LEGGE 5 gennaio 2017, n. 1

Type Legge
Publication 2017-01-05
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2017 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 1° marzo 2017 Vigenza internazionale del protocollo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 1° marzo 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Realizzazione dell'Opera per lotti costruttivi

1.La sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione prevista dall'Accordo di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Opera», e' realizzata con le modalita' previste dall'articolo 2, commi 232, lettere b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in relazione alle risorse autorizzate dalla legislazione vigente. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il CIPE delibera in ordine all'avvio dei lotti finanziati con le risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2.Agli oneri per missioni derivanti dal Regolamento dei contratti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che costituisce parte integrante del Protocollo addizionale, valutati in euro 24.975 annui e pari a euro 1.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3.In relazione agli oneri di realizzazione dell'Opera e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione Il Governo della Repubblica italiana e Il Governo della Repubblica francese qui di seguito designati "le Parti", Vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, Vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario, Vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, Visto il Regolamento UE n. 913/2010 del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo, Considerato il Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e sottolineando l'importanza strategica della rete centrale, che comprende, all'interno del corridoio Mediterraneo, il progetto Torino-Lione, asse portante dell'attraversamento delle Alpi, Considerato il Regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa, Vista la Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra tali stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001", Considerato l'Accordo firmato 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Considerato l'Accordo firmato 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnataniente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012", Desiderosi di dare un contributo significativo all'applicazione della Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), firmata a Salisburgo il 7 novembre 1991, Convinti della necessita' di inserire gli spostamenti di persone e il trasporto di merci attraverso l'arco alpino in una prospettiva di sviluppo sostenibile finalizzata a favorire le modalita' di trasporto piu' rispettose dell'ambiente, Convinti che, per conseguire tale obiettivo, il potenziale rappresentato dalla modalita' ferroviaria, quale complemento alla modalita' marittima, merita di essere maggiormente sfruttato e che lo sviluppo dei servizi da essa offerti per soddisfare i bisogni sociali ed economici permettera' di mettere in atto misure tese a orientare gli spostamenti verso tale modalita', in conformita' con le esperienze internazionali di maggior successo, Considerando che la rete transeuropea dei trasporti comporta una rete centrale composta da 9 corridoi, Considerando che il corridoio mediterraneo comprende un unico attraversamento ferroviario delle Alpi italo-francesi tra il Lago di Ginevra e il Mediterraneo, Considerando che, come affermato nei testi sopra citati, la sezione transfrontaliera del collegamento Torino-Lione e' un progetto di fondamentale interesse economico ed ecologico a livello europeo, Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Oggetto Le Parti, prendendo atto dei nuovi elementi derivanti dalle disposizioni del Regolamento UE n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 e del loro impatto sul traffico interessato nonche' dell'avanzamento di altri progetti simili attraverso le Alpi svizzere ed austriache, stabiliscono con il presente Accordo successivo agli Accordi sottoscritti il 29 gennaio 2001 a Torino e il 30 gennaio 2012 a Roma di avviare la realizzazione dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera, quale definita all'articolo 2 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e ne affidano la realizzazione al Promotore pubblico di cui agli articoli 2 e 6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e denominato "Tunnel Furalpin Lyon Turin Sas", istituito in data 23 febbraio 2015.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Impegno comune contro le infiltrazioni mafiose Le parti riaffermano la loro determinazione a lottare con la piu' grande fermezza contro ogni pratica mafiosa e ad attuare delle disposizioni esigenti nei quadro della stipula degli appalti pubblici e della loro esecuzione. A tal fine si impegnano a dotare il Promotore pubblico con un Regolamento dei contratti estremamente rigoroso su tale argomento. Questo Regolamento sara' validato dalla Commissione intergovemativa.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 Il costo certificato del progetto inclusivo delle alee e degli imprevisti, di cui al primo comma dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, e' definito a valuta gennaio 2012 a conclusione dell'iter di certificazione dei costi, in corso all'atto della firma del presente Accordo. Il suddetto costo certificato e' validato in un protocollo addizionale al presente Accordo, da concludere da uno scambio di lettere. Questo protocollo addizionale precisa anche le modalita' di applicazione dell'articolo 18 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, al fine di tenere conto dell'attualizzazione monetaria e anche dell'evoluzione dei costi dei fattori di produzione dei lavori definitivi. L'aggiudicazione da parte del Promotore pubblico degli appalti per i lavori definitivi, di cui all'articolo 1 del presente Accordo, potra' intervenire soltanto dopo l'entrata in vigore di questo protocollo addizionale. Con quest'ultimo, il presente Accordo costituisce il protocollo addizionale di cui all'articolo 4 dell'Accordo del 29 gennaio 2001.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Organizzazione della committenza di lavori connessi La responsabilita' del Promotore pubblico per la conclusione e il monitoraggio dell'esecuzione dei contratti richiesti dalla progettazione, dalla realizzazione e dall'esercizio della sezione transfrontaliera dell'opera, come previsto all'articolo 6.1 dell'Accordo del 30 gennaio 2012, non esclude la possibilita', per il Promotore pubblico, di affidare ai gestori competenti la funzione di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di lavori resi necessari dagli impatti della sezione transfrontaliera sulle infrastrutture e sugli impianti dei suddetti gestori. Le relative convenzioni che saranno concluse tra il Promotore pubblico e tali gestori saranno sottoposte al parere della commissione dei contratti, alle condizioni previste per i contratti all'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Modalita' di funzionamento del Promotore pubblico La prima frase del secondo comma dell'articolo 7.5 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 e' modificata come segue: "La Commissione dei contratti pronuncia il proprio parere entro i tempi minimi possibili e comunque entro il termine massimo di 90 giorni complessivi dalla data in cui e' stata adita". Alla luce delle esperienze di funzionamento della Commissione dei contratti gli articoli dal 7.2 al 7.6 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 potranno essere emendati con scambi di' lettere tra le Parti.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Gestore di infrastrutture della linea storica All'articolo 24 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 sono eliminate le parole "Nel termine di due anni dopo la sottoscrizione del presente Accordo". In coerenza con l'articolo 25 del medesimo Accordo, la modifica della convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, prevista all'articolo 24 consentira' segnatamente di trasferire al Promotore pubblico il ruolo di gestore d'infrastruttura della linea storica tra le interconnessioni con la nuova linea, a una data che sara' stabilita da tale modifica.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Disposizioni finali 7.1 Emendamenti Il presente Accordo puo' essere emendato mediante accordo tra le Parti. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo. 7.2 Risoluzione delle controversie, tribunale arbitrale Le disposizioni dell'articolo 27 dell'Accordo del 30 gennaio 2012 relative alle controversie tra le Parti si applicano ugualmente per l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo. 7.3 Ratifica, entrata in vigore Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali previste per quanto concerne l'entrata in vigore del presente Accordo, che prende effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo addizionale di cui all'articolo 3. Le disposizioni del presente Accordo prevalgono su quelle degli accordi del 15 gennaio 1996, del 29 gennaio 2001 e del 30 gennaio 2012 nella misura in cui sono ad esse contrarie o le sostituiscono. In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Parigi, il 24 febbraio 2014, in due copie, in lingua italiana e francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana della Repubblica francese (firma illeggibile) (firma illeggibile)

Processo verbale

Ministero degli Affari Esteri e Della Cooperazione Internazionale SERVIZIO PER GLI AFFARI GIURIDICI, DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO E DEI TRATTATI UFF. I PROCESSO VERBALE L'anno duemilaquindici, addi' 5 del mese di marzo nella sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, i sottoscritti: - Consigliere di Legazione Mirta Gentile, Capo dell'Ufficio I del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, e - Assistente Amministrativo Alessandro Pusino, in servizio presso l'ufficio I del predetto Servizio, hanno proceduto - conformemente all'art. 79, lettera a) della Convenzione di Vienna del 1969 sul Diritto dei Trattati - alla correzione del seguente errore materiale nel testo originale in lingua italiana ed in lingua francese della parte italiana dell'Accordo per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 e depositato presso questo Servizio. Testo in lingua italiana Paragrafo finale allinea In luogo della formulazione "fatto a Parigi il 24 febbraio 2014 ..." e' stato corretto "fatto a Parigi il 24 febbraio 2015 ...". Testo in linqua francese Paragrafo finale allinea In luogo della formulazione "fait a' Paris le 24 fevrier 2014 ..." e' stato corretto "fait a' Paris le 24 fevrier 2015 ...". Di guanto sopra e' stato redatto il presente Processo Verbale, composto di pagine una, chiuso oggi 5 marzo 2015, alle ore 12.15 Il Capo dell'Ufficio L'assistente amministrativo Consigliere di Legazione Mirta Gentile Alessandro Pusino

Protocollo Addizionale-art. 1

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO DEL 24 FEBBRAIO 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino Lione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese qui di seguito designati "le Parti", Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, Considerato il Regolamento UE n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il Meccanismo per collegare l'Europa, Considerato l'Accordo firmato il 15 gennaio 1996 a Parigi, relativo alla costituzione della Commissione intergovernativa per la preparazione della realizzazione di uno nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione, Considerato l'Accordo firmato il 29 gennaio 2001 a Torino per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, e segnatamente il suo articolo 4, in seguito "Accordo del 29 gennaio 2001", Considerato l'Accordo firmato il 3 dicembre 2004 a Roma sulla sicurezza negli studi per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, Considerato l'Accordo firmato il 30 gennaio 2012 a Roma per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviario Torino-Lione, e segnatamente il terzo comma dell'articolo 1, in seguito "Accordo del 30 gennaio 2012", Considerato l'Accordo firmato il 24 febbraio 2015 a Parigi per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, in seguito "Accordo del 24 febbraio 2015", Prendendo atto delle proposte della Commissione intergovernativa, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Oggetto Conformemente alla volonta' congiunta delle Parti, il presente Protocollo addizionale e' da intendersi come il protocollo addizionole da concludere tramite uno scambio di lettere come previsto all'articolo 3 dell'Accordo del 24 febbraio 2015 per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione.

Protocollo Addizionale-art. 2

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