LEGGE 3 novembre 2016, n. 209
Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 1° aprile 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 83.634 a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.808 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009 destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Alfano, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA Preambolo. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria (di seguito denominati «Parti»). Consapevoli che i fenomeni criminali connessi con la criminalita' organizzata, la migrazione illegale, la tratta di esseri umani, il commercio illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori di droghe, nonche' con il terrorismo, colpiscono in modo considerevole entrambi gli Stati, pregiudicando sia la sicurezza e l'ordine pubblico che il benessere e l'incolumita' fisica dei propri cittadini; Viste: la Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, nella versione del protocollo datato 25 marzo 1972 che emenda la Convenzione stessa, la Convenzione del 21 febbraio 1971 sulle sostanze psicotrope e la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonche' la risoluzione 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 sulla cooperazione internazionale nella lotta alla criminalita' organizzata, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 55/25 del 15 novembre 2000, aperta alla firma il 12 dicembre 2000 a Palermo e sottoscritta in pari data da entrambi i Paesi, inclusi i tre protocolli aggiuntivi e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003; Richiamando la Convenzione di Strasburgo per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione dei dati a carattere personale, adottata dal Consiglio d'Europa il 28 gennaio 1981, e il connesso Protocollo aggiuntivo dell'8 novembre 2001, la raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 in materia di regolamentazione dell'utilizzo dei dati personali ad opera della Polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano trattati in modo automatizzato, nonche' la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2008 sulla tutela dei dati personali elaborati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di Polizia in materia penale; In base alla Convenzione del 19 giugno 1990 per l'attuazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, nella versione in vigore e dell'acquis di Schengen che sullo stesso si fonda, recepito dall'Unione europea (denominata Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen); Tenendo conto del trattato del 27 maggio 2005 riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare nella lotta al terrorismo, alla criminalita' transfrontaliera e alla migrazione illegale (denominato «trattato di Prüm»), nonche' della decisione 2008/615/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera (denominata «decisione di Prüm»), e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalita' transfrontaliera (definita «decisione di attuazione del trattato di Prüm»), nonche' della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita' dell'Unione europea preposte all'applicazione della legge; Consapevoli dell'Accordo del 14 settembre 2004, siglato fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica di Slovenia, sulla cooperazione nel centro comune di Polizia di Thörl-Maglern; Nel rispetto delle rispettive sovranita' e leggi nazionali, hanno convenuto il presente Accordo in tema di cooperazione di Polizia. Titolo I Autorita' competenti, zone di frontiera e definizione Art. 1. Autorita' competenti Le autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo sono le seguenti: per la Repubblica italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; per la Repubblica d'Austria: il Ministro federale dell'interno, le direzioni di Polizia regionali e - al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di Polizia regionali sono contemporaneamente autorita' di sicurezza di prima istanza - le autorita' amministrative distrettuali; in materia di Polizia stradale i Governi Regionali, le direzioni di Polizia regionali e le autorita' amministrative distrettuali.
Accordo-art. 2
Art. 2. Zone di frontiera 1. Ai sensi del presente Accordo per zone di frontiera si intende: nella Repubblica italiana: i territori delle Province di Belluno, Bolzano e Udine; nella Repubblica d'Austria: le Regioni Carinzia, Salisburgo e Tirolo. 2. Le Parti contraenti si informano a vicenda su ogni variazione delle competenze nazionali in merito alla cooperazione transfrontaliera, nonche' sulle modifiche riguardanti la designazione delle autorita' competenti.
Accordo-art. 3
Art. 3. Definizione Ai fini del presente Accordo si intendono per «agenti», gli operatori appartenenti alle amministrazioni competenti delle due Parti o impiegati nei Centri comuni o destinati alle unita' miste operanti alla frontiera comune.
Accordo-art. 4
Art. 4. Ambiti della cooperazione Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalita' nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare: a) la criminalita' organizzata transnazionale e il terrorismo; b) la produzione e il traffico illeciti di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori e sostanze dopanti; c) il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonche' sostanze velenose e radioattive; d) la migrazione illegale, il traffico e la tratta di persone; e) i reati contro il patrimonio, compresa la tutela dei beni a valore storico e culturale; f) i reati economici e il riciclaggio, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; g) la criminalita' informatica.
Accordo-art. 5
Art. 5. Forme di cooperazione Le autorita' di cui all'articolo 1 del presente Accordo, al fine di dare attuazione all'articolo 4, collaborano in particolare secondo le seguenti modalita': a) scambio delle informazioni su: i reati, i criminali, le organizzazioni criminali, il loro modus operandi, le loro strutture e i loro contatti; i tipi di stupefacenti, di sostanze psicotrope e i loro precursori e sostanze dopanti, i luoghi e i metodi di produzione, i canali e i mezzi utilizzati dai trafficanti, le tecniche di occultamento, nonche' i metodi di funzionamento dei controlli antidroga alle frontiere e l'impiego di nuovi mezzi tecnici, compresi i metodi di addestramento e di utilizzo di unita' cinofile antidroga; i reati di terrorismo, i terroristi, le organizzazioni terroristiche, il loro modus operandi, le loro strutture, reti e contatti; gli strumenti legislativi e scientifici al fine di combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi della minaccia criminale e terroristica; i metodi impiegati per il contrasto alla migrazione illegale, al traffico e alla tratta di persone; i passaporti ed altri documenti di viaggio, visti, timbri di ingresso ed uscita, al fine di individuare documenti falsi; i reati economici, il riciclaggio e il reimpiego di denaro, l'individuazione, la localizzazione e il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita, nonche' le infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; la formazione e l'aggiornamento professionale; b) scambio di' esperienze relativo: all'applicazione delle rispettive disposizioni normative in materia di sequestro e confisca dei proventi illeciti; alle migliori prassi nel monitoraggio delle infiltrazioni criminali nelle societa' che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; c) definizione di misure congiunte di sorveglianza della frontiera comune; d) adozione di misure, in conformita' con il rispettivo ordinamento interno, dirette al contrasto del traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e altre merci, comprese le consegne sorvegliate transfrontaliere e le operazioni sottocopertura; e) cooperazione di Polizia in Centri comuni; f) rafforzamento della comunicazione, previa valutazione e verifica degli aspetti tecnici, anche attraverso il possibile scambio di apparecchiature radio rice-trasmittenti.
Accordo-art. 6
Art. 6. Collaborazione in ambito di formazione ed aggiornamento professionale Le autorita' competenti delle Parti cooperano in ambito di formazione ed aggiornamento professionale, in particolare: a) scambiandosi i piani di studio per la formazione e l'aggiornamento professionale e valutando la possibilita' di adottare reciprocamente contenuti didattici; b) organizzando eventi congiunti di formazione e aggiornamento professionale; c) permettendo a rappresentanti dell'altra Parte di partecipare a esercitazioni e a corsi di aggiornamento professionale.
Accordo-art. 7
Art. 7. Richieste di assistenza 1. Nell'ambito del presente Accordo, le autorita' delle Parti si forniscono reciprocamente assistenza su richiesta. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2 in ordine alla designazione di punti di contatto per l'applicazione dell'Accordo, le istanze di cui al comma 1 del presente articolo e le corrispondenti risposte sono gestite direttamente dai competenti Uffici centrali nazionali delle Parti. Gli Uffici centrali nazionali sono i seguenti: per la Repubblica italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio cooperazione internazionale di Polizia; per la Repubblica d'Austria: la Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno. 3. In casi di urgenza e qualora le richieste riguardino le zone di frontiera, le istanze e le conseguenti risposte possono essere gestite direttamente anche dalle seguenti autorita': per la Repubblica italiana: le questure e i comandi provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza di Belluno, Bolzano e Udine; per la Repubblica d'Austria: le direzioni regionali di Polizia della Carinzia, di Salisburgo e del Tirolo. Di tali richieste dirette, siano esse attive che passive, gli Uffici centrali nazionali delle Parti dovranno essere comunque informati tempestivamente a cura delle rispettive autorita' interessate.
Accordo-art. 8
Art. 8. Rifiuto di assistenza 1. La richiesta di assistenza puo' essere rifiutata in tutto o in parte se l'autorita' competente della Parte interessata osserva che la sua esecuzione possa compromettere la sovranita', la sicurezza interna, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali del proprio Stato, oppure che sia in contrasto con la propria legislazione nazionale o con i suoi obblighi internazionali. 2. Prima di prendere una decisione sul rifiuto ad una richiesta di assistenza, l'autorita' competente investita dell'istanza si consulta con l'autorita' richiedente al fine di stabilire se tale assistenza puo' essere eventualmente fornita a condizioni diverse rispetto alla richiesta originaria. Qualora l'autorita' richiedente accetti di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, l'autorita' richiesta dovra' ottemperare a dette condizioni. 3. La decisione motivata sul totale o parziale rifiuto di una richiesta di assistenza e' comunicata per iscritto all'autorita' richiedente.
Accordo-art. 9
Art. 9. Esecuzione delle richieste 1. L'autorita' richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. 2. L'autorita' richiedente sara' informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole. 3. Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'autorita' richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata comunicazione all'autorita' richiedente e ad inoltrare l'istanza all'autorita' competente. 4. L'autorita' richiesta puo' chiedere tutte le informazioni necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta. 5. L'autorita' richiesta informa al piu' presto l'autorita' richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.
Accordo-art. 10
Art. 10. Assistenza spontanea Le autorita' competenti delle Parti possono spontaneamente fornirsi informazioni qualora si abbia motivo di ritenere che tali informazioni possano essere rilevanti per impedire o reprimere atti penalmente perseguibili.
Accordo-art. 11
Art. 11. Osservazione transfrontaliera 1. Secondo le modalita' stabilite nell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono, previa autorizzazione dell'autorita' competente dell'altra Parte, proseguire per l'intero territorio dell'altra Parte l'osservazione transfrontaliera nei confronti: di una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che puo' dar luogo all'estradizione o all'emissione di un mandato d'arresto europeo, nonche', se necessario, di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della menzionata persona. 2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al comma 2 dell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e' ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non e' stato possibile richiedere l'autorizzazione preventiva all'autorita' competente. In questi casi l'attraversamento della frontiera e' immediatamente comunicato: per la Repubblica italiana: al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia; per la Repubblica d'Austria: alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno. Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 3. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico e' vietato.
Accordo-art. 12
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.