LEGGE 1 dicembre 2016, n. 231

Type Legge
Publication 2016-12-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/2016 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 4 febbraio 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI MONACO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE Articolo 1 Oggetto e Ambito di applicazione dell'Accordo Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti Contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di dette imposte, per il recupero dei crediti fiscali e le relative misure di esecuzione oppure per le indagini o i procedimenti per reati tributari. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e sono considerate riservate ai sensi dell'Articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Giurisdizione Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle proprie autorita' o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Imposte considerate 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: a) in Italia, - l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); - l'imposta sul reddito delle societa' (IRES); - l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP); - l'imposta sulle successioni; - l'imposta sulle donazioni; - le imposte sostitutive; b) in Monaco, - l'imposta sugli utili dei redditi commerciali delle persone fisiche; - l'imposta sugli utili delle societa'; - l'imposta sulle successioni; - l'imposta sulle donazioni; - l'imposta sui trasferimenti; - le accise. 2. Il presente Accordo si applica anche a ogni imposta di natura identica, ivi comprese le imposte locali, istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Il presente Accordo si applica altresi' ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti se le autorita' competenti delle Parti Contraenti concordano in tal senso. Inoltre, le imposte considerate possono essere estese o modificate di comune accordo delle Parti Contraenti mediante uno scambio di lettere. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo, a meno che non sia definito diversamente: a) l'espressione "Parte Contraente" designa l'Italia o Monaco, a seconda del contesto; b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; c) il termine "Monaco" designa il territorio, le acque interne, il mare territoriale del Principato di Monaco, ivi compresi il suolo e il sottosuolo marini, lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale, sui quali il Principato di Monaco esercita diritti sovrani e giurisdizione in conformita' con le disposizioni di diritto internazionale e con le leggi ed i regolamenti nazionali del Principato di Monaco; d) l'espressione "autorita' competente" designa: i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; ii) in Monaco, il Ministro delle Finanze e dell'Economia, o un suo rappresentante autorizzato; e) il termine "persona" comprende una persona fisica, una societa' e ogni altra associazione di persone; f) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato come una persona giuridica ai fini dell'imposizione; g) l'espressione "societa' quotata in Borsa" designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori; h) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa'; i) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorita' competenti delle Parti Contraenti; j) l'espressione "piano o fondo comune di investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune di investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune di investimento purche' le quote, le azioni o le altre partecipazioni nel fondo o nel piano possano essere prontamente acquistate, vendute o riscattate dal pubblico. Quote, azioni o altre partecipazioni nel fondo o nel piano possono essere prontamente acquistate, vendute o riscattate "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori; k) il termine "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo; l) l'espressione "Parte richiedente" designa la Parte Contraente che richiede le informazioni; m) l'espressione "Parte interpellata" designa la Parte Contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni; n) l'espressione "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte Contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste; o) il termine "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma; p) l'espressione "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile ai sensi del diritto penale della Parte richiedente; q) l'espressione "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti. 2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte Contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in detta Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Scambio di Informazioni su Richiesta 1. L'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire su richiesta le informazioni per le finalita' indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento fosse stato posto in essere nella Parte interpellata. 2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a consentirle di soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure rilevanti per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata possa non necessitare di dette informazioni ai propri fini fiscali. 3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 4. Ciascuna Parte Contraente assicura che le proprie autorita' competenti, per le finalita' specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorita' di.ottenere e fornire su richiesta: a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che opera in qualita' di agente o fiduciario, inclusi intestatari e fiduciari; b) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di societa' di capitali, societa' di persone, trust, fondazioni, Anstalten e altre persone, comprese, nei limiti dell'Articolo 2, le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena della proprieta'; nel caso dei trust, le informazioni su disponenti, fiduciari e beneficiari; e nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti Contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento a societa' quotate in Borsa o a piani o fondi comuni di investimento pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. 5. L'autorita' competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono verosimilmente rilevanti per la richiesta: (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; (b) una dichiarazione relativa alle informazioni richieste che indichi la natura e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; (c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; (d) il periodo per cui si richiedono le informazioni; (e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nella Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata; (f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste; (g) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste fossero presenti nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe ottenere dette informazioni ai sensi della propria legislazione o nel corso della propria normale prassi amministrativa, e che la richiesta e' conforme al presente Accordo; (h) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. 6. L'autorita' competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel piu' breve tempo possibile alla Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita' competente della Parte interpellata deve: a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita' competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, compreso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o si rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando Ie ragioni della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Verifiche fiscali all'estero 1. Una Parte richiedente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente dell'altra Parte Contraente entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorita' competente della seconda Parte deve notificare all'autorita' competente della prima Parte l'ora e il luogo dell'incontro con le persone interessate. 2. Su richiesta dell'autorita' competente di una Parte Contraente, l'autorita' competente dell'altra Parte Contraente puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della prima Parte siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nella seconda Parte. 3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorita' competente della Parte Contraente che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente dell'altra Parte l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte per lo svolgimento della verifica. Tutte le decisioni relative allo svolgimento della verifica fiscale sono prese dalla Parte che conduce la verifica.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Possibilita' di rifiutare una richiesta 1. La Parte interpellata non ha l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione ai fini dell'amministrazione o dell'applicazione della propria legislazione fiscale. L'autorita' competente della Parte interpellata puo' rifiutare di prestare assistenza se la richiesta non e' conforme al presente Accordo. 2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Nonostante quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non sono considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo. 3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte Contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano: (a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o (b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti. 4. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se la divulgazione delle informazioni e' contraria all'ordine pubblico. 5. Una richiesta di informazioni non puo' essere rifiutata a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui si origina la richiesta e' oggetto di controversia. 6. La Parte interpellata puo' rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Riservatezza Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo sono tenute segrete e possono essere comunicate soltanto alle persone o autorita' (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) nella giurisdizione della Parte Contraente incaricate dell'accertamento o dalla riscossione delle imposte previste dal presente Accordo, delle misure esecutive o dei procedimenti per reati tributari concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o autorita' possono utilizzare le informazioni solo per tali fini. Esse possono comunicare le informazioni nei procedimenti giudiziari o nelle sentenze. Le informazioni non possono essere comunicate a nessuna altra persona, ente, autorita' o altra giurisdizione se non previo esplicito consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Costi A meno che diversamente convenuto dalle autorita' competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorita' competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorita' competente della Parte interpellata consultera' l'autorita' competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi. I "costi straordinari" non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Accordo-art. 10

Articolo 10 Disposizioni legislative di attuazione Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Accordo-art. 11

Articolo 11 Procedura Amichevole 1. Qualora sorgano difficolta' o dubbi tra le Parti Contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorita' competenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo. 2. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono decidere di comune accordo le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6. 3. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire a un accordo ai sensi del presente Articolo. 4. Le Parti Contraenti possono concordare anche altre modalita' di risoluzione delle controversie.

Accordo-art. 12

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