DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2016, n. 223
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
Visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/445 della BCE del 14 marzo 2016 sull'esercizio delle opzioni e delle discrezionalità previste dal diritto dell'Unione (BCE/2016/4);
Vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;
Visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, l'articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
2.All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la lettera d) è sostituita dalle seguenti: «d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d);».
4.Dopo l'articolo 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia). - 1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi. 2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle disposizioni del MVU; d) informa la BCE dell'attività di vigilanza svolta e dei procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalità previsti dalle disposizioni del MVU; e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta; f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-septies. 4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorità competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate dalla BCE. 5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di leale cooperazione.».
6.All'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonchè le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.».
9.Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «succursali,» sono inserite le seguenti: «secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e».
10.Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dell'articolo 15, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15, commi 01 e 1».
12.All'articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.».
13.All'articolo 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia può ricevere dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE scambiano informazioni nei modi e per le finalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.».
14.Al comma 1, lettera d), dell'articolo 53-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia può inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati».
15.L'articolo 53-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: «Art. 53-ter (Misure macroprudenziali). - 1. La Banca d'Italia è autorità nazionale designata per l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1024/2013. 2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalità macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.».
16.Al comma 1 dell'articolo 57 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «sana e prudente gestione» sono inserite le seguenti: «; l'autorizzazione non è necessaria quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi dell'articolo 14».
17.Al comma 1, lettera d), dell'articolo 67-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «la Banca d'Italia può inoltre fissare» sono sostituite dalle seguenti: «possono inoltre essere fissati».
18.Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad un anno» e le parole: «o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata» sono soppresse.
19.Al comma 3 dell'articolo 96-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «all'attività bancaria» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1».
20.Al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.».
21.Al comma 4 dell'articolo 113-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3,» sono soppresse.
22.Al comma 1 dell'articolo 114-quinquies.3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.».
23.Al comma 1 dell'articolo 114-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.».
24.Dopo l'articolo 144-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente: «Art. 144-septies (Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU). - 1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre una o più delle seguenti condizioni: a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili; b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi previsti dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; c) la sanzione ha natura non pecuniaria. 3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE. 4. La Banca d'Italia può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. 5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.».
25.All'articolo 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in armonia con esse.».
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