LEGGE 21 dicembre 2016, n. 249

Type Legge
Publication 2016-12-21
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2017 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 12 marzo 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Pinotti, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana in merito alla Forza Terrestre Multinazionale Il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana, d'ora innanzi denominati «le Parti», Riconoscendo che il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica Italiana sono i Paesi che hanno istituito la Forza Terrestre Multinazionale (MLF); Considerando che gli Stati summenzionati sono membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) e dell'Unione Europea (UE) e che, di conseguenza, costituiscono parte dell'architettura di sicurezza e difesa della NATO e dell'UE; Confermando il loro pieno impegno volto a rafforzare e migliorare la cooperazione, la sicurezza e la stabilita', per rispondere alle sfide del XXI secolo; Confermando il loro impegno nei confronti della «politica della porta aperta», che consente la partecipazione e la cooperazione di altri Pesi nel quadro della MLF; Riconoscendo l'esigenza di rinnovare il concetto di operazioni e di capacita' operative e la conseguente necessita' di rivedere il contesto giuridico della MLF, allo scopo di adeguarla alle nuove realta'; Considerando la decisione, adottata dal Comitato direttivo politico-militare in occasione della 5° riunione del Comitato direttivo politico-militare, tenutasi a Budapest il 21 settembre 2010, di rivedere gli accordi esistenti e di affiliare l'MLF all'NRDC -ITA; Tenendo presente la consolidata tradizione della MLF, Hanno concordato quanto segue: Art. 1. Scopo dell'accordo 1. Scopo del presente accordo e' di rinnovare il mandato, come risulta nel concetto di operazioni e capacita' operative dell'MLF, elaborato nell'«Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale», firmato il 18 aprile 1998 a Udine. 2. Le Parti riaffermano lo scopo generale della MLF, indicato nell'«Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo della Repubblica di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla costituzione di una Forza Terrestre Multinazionale», firmato il 18 aprile 1998 ad Udine, che e' quello di: istituire una Forza prontamente disponibile e altamente operativa, capace di fornire una risposta militare efficace contro alle nuove sfide emergenti; migliorare il livello di interoperabilita' fra le Parti dell'MLF, potenziando la conoscenza reciproca e l'adattamento delle procedure operative concordate di comune accordo; 3. In questo contesto, lo scopo principale e' di contribuire alla sicurezza internazionale, attraverso: la realizzazione di condizioni e di capacita' che consentano la conduzione di attivita' addestrative congiunte in tempo di pace; la dissuasione di potenziali avversari, mediante il coinvolgimento di una forza efficace e militarmente credibile; 4. Al fine di soddisfare i succitati obiettivi, l'MLF deve essere in grado di: pianificare e condurre attivita' addestrative multinazionali volte al raggiungimento e al mantenimento di un adeguato livello di prontezza, di capacita' di sostegno ed elevata efficienza operativa, contribuendo nel contempo ad accrescere l'interoperabilita'; condurre missioni sotto l'egida delle NU, dell'UE e della NATO; condurre altre attivita' stabilite di' comune accordo dalle Parti.

Accordo-art. 2

Art. 2. Contesto di impiego 1. L'MLF puo' essere impiegata in un contesto trilaterale o multilaterale, in conformita' con quanto indicato nelle disposizioni pertinenti del presente Accordo e del Memorandum di Intesa attuativo - MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale». 2. L'MLF puo' essere impiegata come parte di una Forza sotto mandato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o nell'ambito una Forza guidata da una organizzazione internazionale, in conformita' con i principi della Carta delle Nazioni Unite. 3. La decisione di schierare l'MLF sara' adottata con decisione unanime delle Parti e sara' ulteriormente regolamentata attraverso il MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale». 4. Dipendentemente dalle possibili limitazioni imposte dalla legislazione interna di una delle Parti, dalle decisioni politiche di alto livello di una delle Parti o dalle capacita' operative delle Unita' designate delle Parti, l'MLF potra' essere utilizzata da un numero limitato di Parti ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e conformemente con la decisione di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Accordo-art. 3

Art. 3. Organi decisionali dell'MLF 1. L'MLF ricevera' istruzioni, normalmente attraverso una Catena di Comando operativa, dal Gruppo direttivo politico-militare ad alto livello (d'ora in avanti denominato PMSG), costituito da rappresentanti di alto livello dei Ministeri della Difesa (MoD) e degli Stati Maggiori nazionali delle Parti. Il PMSG fissera' le condizioni per l'impiego operativo e lo schieramento dell'MLF. Il PMSG, inoltre, fornira' informazioni comuni e fungera' da organismo di coordinamento tra le Parti in merito a tutte le questioni attinenti l'MLF. 2. Il PMSG sara' supportato da un Gruppo di Lavoro Politico-Militare (PMWG) a livello di staff multinazionale, formato da personale tecnico esperto dei rispettivi Ministeri della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata, che si riuniranno secondo le esigenze. Dette strutture costituiranno anche un foro in cui discutere sullo sviluppo dell'MLF. 3. Su proposta del PMWG, il PMSG potra' istituire dei Gruppi di Lavoro (GL) non permanenti, costituiti da Esperti nella Materia (Subject Matter Experts), a supporto del processo decisionale della MLF. Detti GL si riuniranno secondo le esigenze e faranno riferimento al PMWG.

Accordo-art. 4

Art. 4. Struttura della Forza e di Comando 1. L'MLF e' una Forza costituita da Strutture di Comando con Tabella ordinativa organica, unita' designate e strutture con un organico di crisi, sulla base del concetto di «Lead Nation» (Nazione guida). 2. In conformita' con il concetto di Lead Nation e di Tabella Ordinativa Organica, non esistono forze permanentemente assegnate al di fuori delle basi nazionali designate. Il livello adeguato di integrazione sara' raggiunto tramite l'assegnazione di personale delle Parti al QG dell'MLF. Cio' facilitera' anche l'integrazione, all'inizio di una operazione o di una esercitazione, delle varie componenti. 3. La Repubblica italiana, in qualita' di «Lead Nation», provvedera' a fornire la sede del QG dell'MLF, il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale, rinforzata su base permanente da un numero selezionato di personale delle altre Parti e, all'evenienza, adeguatamente incrementato. La quantita' di personale delle altre Parti permanentemente assegnato al QG dell'MLF sara' proporzionale alla quantita' di personale che le stesse Parti designeranno per le Forze della MLF. 4. Le capacita' designate dalle Parti saranno specificate nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale». 5. Le capacita' designate non saranno permanentemente assegnate, ma saranno disponibili «su chiamata», al fine di facilitare il processo di generazione e organizzazione della forza. Al termine di ciascun anno, verra' richiesto ad ognuna delle Parti di individuare le capacita' annuali valide per l'anno successivo.

Accordo-art. 5

Art. 5. Addestramento e attivazione dell'MLF 1. Quando l'MLF viene attivata a scopi addestrativi o operativi, il Comandante del QG della MLF sara' nominato Comandante della Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominato COMMLF). 2. Per la pianificazione e condotta di operazioni e di attivita' addestrative, il QG della MLF verra' modificato secondo quanto stabilito nella tabella ordinativa organica di crisi, come concordato nell'apposito MoU. Tuttavia, i contributi in termini di truppe da parte dei rispettivi paesi saranno confermati dal PMSG. 3. Le responsabilita' del COMMLF saranno dettagliate nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale». 4. In caso di operazioni e di esercitazioni, la Catena di Comando operativa sara' costituita congiuntamente dalle Autorita' nazionali, tenendo conto dello specifico impiego dell'MLF. 5. Conformemente con i principi concordati, in caso di operazioni e del conseguente Trasferimento di Autorita' (TOA), le unita' della MLF verranno poste, da parte di ciascuna delle Parti, sotto il Controllo Operativo (OPCON) del COMMLF e, in particolari circostanze, sotto l'OPCON di un Comandante di livello ordinativo superiore. 6. E' responsabilita' delle Parti equipaggiare, addestrare e mantenere le forze disponibili per l'MLF ad un livello operativo e di prontezza coerente con gli standard stabiliti per l'MLF. 7. Gli elementi di dettaglio riguardanti l'addestramento, l'attivazione e le operazioni condotte dall'MLF saranno indicati nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale».

Accordo-art. 6

Art. 6. Lingue ufficiali e di lavoro Le lingue nazionali delle Parti sono le lingue ufficiali della MLF. L'inglese sara' la lingua di lavoro e tutti i documenti operativi dovranno essere redatti in inglese.

Accordo-art. 7

Art. 7. Aspetti finanziari e logistici 1. I costi relativi alla costituzione, amministrazione e funzionamento del QG dell'MLF saranno a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformita' con le disposizioni del Memorandum di Intesa «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale». 2. I costi non coperti dal bilancio multinazionale saranno sostenuti dalle Parti in conformita' con i principi stabiliti nel MoU «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale» o in altro opportuno accordo. 3. Accordi logistici di dettaglio relativi alla costituzione e funzionamento dell'MLF saranno inclusi nel Memorandum di Intesa «Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale» o in altro opportuno accordo.

Accordo-art. 8

Art. 8. Considerazioni di natura giuridica Le disposizioni contenute nell'Accordo ira i Paesi firmatari del Trattato Nord Atlantico, sullo Stato delle loro Forze (NATO SOFA, del 19 giugno 1951), regolamenteranno lo stato del personale dell'MLF, secondo quanto applicabile.

Accordo-art. 9

Art. 9. Partecipazione di altri paesi all'MLF 1. Qualsiasi stato puo' aderire al presente Accordo,con il consenso scritto di tutte le Parti e dopo aver firmato una Nota di Adesione al presente Accordo. Un esempio di Nota di Adesione e' riportato nell'Annesso A al presente Accordo. 2. Qualsiasi Forza della NATO, del Partenariato per la Pace NATO o di uno stato membro dell'UE, cosi' come Forze di paesi amici possono partecipare ad attivita' addestrative specifiche dell'MLF o ad una specifica operazione, previo consenso delle Parti e dopo aver firmato un idoneo Memorandum di Intesa o Accordo tecnico con le Parti specificando detta partecipazione.

Accordo-art. 10

Art. 10. Clausole di sicurezza 1. Per «INFORMAZIONI CLASSIFICATE» si intende qualsiasi informazione o materiale al quale una delle Parti o l'MLF ha attribuito una classifica di sicurezza. 2. Tutte le informazioni classificate scambiate o prodotte nell'ambito del presente Accordo saranno protette in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali e internazionali applicabili delle Parti. 3. Le Informazioni Classificate saranno trasferite soltanto attraverso canali diretti fra governi approvati dalla Autorita' nazionale per la sicurezza, ovvero da competente Autorita' per la Sicurezza designata dalle Parti. 4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:

MLF Slovenia Ungheria Italia

MLF Restricted Interno Korlatozott Terjesztesu' Riservato

MLF Confidential Zaupno Bizalmas Riservatissimo

MLF Secret Tajno Titkos Segreto

Le informazioni contrassegnate con una delle classifiche di sicurezza dell'MLF saranno protette allo stesso modo delle informazioni con una corrispondente classifica di sicurezza nazionale, secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata. 5. L'accesso alle informazioni classificate in virtu' del presente Accordo e' consentito al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e sia in possesso di adeguato nulla osta di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi ai quali sono state destinate nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a Terze Parti di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' per la sicurezza della Parte che le ha prodotte. 8. Lo scambio o la protezione di informazioni classificate sara' regolata in dettaglio negli accordi bilaterali applicabili. 9. Senza pregiudicare l'effetto immediato delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti relativi alla sicurezza delle informazioni classificate saranno regolamentati da documenti successivi.

Accordo-art. 11

Art. 11. Composizione delle controversie Qualunque controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta esclusivamente mediante accordo tra le Parti.

Accordo-art. 12

Art. 12. Accordi di attuazione Questioni di dettaglio relative all'MLF e altri aspetti operativi saranno definiti con un Memorandum di Intesa separato o con altri pertinenti documenti firmati dalle idonee autorita' delle Parti.

Accordo-art. 13

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