LEGGE 3 novembre 2016, n. 210
Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 20 dicembre 2016
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, qui di seguito indicati quali "le Parti Contraenti", considerando che le Parti Contraenti desiderano sviluppare ulteriormente le loro relazioni cooperando nel reciproco interesse nel settore fiscale; considerando che le Parti Contraenti desiderano rafforzare la loro capacita' di applicare le rispettive normative fiscali; e considerando che le Parti Contraenti desiderano stabilire i termini e le condizioni che disciplinano lo scambio di informazioni in materia fiscale hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Giurisdizione Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Imposte considerate (1) Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) nel Principato del Liechtenstein: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Erwerbssteuer); - l'imposta sul reddito delle societa' (Ertragssteuer); - le imposte societarie (Gesellschaftssteuem); - le imposte sulle plusvalenze immobiliari (Grundstücksgewinnsteuer); - l'imposta sul patrimonio (Vermödgenssteuer); - l'imposta cedolare (Couponsteuer); - l'imposta sul valore aggiunto (Mehrwertsteuer); b) in Italia: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); - l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); - l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); - l'imposta sul valore aggiunto (IVA); - l'imposta sulle successioni; - l'imposta sulle donazioni; - l'imposta sui premi assicurativi; - l'imposta sulle transazioni finanziarie; - l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE); - l'imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero (IVAFE); - le imposte sostitutive. (2) Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresi' ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorita' competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo dalle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle imposte oggetto del presente Accordo ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Definizioni (1) Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente: a) il termine "Principato del Liechtenstein", usato in senso geografico, designa il territorio sul quale il Principato del Liechtenstein esercita la propria sovranita'; b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; c) l'espressione "autorita' competente" designa: aa) nel Principato del Liechtenstein, il Governo del Principato del Liechtenstein o un suo rappresentante autorizzato; bb) in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica, un'eredita' giacente e ogni altra associazione di persone; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica, nonche' enti e destinazioni patrimoniali speciali considerati come una persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta, che soddisfa i requisiti sostanziali di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori; g) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa'; h) l'espressione "piano o fondo comune di investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune di investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori; i) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo; j) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte Contraente che richiede le informazioni; k) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni; l) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; m) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma; n) l'espressione "questioni fiscali" designa tutte le questioni fiscali, ivi compresi i reati tributari; o) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente; p) l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti. (2) Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione o le autorita' competenti non convengano su un significato comune ai sensi dell'articolo 10 del presente Accordo, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte Contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte Contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte Contraente.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta (1) L'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta della Parte richiedente le informazioni per le finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata necessiti o meno di tali informazioni ai propri fini fiscali o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella Parte interpellata. (2) Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa, in quel momento, non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali. (3) Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. (4) Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorita' competenti, in conformita' ai termini del presente Accordo, abbiano l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualita' di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; b) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di societa' di capitali, societa' di persone e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena della proprieta'; e, aa) nel caso di piani o fondi comuni di investimento, le informazioni su quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano; bb) nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari, guardiani, beneficiari e ogni altra persona fisica che esercita il controllo effettivo sul trust; cc) nel caso di ogni altra persona giuridica o figura giuridica diversa da un trust (ad esempio, fondazione, Anstalt), le informazioni su ogni persona equivalente o su ogni persona in analoga posizione; a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento a societa' quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. (5) L'autorita' competente della Parte richiedente fornisce per iscritto le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta: (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; (b) il periodo di imposta per cui si richiedono le informazioni; (c) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; (d) la questione rilevante ai sensi della legislazione fiscale della Parte richiedente rispetto alla quale sono richieste le informazioni; (e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata; (f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; (g) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della legislazione o nel corso della normale prassi amministrativa della Parte richiedente, e che la richiesta e' conforme al presente Accordo; (h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. (6) L'autorita' competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita' competente della Parte interpellata deve: a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita' competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Verifiche fiscali all'estero (1) Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo' chiedere alla Parte interpellata di consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone fisiche o di altre persone interessate. L'autorita' competente della Parte interpellata deve notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo dell'incontro con le persone fisiche interessate. (2) Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella Parte interpellata. (3) Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Possibilita' di rifiutare una richiesta (1) L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta della Parte richiedente se a) la richiesta non e' conforme al presente Accordo e, in particolare, se non sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 5; oppure b) la divulgazione delle informazioni richieste e' contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata. (2) Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte interpellata l'obbligo a) di fornire informazioni soggette a legal privilege, oppure informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo; oppure b) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alle proprie prassi amministrative, a condizione che la disposizione del presente sotto-paragrafo non pregiudichi gli obblighi di una Parte contraente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del presente Accordo. (3) Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia. (4) La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo. (5) La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.
Accordo-art. 8
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