LEGGE 3 novembre 2016, n. 214

Type Legge
Publication 2016-11-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 89 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale presso tribunali e corti d'appello 1. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle azioni di merito e cautelari per le quali l'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all'articolo 83 del medesimo Accordo».

Art. 4

Modifiche all'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di diritto di brevetto

1.Dopo il comma 2 dell'articolo 66 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell'idoneita' e della destinazione di detti mezzi ad attuare l'invenzione o sia in grado di averla con l'ordinaria diligenza. 2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma 2. 2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all'articolo 68, comma 1».

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutate in euro 6.174 annui a decorrere dall'anno 2016, all'onere derivante dalle minori entrate di cui all'articolo 32 dell'Accordo, valutate in euro 65.268 per l'anno 2017, in euro 130.416 per l'anno 2018, in euro 195.804 per l'anno 2019, in euro 260.832 per l'anno 2020, in euro 326.340 per l'anno 2021, in euro 391.248 per l'anno 2022 e in euro 435.120 annui a decorrere dall'anno 2023, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 49 e 71 dell'Accordo, pari a euro 450.000 per l'anno 2016, a euro 550.000 per l'anno 2017, a euro 450.000 per l'anno 2018 e a euro 300.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura di euro 456.174 per l'anno 2016, di euro 621.442 per l'anno 2017 e di euro 741.294 annui a decorrere dall'anno 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 12, 13 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati ai sensi del comma 1 del presente articolo, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3.Agli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 e dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

4.Agli oneri eventualmente derivanti dall'istituzione di una divisione locale italiana secondo l'articolo 37, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA CONSIGLIO ACCORDO su un tribunale unificato dei brevetti (2013/C 175/01) GLI STATI MEMBRI CONTRAENTI, CONSIDERANDO che la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore dei brevetti contribuisce significativamente al processo di integrazione in Europa, in particolare alla creazione di un mercato interno nell'ambito dell'Unione europea caratterizzato dalla libera circolazione di beni e servizi e all'elaborazione di un sistema atto ad assicurare che la concorrenza nel mercato interno non sia soggetta a distorsioni; CONSIDERANDO che la frammentazione del mercato dei brevetti e le notevoli divergenze tra gli ordinamenti giurisdizionali nazionali pregiudicano l'innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese che incontrano delle difficolta' nel dare esecuzione ai loro brevetti e nel difendersi da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati; CONSIDERANDO che la Convenzione sul brevetto europeo («CBE»), che e' stata ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, prevede una procedura unica per il rilascio dei brevetti europei da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti; CONSIDERANDO che, in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012 (1), i titolari dei brevetti possono richiedere un effetto unitario dei propri brevetti europei allo scopo di ottenere una tutela brevettuale unitaria negli Stati membri dell'Unione europea che partecipano alla cooperazione rafforzata; DESIDEROSI di migliorare l'esecuzione dei brevetti e la difesa da rivendicazioni infondate e da rivendicazioni relative a brevetti che dovrebbero essere revocati, nonche' di rafforzare la certezza del diritto mediante l'istituzione di un tribunale unificato dei brevetti per le controversie relative alla violazione e alla validita' dei brevetti; CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe avere il compito di garantire decisioni rapide e di elevata qualita', preservando un giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari dei diritti e di altre parti e tenendo conto della proporzionalita' e della flessibilita' necessarie; CONSIDERANDO che il tribunale unificato dei brevetti dovrebbe essere un tribunale comune agli Stati membri contraenti e pertanto parte del loro ordinamento giudiziario, con competenza esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario e i brevetti europei concessi a norma delle disposizioni della CBE; CONSIDERANDO che la Corte di giustizia dell'Unione europea deve assicurare l'uniformita' dell'ordinamento giuridico dell'Unione e il primato del diritto dell'Unione europea; RICORDANDO gli obblighi degli Stati membri contraenti in virtu' del trattato sull'Unione europea (TUE) e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ivi compreso l'obbligo di leale cooperazione previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE e l'obbligo di assicurare attraverso il tribunale unificato dei brevetti la piena applicazione, nonche' il rispetto, del diritto dell'Unione nei rispettivi territori e la tutela giurisdizionale dei diritti delle persone fisiche conferiti da tale diritto; CONSIDERANDO che, come qualsiasi organo giurisdizionale nazionale, il tribunale unificato dei brevetti deve rispettare ed applicare il diritto dell'Unione e, in collaborazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto custode del diritto dell'Unione, assicurarne la corretta applicazione e l'interpretazione uniforme; il tribunale unificato dei brevetti deve in particolare cooperare con la Corte di giustizia dell'Unione europea per interpretare correttamente il diritto dell'Unione, basandosi sulla giurisprudenza di quest'ultima e ponendo domande di pronuncia pregiudiziale conformemente all'articolo 267 TFUE; CONSIDERANDO che gli Stati membri contraenti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla responsabilita' extracontrattuale, dovrebbero essere responsabili dei danni causati da violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea; CONSIDERANDO che le violazioni del diritto dell'Unione da parte del tribunale unificato dei brevetti, ivi compresa la mancata domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sono direttamente imputabili agli Stati membri contraenti e che una procedura di infrazione puo' quindi essere presentata ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 TFUE contro qualsiasi Stato membro contraente per garantire il rispetto del primato e la corretta applicazione del diritto dell'Unione; RICORDANDO il primato del diritto dell'Unione, che comprende il TUE, il TFUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, i principi generali del diritto dell'Unione sviluppati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice e a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il diritto derivato dell'Unione; CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere aperto all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea; gli Stati membri che hanno deciso di non partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria possono partecipare al presente accordo per quanto riguarda i brevetti europei rilasciati per il rispettivo territorio; CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe entrare in vigore il 1o gennaio 2014 o il primo giorno del quarto mese successivo al tredicesimo deposito, purche' tra gli Stati membri contraenti che avranno depositato i propri strumenti di ratifica o di adesione vi siano i tre Stati in cui nell'anno precedente a quello in cui ha luogo la firma dell'accordo era in vigore il maggior numero di brevetti europei, o il primo giorno del quarto mese successivo alla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento (UE) n. 1215/2012 (2) relative alle relazioni con il presente accordo, se questa data e' posteriore, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Tribunale unificato dei brevetti E' istituito un tribunale unificato dei brevetti per la composizione delle controversie relative ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario. Il tribunale unificato dei brevetti e' un tribunale comune agli Stati membri contraenti ed e' pertanto soggetto agli stessi obblighi in virtu' del diritto dell'Unione di qualsiasi altro organo giurisdizionale nazionale degli Stati membri contraenti. --------------- (1) Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: a) «tribunale», il tribunale unificato dei brevetti istituito dal presente accordo; b) «Stato membro», uno Stato membro dell'Unione europea; c) «Stato membro contraente», uno Stato membro parte del presente accordo; d) «CBE», la convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, inclusa ogni successiva modifica; e) «brevetto europeo», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che non beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012; f) «brevetto europeo con effetto unitario», un brevetto concesso a norma delle disposizioni della CBE, che beneficia dell'effetto unitario in virtu' del regolamento (UE) n. 1257/2012; g) «brevetto», un brevetto europeo e/o un brevetto europeo con effetto unitario; h) «certificato protettivo complementare», un certificato protettivo complementare concesso a norma del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) o a norma del regolamento (CE) n. 1610/96 (2); i) «statuto», lo statuto del tribunale previsto nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente accordo; j) «regolamento di procedura», il regolamento di procedura del tribunale, stabilito conformemente all'articolo 41. --------------- (1) Regolamento (CE) n. 469/2009 del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1), inclusa ogni successiva modifica. (2) Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198 dell'8.8.1996, pag. 30), inclusa ogni successiva modifica.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Ambito di applicazione Il presente accordo si applica a qualsiasi: a) brevetto europeo con effetto unitario; b) certificato protettivo complementare concesso per un prodotto protetto da un brevetto; c) brevetto europeo che non e' ancora estinto alla data di entrata in vigore del presente accordo o che e' stato concesso dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83; e d) richiesta di brevetto europeo pendente alla data di entrata in vigore del presente accordo o inoltrata dopo tale data, fatto salvo l'articolo 83.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Status giuridico 1. Il tribunale ha personalita' giuridica in ciascuno Stato membro contraente e gode della capacita' giuridica piu' estesa accordata alle persone giuridiche in virtu' del diritto nazionale dello Stato in questione. 2. Il tribunale e' rappresentato dal presidente della corte d'appello che e' eletto conformemente allo statuto.

Accordo-art. 5

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