LEGGE 4 novembre 2016, n. 204
Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 11 dicembre 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.
Art. 3
Contributo italiano al Green Climate Fund
1.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Art. 4
Contributi determinati a livello nazionale
1.Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, sono autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.
Art. 5
Copertura finanziaria
1.All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Paris Agreement
Allegato Paris Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo di Parigi-art. 1
Traduzione ACCORDO DI PARIGI Le Parti del presente accordo, In qualita' di Parti della convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (di seguito: «la convenzione»), Conformemente alla piattaforma di Durban per un'azione rafforzata istituita con la decisione 1/CP.17 della conferenza delle Parti della convenzione in occasione della sua diciassettesima sessione, Nel perseguimento dell'obiettivo della convenzione e guidate dai suoi principi, compreso il principio dell'equita' e delle responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali, Riconoscendo l'esigenza di una risposta efficace e progressiva all'urgente minaccia dei cambiamenti climatici che si basi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, Riconoscendo altresi' le esigenze specifiche e le circostanze speciali delle Parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare quelle che sono particolarmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, come indicato dalla convenzione, Tenendo pienamente conto delle esigenze specifiche e delle situazioni speciali dei paesi meno sviluppati per quanto riguarda i finanziamenti e il trasferimento di tecnologia, Riconoscendo che le Parti possono subire gli effetti non soltanto dei cambiamenti climatici ma anche delle misure adottate per farvi fronte, Sottolineando il rapporto intrinseco che le azioni, le misure di risposta e l'impatto dei cambiamenti climatici hanno con l'accesso equo allo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della poverta', Riconoscendo la priorita' fondamentale di proteggere la sicurezza alimentare e porre fine alla fame, nonche' le particolari vulnerabilita' dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, Tenendo conto degli imperativi di una giusta transizione per la forza lavoro e della creazione di posti di lavoro decorosi e di qualita', in linea con le priorita' di sviluppo definite a livello nazionale, Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono preoccupazione comune dell'umanita', le Parti, al momento di intraprendere azioni volte a contrastarli, dovrebbero rispettare, promuovere e prendere in considerazione i loro obblighi rispettivi nei confronti dei diritti umani, del diritto alla salute, dei diritti delle popolazioni indigene, delle comunita' locali, dei migranti, dei minori, delle persone con disabilita' e delle persone in situazioni di vulnerabilita', nonche' del diritto allo sviluppo, all'eguaglianza di genere, all'emancipazione delle donne e all'equita' intergenerazionale, Riconoscendo l'importanza della conservazione e del miglioramento, ove opportuno, dei pozzi e dei serbatoi di gas a effetto serra, di cui alla convenzione, Notando l'importanza di assicurare l'integrita' di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani, e la protezione della biodiversita', riconosciuta da alcune culture come Madre Terra, e notando l'importanza per alcuni del concetto di «giustizia climatica» al momento di intraprendere azioni per affrontare i cambiamenti climatici, Affermando l'importanza dell'istruzione, della formazione, della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico, dell'accesso del pubblico all'informazione e della cooperazione a tutti i livelli sui temi affrontati nel presente accordo, Riconoscendo l'importanza di un impegno a tutti i livelli delle autorita' pubbliche e dei diversi attori, in linea con le legislazioni nazionali delle Parti, nell'affrontare i cambiamenti climatici, Riconoscendo altresi' che stili di vita sostenibili e modi di consumo e produzione sostenibili, rispetto ai quali le Parti che sono paesi sviluppati assumono un ruolo guida, svolgono una funzione importante nell'affrontare i cambiamenti climatici, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente accordo, si applicano le definizioni contenute nell'articolo 1 della convenzione. Inoltre s'intende per: a) «convenzione», la convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992; b) «conferenza delle Parti», la conferenza delle Parti della convenzione; c) «Parte», una Parte del presente accordo.
Accordo di Parigi-art. 2
Articolo 2 1. Il presente accordo, nel contribuire all'attuazione della convenzione, inclusi i suoi obiettivi, mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la poverta', in particolare: a) mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che cio' potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici; b) aumentando la capacita' di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra, con modalita' che non minaccino la produzione alimentare; c) rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima. 2. Il presente accordo sara' attuato in modo da riflettere l'equita' ed il principio delle responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali.
Accordo di Parigi-art. 3
Articolo 3 Come contributi determinati a livello nazionale alla risposta mondiale ai cambiamenti climatici, tutte le Parti intraprendono e comunicano sforzi ambiziosi rispetto a quanto definito agli articoli 4, 7, 9, 10, 11 e 13 al fine di conseguire lo scopo del presente accordo, di cui all'articolo 2. Gli sforzi delle Parti tracceranno una progressione nel tempo con il riconoscimento dell'esigenza di sostenere le Parti che sono paesi in via di sviluppo per l'efficace attuazione del presente accordo.
Accordo di Parigi-art. 4
Articolo 4 1. Per conseguire l'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2, le Parti mirano a raggiungere il picco mondiale di emissioni di gas a effetto serra al piu' presto possibile, riconoscendo che cio' richiedera' tempi piu' lunghi per le Parti che sono paesi in via di sviluppo, e ad intraprendere rapide riduzioni in seguito, in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione, cosi' da raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda meta' del corrente secolo, su una base di equita' e nel contesto dello sviluppo sostenibile e degli sforzi tesi a eliminare la poverta'. 2. Ciascuna Parte prepara, comunica e mantiene i contributi determinati a livello nazionale che intende progressivamente conseguire. Le Parti perseguono misure nazionali di mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi dei contributi anzidetti. 3. Ciascun successivo contributo di una Parte, determinato a livello nazionale, rappresenta una progressione rispetto al precedente contributo, sempre determinato a livello nazionale, e traduce la piu' alta ambizione possibile rispecchiando le responsabilita' comuni ma differenziate e le rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali. 4. Le Parti che sono paesi sviluppati dovrebbero continuare a svolgere un ruolo guida, prefiggendosi obiettivi assoluti di riduzione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo dovrebbero continuare a migliorare i loro sforzi di mitigazione e sono incoraggiate ad assumere, con il passare del tempo, obiettivi di riduzione o limitazione delle emissioni che coprono tutti i settori dell'economia, alla luce delle diverse circostanze nazionali. 5. Le Parti che sono paesi in via di sviluppo ricevono sostegno per l'attuazione del presente articolo, conformemente con gli articoli 9, 10 e 11, in quanto e' riconosciuto che un maggior supporto alle Parti che sono paesi in via di sviluppo permettera' alle loro azioni di essere piu' ambiziose. 6. I paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possono preparare e comunicare strategie, piani e azioni di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra che rispecchino le loro speciali circostanze. 7. I benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti possono contribuire ai risultati della mitigazione ai sensi del presente articolo. 8. Nel comunicare i loro contributi determinati a livello nazionale, tutte le Parti forniscono le informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione conformemente alla decisione 1/CP.21 e ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 9. Ciascuna Parte comunica un contributo determinato a livello nazionale ogni cinque anni conformemente alla decisione 1/CP.21 e a ogni altra decisione pertinente della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo, e tenendo conto dei risultati del bilancio globale di cui all'articolo 14. 10. La conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo valuta, in occasione della sua prima sessione, scadenze comuni per i contributi determinati a livello nazionale. 11. Una Parte puo', in ogni momento, adeguare il proprio contributo vigente determinato a livello nazionale per migliorarne il livello di ambizione, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 12. I contributi determinati a livello nazionale comunicati dalle Parti sono iscritti in un registro pubblico tenuto dal Segretariato. 13. Le Parti sono responsabili dei loro contributi determinati a livello nazionale. Nel calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici che corrispondono ai loro contributi determinati a livello nazionale, le Parti promuovono l'integrita' ambientale, la trasparenza, la precisione, la completezza, la comparabilita' e la coerenza, e assicurano che si evitino doppi conteggi, conformemente agli orientamenti adottati dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del presente accordo. 14. Nel quadro dei contributi determinati a livello nazionale, le Parti, al momento di riconoscere e attuare le azioni di mitigazione rispetto alle emissioni e agli assorbimenti antropogenici, tengono conto, ove opportuno, dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione, alla luce delle disposizioni del paragrafo 13. 15. Nell'attuazione del presente accordo, le Parti tengono conto delle preoccupazioni delle Parti le cui economie sono le piu' colpite dall'impatto delle misure di risposta, in particolare le Parti che sono paesi in via di sviluppo. 16. Le Parti, comprese le organizzazioni regionali d'integrazione economica e i loro Stati membri, i quali abbiano concordato di agire congiuntamente ai fini del paragrafo 2, comunicano al Segretariato i termini di tale accordo, inclusi i livelli di emissioni attribuiti a ciascuna Parte nel periodo considerato, nel momento in cui comunicano i loro contributi determinati a livello nazionale. Il Segretariato, a sua volta, informa le Parti e i firmatari della convenzione dei termini di tale accordo. 17. Ciascuna Parte di tale accordo e' responsabile del proprio livello di emissioni indicato nell'accordo di cui al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15. 18. Se le Parti agiscono congiuntamente nell'ambito di e insieme a un'organizzazione regionale di integrazione economica che e' essa stessa Parte del presente accordo, ciascuno Stato membro di tale organizzazione regionale di integrazione economica e' responsabile, individualmente e insieme a detta organizzazione, dei propri livelli di emissioni indicati nell'accordo comunicato conformemente al paragrafo 16, ai fini dei paragrafi 13 e 14 e degli articoli 13 e 15. 19. Tutte le Parti si adoperano per formulare e comunicare la messa a punto di strategie di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra, tenendo presente l'articolo 2 e tenendo conto delle loro responsabilita' comuni ma differenziate e delle rispettive capacita', alla luce delle diverse circostanze nazionali.
Accordo di Parigi-art. 5
Articolo 5 1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra come indicato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della convenzione, comprese le foreste. 2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e negli orientamenti pertinenti gia' convenuti in virtu' della convenzione per quanto riguarda: gli approcci regolatori e gli incentivi positivi per le attivita' relative alla riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, nonche' al ruolo della conservazione, della gestione sostenibile delle foreste e dell'aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via sviluppo; gli approcci regolatori alternativi, quali gli approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e sostenibile delle foreste, riaffermando contemporaneamente l'importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini di emissioni di carbonio associati a tali iniziative.
Accordo di Parigi-art. 6
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