LEGGE 3 novembre 2016, n. 211
Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2016 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° giugno 2017 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 1° febbraio 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
Art. 3
Disposizioni in materia penale
1.La procedura di consegna controllata prevista nell'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' regolata ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni.
2.L'utilizzabilita' processuale delle informazioni e dei documenti ricevuti o trasmessi prevista dall'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e' soggetta al rispetto delle norme in materia di rogatorie internazionali contenute nel libro XI, titolo III, del codice di procedura penale.
Art. 4
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 19.763 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 3.400 annui a decorrere dall'anno 2016, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.122 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio dei relativi oneri e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze; per le spese di missione di cui agli articoli 10, 13, 15 e 20 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dei relativi oneri. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo: per il Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» e, comunque, della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia; per l'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Trattato-art. I
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Obbligo di estradare Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorita' Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto e' stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale.
Trattato-art. II
Articolo II Fatti che danno luogo all'estradizione 1. L'estradizione e' concessa per fatti che secondo la legge di entrambe le Parti costituiscono reati punibili con una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale superiore nel massimo ad un anno o piu' severa. 2. Inoltre se l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da espiare dovra' essere superiore a sei mesi. 3. Quando la domanda di estradizione riguarda piu' reati per alcuni dei quali non esistono le condizioni previste dal paragrafo 1., l'estradizione, se e' concessa per un reato per il quale esistono le suddette condizioni, potra' essere concessa anche per gli altri reati. Inoltre, nel caso in cui l'estradizione sia chiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa potra' essere concessa se il restante periodo complessivo di pena da scontare e' superiore a sei mesi. 4. L'estradizione e' altresi' concessa in ordine a quei reati, per i quali le Convenzioni multilaterali vigenti tra le Parti impongano o imporranno l'inserimento nei trattati successivi come reati che possono dare luogo ad estradizione.
Trattato-art. III
Articolo III Reati fiscali In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione non puo' essere negata per il fatto che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tassa o di imposta o non prevede in queste materie la stessa disciplina della legge della Parte richiedente.
Trattato-art. IV
Articolo IV Rifiuto di estradare L'estradizione non sara' concessa: a. se per lo stesso fatto la persona richiesta e' sottoposta a procedimento penale o e' stata giudicata dalla Autorita' Giudiziaria della Parte richiesta; b. se alla data del ricevimento della domanda, la pena o l'azione penale siano prescritte, secondo la legge di una delle Parti; c. se per il reato che ha motivato la domanda nella Parte richiesta e' stata concessa l'amnistia, sempre che il fatto ricada nella giurisdizione penale di tale Parte; d. se la persona richiesta e', e' stata o sara' giudicata da un Tribunale straordinario nella parte richiedente; e. se fatto per il quale e' chiesta e' considerato dalla Parte richiesta come reato politico; f. se la Parte richiesta ha seri motivi per ritenere che la persona richiesta sara' oggetto di azioni persecutorie o discriminatorie per motivi di razza, di religione, di sesso, di cittadinanza, di lingua, di opinione politica o di condizione personale o sociale, o se la situazione della suddetta persona corre il rischio di essere aggravata da uno dei suddetti elementi; g. se per il fatto per il quale e' stata chiesta, la persona richiesta e' stata o sara' sottoposta ad un procedimento che non garantisce il rispetto dei diritti minimi della difesa. La circostanza che tale procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta, non costituisce in se stesso motivo di rifiuto dell'estradizione; h. se esistono fondati motivi per ritenere che la persona richiesta sara' sottoposta a pene o maltrattamenti che in ogni modo siano considerati come violazione dei diritti fondamentali; i. se la persona ricercata, al momento della commissione del reato, era minorenne secondo la legge della parte richiesta e la legge della parte richiedente non la considera tale, oppure non prevede per i minorenni un trattamento processuale o sostanziale diretto al reinserimento sociale conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della parte richiesta; j. se il fatto per il quale e' richiesta costituisce, secondo la legge della parte richiesta un reato esclusivamente militare. A tal fine sono considerati reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.
Trattato-art. V
Articolo V Pena di morte 1. In nessun caso sara' irrogata o applicata la pena di morte alla persona estradata. 2. Quando i fatti per i quali e' stata chiesta l'estradizione sono punibili nell'ordinamento della parte richiedente con la pena di morte, questa in nessun caso sara' irrogata e si applichera' in sua vece una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale prevista dallo stesso ordinamento. 3. Quando per i fatti peri quali e' stata chiesta l'estradizione e' stata inflitta la pena di morte, l'estradizione sara' concessa solo dopo che detta pena sara' stata sostituita da una pena detentiva nella misura massima prevista dall'ordinamento della parte richiedente.
Trattato-art. VI
Articolo VI Rifiuto facoltativo dell'estradizione 1. L'estradizione puo' essere rifiutata se, alla data della domanda, la persona da estradare e' cittadina della Parte richiesta, salvo che tale cittadinanza sia stata acquisita allo scopo di impedire l'estradizione. 2. L'estradizione potra' anche essere rifiutata se il fatto per il quale e' chiesta e' stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge di questa stessa Parte. 3. In caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporra' il caso alle proprie autorita' competenti per l'instaurazione del procedimento penale. A tal fine la Parte richiedente dovra' fornire elementi utili. La Parte richiesta comunichera', al piu' presto, il seguito dato alla richiesta e successivamente la decisione finale.
Trattato-art. VII
Articolo VII Principio di specialita' 1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a restrizioni o privazioni della liberta' personale in esecuzione di una pena, ne' ad altre misure restrittive o privative della liberta' personale per un fatto precedente alla sua consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, salvo che: a) La Parte richiesta vi consenta; o b) La persona estradata, avendone avuto la possibilita' non abbia lasciato il territorio della Parte alla quale e' stata consegnata, trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva scarcerazione ovvero dopo avere lasciato tale territorio, vi sia tornata volontariamente. 2. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 1) lettera a, la Parte alla quale la persona e' estradata deve presentare una domanda allegando la documentazione indicata nell'art. X. La domanda deve, inoltre, essere accompagnata dalle dichiarazioni rese dalla persona interessata davanti ad una autorita' giudiziaria della suddetta parte in ordine alla richiesta di estensione dell'estradizione. 3. Se la qualificazione giuridica del fatto per il quale l'estradizione e' stata concessa viene modificata nel corso del procedimento, la persona puo' essere sottoposta a restrizione o privazione della liberta' personale unicamente se per il fatto diversamente qualificato e' ammessa l'estradizione. 4. La persona consegnata non puo' essere riestradata ad un terzo Stato per un fatto precedente alla sua consegna, salvo che la Parte richiesta lo consenta o che ricorrano le circostanze previste dal paragrafo 1. Lettera b). 5. Per ottenere il consenso di cui al paragrafo 4, la Parte alla quale la persona ne' stata estradata deve presentare una richiesta allegando la domanda di estradizione dello Stato terzo ed i relativi documenti. La domanda, inoltre, deve essere accompagnata dalle dichiarazioni, concernenti la riestradizione allo Stato terzo, rese dalla persona estradata davanti ad una autorita' giudiziaria della suddetta Parte.
Trattato-art. VIII
Articolo VIII Computo del periodo di detenzione Il periodo di detenzione sofferto dall'estradato nel procedimento di estradizione nella Parte richiesta sara' computato nella pena da scontare nel territorio della Parte richiedente.
Trattato-art. IX
Articolo IX Modalita' e lingue delle comunicazioni 1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni sono effettuate per via diplomatica. 2. La domanda di estradizione e le altre comunicazioni sono redatte nella lingua della parte richiedente ed e' allegata la traduzione, autorizzata o certificata conforme, nella lingua della Parte richiesta. 3. Non e' richiesta la legalizzazione delle firme delle autorita' e dei funzionari delle Parti contraenti che figurano nei documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato. Quando sono allegate copie di documenti, queste dovranno recare l'attestazione di conformita' dell'autorita' abilitata.
Trattato-art. X
Articolo X Documenti a sostegno della domanda 1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall'originale o da una copia certificata del provvedimento restrittivo della liberta' personale o della sentenza irrevocabile di condanna con indicazione della pena ancora da scontare. 2. Nei documenti presentati ai sensi del paragrafo 1. o in una relazione sommaria redatta ai fini della estradizione devono essere contenute le seguenti informazioni: a) la descrizione precisa del fatto, la data e il luogo in cui e' stato commesso, la sua qualificazione giuridica; b) gli elementi necessari per determinare l'identita', la nazionalita', la residenza della persona richiesta e, se possibile, la sua fotografia, e c) se si tratta di persona condannata, la indicazione della pena ancora da scontare. A tali documenti deve essere allegata una copia delle disposizioni della legge della Parte richiedente applicabili al fatto, come pure di quelle relative alla prescrizione del reato e della pena.
Trattato-art. XI
Articolo XI Informazioni supplementari Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si dimostrano insufficienti per permettere la decisione in merito alla domanda di estradizione, la Parte richiesta chiedera' informazioni supplementari, fissando un termine a tal fine. Su richiesta motivata questo termine potra' essere prorogato.
Trattato-art. XII
Articolo XII Arresto provvisorio 1. Prima del ricevimento della domanda di estradizione una Parte puo' ordinare, su richiesta dell'altra Parte, l'arresto provvisorio della persona ricercata o applicarle altre misure restrittive della liberta' personale. 2. Nella richiesta di arresto provvisorio, la Parte richiedente deve dichiarare che e' stato emesso nei confronti della persona un provvedimento restrittivo della liberta' personale o una sentenza irrevocabile di condanna ad una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale o che presentera' una domanda di estradizione. Deve inoltre fornire la descrizione del fatto, l'indicazione della sua qualificazione giuridica, della pena prevista e della pena da scontare, come pure gli elementi necessari per l'identificazione e della persona e gli indizi esistenti al fine di localizzarla. La domanda di arresto provvisorio puo' essere presentata alla Parte richiesta anche tramite l'Organizzazione internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL/O.I.P.C.). 3. La parte richiesta informa immediatamente l'altra Parte sull'esito della richiesta, comunicando la data dell'arresto o dell'applicazione di altre misure restrittive della liberta' professionale. 4. Se la domanda di estradizione e i documenti indicati dall'articolo X non arrivano alla Parte richiesta entro sessanta giorni dalla data della comunicazione indicata nel paragrafo 3., l'arresto provvisorio e le altre misure restrittive della liberta' personale sono revocati. Tuttavia, cio' non impedisce un nuovo arresto o l'applicazione di misure restrittive della liberta' personale, come pure l'estradizione, se la domanda arriva dopo la scadenza del termine sopra menzionato.
Trattato-art. XIII
Articolo XIII Decisione e consegna della persona l. La Parte richiesta fa conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione in merito alla domanda di estradizione. L'eventuale rifiuto, anche parziale, deve essere motivato. 2. Se l'estradizione e' concessa, la Parte richiesta informa la Parte richiedente sul luogo e sulla data a partire dalla quale potra' effettuarsi la consegna, dando inoltre precise indicazioni in merito alle restrizioni della liberta' sofferte dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna e' di venti giorni a partire dalla data indicata nel paragrafo precedente e, su richiesta motivata della Parte richiedente, puo' essere prorogato per un periodo della medesima durata. 4. Se, entro il termine fissato, la Parte richiedente non prende in carico la persona estradata, la decisione di concedere la estradizione non ha piu' efficacia e la persona e' messa in liberta'. Se la Parte richiedente presenta una nuova domanda di estradizione, fondata sugli stessi fatti, la Parte richiesta potra' rifiutarla.
Trattato-art. XIV
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