LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Type Legge
Publication 2016-12-11
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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346.Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e' riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 7 milioni di euro per il medesimo anno, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma e' altresi' riconosciuta la medesima indennita' giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. (32)

347.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' relative al pagamento delle indennita' di cui al comma 346.

348.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230.

349.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230.

350.Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

352.All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonche' alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».

353.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 2021, N. 230.

354.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2022, N. 105.

355.Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonche' per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, e' attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilita', per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo e' comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l'importo del buono spettante a decorrere dall'anno 2022 puo' essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al settimo periodo del presente comma. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'incremento del buono di cui al secondo periodo e' elevato a 2.100 euro. Il buono e' corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma e' riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 520 milioni di euro per l'anno 2020, 530 milioni di euro per l'anno 2021, 541 milioni di euro per l'anno 2022, 552 milioni di euro per l'anno 2023, 563 milioni di euro per l'anno 2024, 574 milioni di euro per l'anno 2025, 585 milioni di euro per l'anno 2026, 597 milioni di euro per l'anno 2027, 609 milioni di euro per l'anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non e' cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non e' altresi' fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357 del presente articolo. (51) (61) (67)(76)

356.Al fine di sostenere la genitorialita', verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.

357.Ai medesimi fini di cui al comma 356 del presente articolo, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

358.Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunita' e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative gia' stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

359.Al fine di sostenere le attivita' di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente e' incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

360.Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.

361.Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.

363.Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalita' dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

364.Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalita' di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

366.Per il concorso alle finalita' di cui al comma 364 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (6) (11) (32)

366-bis.Allo scopo di garantire la continuita' didattica per gli alunni con disabilita', il fondo di cui al comma 366 e' rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, e' incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373.

367.Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.

368.All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» e' sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresi' prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018.

369.All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «, di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.

370.Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, e' pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.

371.La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

372.Nelle more della conclusione dei processi di mobilita' di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unita' da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge.

373.L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366 avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra piu' scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

374.Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

375.L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio gia' maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1º settembre 2016.

376.Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

377.Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalita' e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. (6)

378.Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' soppresso a decorrere dal 1º gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione e' iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

379.Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017».

380.Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017».

381.Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

383.Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

384.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

385.Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialita' di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione puo' proporre al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

386.I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.

388.Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialita' per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.

389.Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attivita' sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.

390.Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».

391.Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.

392.Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.

393.A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, e' destinata alle finalita' di cui ai commi 401, 408 e 409.

394.Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.

395.PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2018, N. 119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2018, N. 136. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (30)

396.Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.

397.In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407 del presente articolo.

398.A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed e' rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti». (38) (50) (61) (76)

399.Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398 del presente articolo, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e' rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata». (38) (76)

400.COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 LUGLIO 2021, N. 106.

401.A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi. Resta ferma la competenza del Ministero della salute a disciplinare le modalita' operative di erogazione delle risorse stanziate, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto adottato ai sensi del comma 405. (42) (50)

401-bis.Il Fondo di cui al comma 401 e' finanziato, per 664 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 e, per 336 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

402.Per gli effetti di quanto previsto al comma 401, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovativita' condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determinazione sono definite le modalita' per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovativita' e le modalita' per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli gia' individuati dall'AIFA.

402-bis.I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui al Fondo previsto al comma 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse del Fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalita' ivi indicate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

403.Il requisito di innovativita' permane per un periodo massimo di 36 mesi.

404.I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.

405.Le risorse del Fondo di cui al comma 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui al citato comma 401, secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

406.La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo del Fondo di cui al comma 401.

407.All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente: «11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarita' tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non e' consentita la sostituibilita' automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare ne' tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni: a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono piu' di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione; b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilita' delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. Il medico e' comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla lettera a), ritenuto idoneo a garantire la continuita' terapeutica ai pazienti; c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validita' del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o piu' farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b); d) l'ente appaltante e' tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

408.A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

409.Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.

410.Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalita' della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.

411.In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

412.Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, e' vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.

413.Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la societa' Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.

414.Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

415.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233.

416.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233.

417.COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233.

418.Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

420.All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalita' per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida puo' esprimere proprie osservazioni».

421.All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorita' nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».

422.All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».

423.Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attivita' da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonche' alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.

424.L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

425.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.

427.All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».

428.Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-bis, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.

429.COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2024, N. 207.

430.Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, e' ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

431.A decorrere dall'anno 2017 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.

432.Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalita' di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.

434.Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' sostituito dal seguente: «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalita' previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidita' erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e' effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui e' stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

435.Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalita' e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.

437.Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.

438.Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.

439.I beneficiari, le finalita', i criteri e le modalita' di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438 sono disciplinati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

440.All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».

441.Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

442.All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».

443.I commi 433, 437, 438, 439 e il presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

444.Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro quarantacinque giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno puo', comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

445.All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale».

446.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies e' inserito il seguente: «380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarieta' comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».

447.All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».

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