 emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonche' nel paragrafo (n) e (r) dell'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988; 8. «funzionario» significa qualunque funzionario dell'Autorita' Doganale o, per gli Stati Uniti Messicani, qualunque funzionario del Governo designato dall'Autorita' Doganale; 9. «dazi doganali» significa i diritti, le tariffe ed ogni altro canone riscosso nel territorio delle Parti in applicazione della Legislazione Doganale; 10. «informazioni» significa qualunque dato, che sia o meno trattato o analizzato, documenti, rapporti ed ogni altra comunicazione in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, o copie certificate o autenticate; 11. «infrazione doganale» significa qualsiasi violazione o tentativo di violazione della Legislazione Doganale delle Parti; 12. «Legislazione Doganale» significa le leggi, i regolamenti e qualsiasi altra disposizione legale ed amministrativa applicate dalle Autorita' doganali, relative all'importazione, esportazione, trasbordo e transito delle merci, relative ai dazi ed ogni altro diritto doganale, quali i dazi compensativi ed antidumping, nonche' ai divieti, restrizioni ed ad altre misure simili di controllo relative alla circolazione delle merci che attraversano i confini nazionali; 13. «merci sensibili» significa le armi, munizioni, esplosivi, sostanze e rifiuti pericolosi e tossici, materiale nucleare, sostanze e componenti destinati alla fabbricazione di armi atomiche, biologiche e/o chimiche, beni a doppio uso; 14. «persona» significa qualunque persona fisica o giuridica; 15. «pezzi di antiquariato e beni archeologici» significa tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti, secondo la legislazione nazionale; 16. «sostanze frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti (precursori)» significa le sostanze elencate nella Tabella I e nella Tabella Il allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988.

Accordo-art. 2

Art. 2. Campo d'Applicazione 1. Le Parti, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Autorita' doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la corretta applicazione della Legislazione Doganale e di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. 2. Nel quadro del presente Accordo, le Parti forniranno tutta l'assistenza in conformita' alle disposizioni legislative e amministrative di ciascuna Parte e nei limiti della competenza e delle risorse di cui dispone la propria Autorita' Doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa in materia doganale e non copre l'assistenza in materia penale; inoltre non modifica gli accordi gia' conclusi o la prassi in uso tra le Parti nell'ambito della mutua assistenza amministrativa. 4. Le disposizioni di cui al presente Accordo non comportano il diritto per nessuna persona di ostacolare l'esecuzione di una richiesta d'assistenza. 5. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di Legislazione Doganale che derivano alla Repubblica Italiana quale Stato membro dell'Unione europea e Parte contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare con gli altri Stati membri dell'Unione Europea.

Accordo-art. 3

Art. 3. Forma e Contenuto della Richiesta di Assistenza 1. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da tutta la documentazione e le informazioni che si ritengano utili per dar seguito alla richiesta. 2. Le richieste sono presentate nella lingua della Parte richiedente e includeranno una traduzione in lingua inglese. Tutti i documenti che accompagnano tali richieste saranno tradotti in lingua inglese. 3. Le richieste formulate in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo dovranno contenere le seguenti informazioni: a) il nome dell'Autorita' Doganale Richiedente; b) la natura del procedimento; c) l'oggetto e le motivazioni della richiesta; d) un breve resoconto della questione e le disposizioni normative ed amministrative applicabili; e) nomi e indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento, se noti. 4. Quando l'Autorita' Doganale Richiedente chiede che si segua un procedimento in particolare, l'Autorita' Doganale Adita dara' seguito alla richiesta nel rispetto della propria legislazione in vigore.

Accordo-art. 4

Art. 4. Assistenza Spontanea L'Autorita' Doganale di una Parte dovra', nei limiti del possibile, fornire assistenza, senza indugio e di propria iniziativa, nei casi in cui venga messa in pericolo o si possa causare un danno sostanziale all'economia, alla salute e alla sicurezza pubblica, compresa la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale, o a qualsiasi altro interesse essenziale dell'altra Parte.

Accordo-art. 5

Art. 5. Scambio di Informazioni 1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza: a) l'autenticita' e veridicita' delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali; b) l'autenticita' e veridicita' dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali; c) la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce; d) le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti; e) le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti; f) i dati statistici riguardanti le attivita' doganali. 2. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente: a) ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori; b) al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica; c) alla violazione dei diritti di proprieta' intellettuale; d) ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico; e) al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.

Accordo-art. 6

Art. 6. Informazioni ai Fini dell'Applicazione della Legislazione Doganale Le Autorita' doganali si trasmetteranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni ritenute utili per la corretta applicazione della Legislazione Doganale e per prevenire, accertare e reprimere le violazioni doganali, nonche' per garantire la sicurezza della catena logistica del commercio internazionale. Queste informazioni possono riguardare: a) le tecniche di lotta contro le frodi commerciali, di efficacia comprovata; b) nuove tendenze, mezzi e metodi per commettere infrazioni doganali; c) le merci note per essere oggetto di infrazioni doganali, nonche' i metodi usati per trasportare o immagazzinare tali merci; d) le persone note per aver commesso o sospettate di aver commesso infrazioni doganali; e) i mezzi di trasporto ed i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla Legislazione Doganale in vigore nel territorio dell'altra Parte; f) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per l'Autorita' Doganale ai fini della corretta applicazione della Legislazione Doganale.

Accordo-art. 7

Art. 7. Informazioni Relative alle Infrazioni Doganali Le Autorita' doganali delle Parti comunicheranno reciprocamente, di propria iniziativa o su richiesta, informazioni su attivita' pianificate, in corso di realizzazione o gia' realizzate, che forniscono motivi sufficienti per ritenere che sia stata o sara' commessa un'infrazione doganale sul territorio della Parte.

Accordo-art. 8

Art. 8. Informazioni Particolari 1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che: a) le merci importate dal territorio di una Parte siano state legalmente esportate nel territorio dell'altra Parte; b) le merci esportate dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte e la loro destinazione doganale, nonche' l'eventuale regime doganale cui le merci sono state vincolate; c) le merci alle quali si conferisce un trattamento speciale all'atto dell'esportazione dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte. 2. Le Autorita' doganali delle Parti si forniranno, altresi', su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci. 3. Le Autorita' doganali delle Parti coopereranno al fine di controllare il traffico di pezzi di antiquariato e beni archeologici, secondo le loro competenze.

Accordo-art. 9

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