LEGGE 3 novembre 2016, n. 212

Type Legge
Publication 2016-11-03
Ultimo aggiornamento 2017-01-21
State In force
Source Normattiva
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PROTOCOLLO ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI E LE ELUSIONI FISCALI All'atto della firma della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. 1. In generale a) Resta inteso che se, dopo la data in cui la Convenzione entrera' in vigore, uno degli Stati contraenti introduce un'imposta sul patrimonio in base alla propria legislazione nazionale, gli Stati contraenti avvieranno negoziati al fine di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione estendendone il campo di applicazione per includere qualsiasi imposta sul patrimonio cosi' introdotta. b) Quando si fa riferimento nella presente Convenzione a una normativa nazionale specifica, tale riferimento conterra' qualsiasi emendamento, modifica o sostituzione, come comunicato dalle autorita' competenti. c) Considerato che l'obiettivo principale della Convenzione e' quello di evitare la doppia imposizione internazionale, gli Stati contraenti convengono che, nel caso in cui le disposizioni della Convenzione sono utilizzati in modo tale da fornire benefici non contemplati o non previsti, le autorita' competenti degli Stati contraenti raccomandano, in base alla procedura amichevole dell'articolo 24, specifiche modifiche da apportare alla Convenzione. Gli Stati contraenti convengono inoltre che ogni tale raccomandazione sara' considerata e discussa in modo rapido al fine di modificare la Convenzione, ove necessario. 2. Articolo 3 Per quanto riguarda l'autorita' competente dell'Italia nel paragrafo 1, h), ii) dell'articolo 3 della Convenzione, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza sono i rappresentanti autorizzati del Ministero dell'economia e delle finanze per lo scambio di informazioni. 3. Articolo 4 L'espressione «residente di uno Stato contraente» comprende un fondo pensione regolamentato stabilito in uno Stato contraente principalmente a beneficio dei residenti di detto Stato, trattato come beneficiario effettivo del reddito che riceve, nonostante il fatto che tutto o parte del suo reddito o degli utili possono essere esenti da imposta in base alla legislazione nazionale di tale Stato. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «fondo pensione regolamentato» indica, nel caso dell'Italia un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi Pensione - COVIP e, nel caso del Cile un fondo pensione sotto la supervisione della Superintendencia de Pensiones. 4. Articolo 5 Ai fini del calcolo dei termini di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5, le attivita' svolte da un'impresa associata ad un'altra impresa ai sensi dell'articolo 9 della presente Convenzione saranno aggregate nel periodo durante il quale le attivita' sono svolte dall'impresa se le attivita' delle imprese associate sono correlate. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 5, resta inteso che, qualora le condizioni commerciali o finanziarie formulate o imposte tra il mediatore o l'agente e l'impresa siano diverse da quelle che sarebbero intercorse tra persone indipendenti, tali mediatore o agente non saranno considerati un agente che gode di uno status indipendente ai sensi del paragafo 6 dell'articolo 5. 5. Articolo 7 Con riferimento all'articolo 7, quando un'impresa di uno Stato contraente che ha svolto la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, riceve, dopo che ha cessato di svolgere tale attivita', utili che sono imputabili a detta stabile organizzazione, detti utili sono imponibili in questo altro Stato in conformita' con i principi enunciati all'articolo 7. 6. Articolo 7 Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 7, per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' della stabile organizzazione. 7. Articolo 8 Con riferimento all'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale; b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di contenitori, qualora essi costituiscano utili occasionali rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 8. Articolo 10 Con riferimento all'articolo 10, si e' convenuto che, per quanto riguarda l'applicazione dell'imposta addizionale in base alle disposizioni delle leggi del Cile, qualora: (i) l'imposta di prima categoria cessi di essere pienamente deducibile nella determinazione dell'importo dell'imposta addizionale da versare; o (ii) l'aliquota dell'imposta addizionale applicata ad un residente in Italia, come determinato ai sensi dell'articolo 4 della presente convenzione, supera il 35 per cento, gli Stati contraenti si consultano tra loro al fine di modificare la Convenzione al fine di ristabilire l'equilibrio di benefici previsti dalla Convenzione. 9. Articoli 11 e 12 Resta inteso che se un accordo o una convenzione tra il Cile ed uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico entra in vigore dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione e prevede che il Cile esenti gli interessi o i canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile, o limiti l'imposta applicabile dal Cile su tali interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) ad un'aliquota inferiore a quella prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 11 o dal paragrafo 2 dell'articolo 12 della Convenzione, tale esenzione o aliquota inferiore si applica automaticamente a interessi o canoni (sia in generale che in relazione a specifiche categorie di interessi o canoni) provenienti dal Cile ed il cui beneficiario effettivo e' un residente dell'Italia, nonche' a interessi o canoni provenienti dall'Italia ed il cui beneficiario effettivo e' un residente del Cile, allo stesso modo in cui tale esenzione o tale aliquota inferiore fosse specificata in detti paragrafi. L'autorita' competente cilena informa senza indugio l'autorita' competente italiana che si sono verificate le condizioni per l'applicazione del presente paragrafo. 10. Articolo 13 I fondi pensione di cui all'articolo 13 sono quelli definiti ai fini dell'articolo 4 della presente Convenzione. 11. Articolo 19 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi alle banche centrali di Italia (Banca d'Italia) e Cile (Banco Central) sono oggetto delle disposizioni in materia di funzioni pubbliche. 12. Articolo 22 Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 22, nel caso in cui l'Italia adotti una normativa nazionale che - in aggiunta o in sostituzione del regime di esenzione dei dividendi esistente al momento della firma della Convenzione - conceda un credito d'imposta estera diretta e indiretta, l'Italia deve consentire una deduzione dell'imposta sul reddito effettivamente pagata da una societa' distributrice dei dividendi che si riferisce agli utili con i quali tali dividendi siano pagati (imposta di prima categoria). 13. Articolo 27 a) L'espressione conclusiva del paragrafo 1 dell'articolo 27, «la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l'oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione» e' definita ai sensi delle procedure previste dalla legislazione nazionale e alla prassi amministrativa di ciascuno Stato contraente. b) In relazione ai redditi ai sensi dell'articolo 10, il 25 per cento di cui al paragrafo 2 dell'articolo 27 non si applica nei confronti di tali pagamenti dal Cile, resta invece applicabile l'imposta supplementare dovuta in Cile, a condizione che l'imposta di prima categoria sia pienamente deducibile nel calcolo dell'importo dell'imposta supplementare. 14. Articolo 29 Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 2, fatte salve le informazioni che possono essere richieste dal contribuente per l'accertamento del diritto ai benefici della Convenzione, il certificato ufficiale rilasciato dall'autorita' fiscale per avere diritto a un rimborso, a un'esenzione o all'applicazione di un'aliquota ridotta d'imposta sul reddito prevista dalla Convenzione comprende informazioni circa l'identita' del contribuente, il periodo durante il quale il contribuente e' un residente dello Stato contraente e certifica che il residente e' soggetto a tassazione in detto Stato contraente (salvo quanto previsto nel presente Protocollo al numero 3). In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Santiago, Repubblica del Cile, il giorno 23 ottobre dell'anno 2015, in duplice originale, ciascuno nelle lingue italiana, spagnola e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, prevarra' il testo inglese. Parte di provvedimento in formato grafico

Convention

CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE Parte di provvedimento in formato grafico PROTOCOL TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT Of THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE FOR THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF TAX EVASION AND AVOIDANCE Parte di provvedimento in formato grafico

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