DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264

Type Decreto
Publication 2016-10-13
Ultimo aggiornamento 2017-02-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2017

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive e, in particolare, l'articolo 5;

Viste le linee guida Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste della Commissione europea di giugno 2012;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, gli articoli 184-bis e 185, comma 1, lettere c) e f);

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 «Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare» convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 205 e, in particolare, l'articolo 2-bis;

Considerato che il regime dei sottoprodotti contribuisce alla dissociazione della crescita economica dalla produzione di rifiuti in quanto favorisce l'innovazione tecnologica per il riutilizzo di residui di produzione nel medesimo o in un successivo ciclo produttivo, limita la produzione di rifiuti, nonche' riduce il consumo di materie prime vergini;

Considerato che l'impiego dei sottoprodotti non puo' prescindere da un quadro normativo e amministrativo certo, con particolare riferimento alle modalita' con le quali il produttore e l'utilizzatore possono dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti e alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui al citato articolo 184-bis, comma 1;

Vista la notifica di cui alla direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e regole tecniche;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 novembre 2015;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri effettuata con nota dell'8 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalita'

1.Al fine di favorire ed agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, nonche' per assicurare maggiore uniformita' nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto, il presente decreto definisce alcune modalita' con le quali il detentore puo' dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

3.Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al presente decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 e' riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonche' una serie di operazioni e di attivita' che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.

Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 5 della direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 22 novembre 2008, n. L 312: «Art. 5 (Sottoprodotti). - 1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non e' la produzione di tale articolo puo' non essere considerato rifiuto ai sensi dell'art. 3, punto 1, bensi' sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l'oggetto e' prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per stabilire i criteri da soddisfare affinche' sostanze o oggetti specifici siano considerati sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'art. 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 39, paragrafo 2.». - Si riporta il testo dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario n. 96: «Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto; b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. 2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109 presente decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 185, comma 1, lettere c) e f) del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). - (Omissis); c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; (Omissis); f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 2-bis, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205: «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia ed al biogas nei processi di distillazione). - 1. Le vinacce vergini, nonche' le vinacce esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione, che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, nonche', previa autorizzazione degli enti competenti per territorio, la pollina, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. E' sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi della sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.». - La direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione (codificazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 settembre 2015, n. L 241. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2

Definizioni

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 3

Ambito di applicazione

2.Restano ferme le disposizioni speciali adottate per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui, tra cui le norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 185 del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). - 1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti, relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita' di costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attivita' di cui all'art. 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonche' ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. 2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e' provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.».

Art. 4

Condizioni generali

2.Negli articoli seguenti sono indicate alcune modalita' con cui provare la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di dimostrare, con ogni mezzo ed anche con modalita' e con riferimento a sostanze ed oggetti diversi da quelli precisati nel presente decreto, o che soddisfano criteri differenti, che una sostanza o un oggetto derivante da un ciclo di produzione non e' un rifiuto, ma un sottoprodotto. Resta fermo l'obbligo di rispettare i requisiti di impiego e di qualita' previsti dalle pertinenti normative di settore.

3.Il produttore e l'utilizzatore del sottoprodotto si iscrivono, senza alcun onere economico, in apposito elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1.

4.Il soggetto che si avvale delle disposizioni del presente decreto conserva per tre anni e rende disponibile all'autorita' di controllo la documentazione indicata per le specifiche ipotesi disciplinate dagli articoli seguenti.

Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 5

Certezza dell'utilizzo

1.Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo e' dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuita' di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalita', consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalita' di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

2.Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo e' dimostrata dall'analisi delle modalita' organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attivita' dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruita' tra la tipologia, la quantita' e la qualita' dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

3.La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui e' originato presuppone che l'attivita' o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile gia' al momento della produzione dello stesso.

4.Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalita' di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilita' economica o di altro tipo.

5.In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica contenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonche' del settore di attivita' o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresi', indicate tempistiche e modalita' congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica.

6.Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Art. 6

Utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale

1.Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo ciclo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.

2.Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attivita' e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e a non portare ad impatti complessivi negativi sull'ambiente.

Art. 7

Requisiti di impiego e di qualita' ambientale

1.Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera d), la scheda tecnica di cui all'allegato 2 contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformita' dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

2.In caso di cessione del sottoprodotto, la conformita' dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica e' oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformita'.

Titolo II GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 8

Deposito e movimentazione

1.Al fine di assicurare la certezza dell'utilizzo ai sensi dell'articolo 5, il sottoprodotto, fino a che non sia effettivamente utilizzato, e' depositato e movimentato nel rispetto delle specifiche norme tecniche, se disponibili, e delle regole di buona pratica, evitando spandimenti accidentali e la contaminazione delle matrici ambientali e in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

3.A seguito della predisposizione della scheda tecnica e della sottoscrizione della dichiarazione di conformita' di cui all'allegato 1, il deposito ed il trasporto possono essere effettuati anche accumulando sottoprodotti provenienti da diversi impianti o attivita', purche' abbiano le medesime caratteristiche e non ne vengano alterati i requisiti che ne garantiscono l'utilizzo ai sensi del presente decreto.

4.La responsabilita' del produttore o del cessionario in relazione alla gestione del sottoprodotto e' limitata alle fasi precedenti alla consegna dello stesso all'utilizzatore o a un intermediario. In caso di impiego da parte del produttore medesimo, lo stesso conserva la responsabilita' per la gestione del sottoprodotto nella fase di utilizzo.

Art. 9

Controlli e ispezioni

1.Fermi restando i compiti di vigilanza e di controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorita' competenti effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto.

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Piattaforma di scambio tra domanda e offerta

1.Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

2.Nell'elenco e' indicata, all'atto dell'iscrizione, oltre alle generalita' e ai contatti dei soggetti iscritti, la tipologia dei sottoprodotti oggetto di attivita'.

3.L'elenco di cui al presente articolo e' pubblico ed e' consultabile su una sezione dedicata del sito internet della Camera di commercio o di un sito internet dalla stessa indicato.

Art. 11

Disposizioni finali

1.Il presente decreto e i successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 sono comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 40 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ed ai sensi della direttiva n. 2015/1535 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.

2.Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Il Ministro: Galletti

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 677

Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 40 della citata direttiva 2008/98/CE del 2008: «Art. 40 (Attuazione). - 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita' di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.».

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 1) Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia 1. Il presente allegato ha ad oggetto le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione. 2. In relazione alle biomasse previste dal punto 1, e' individuato, nelle sezioni 1 e 2, un elenco delle principali norme che ne regolamento l'impiego e di una serie di operazioni ed attivita' che possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6, commi 1 e 2. 3. Ai fini e per gli effetti del presente allegato, per biomasse residuali si intendono le biomasse costituite da residui, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b). Sezione 1 Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas in impianti energetici

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

1.

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano -

Reg. Ce 1069/2009 . classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 ): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non piu' destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di a nimali che non presentialcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomeccanica

- sottoprodotti di animali acquatici; . classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 ) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); - tubo digerente e suo contenuto; - Farine di carne e d'ossa; - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c): - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e); . Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all' articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 )

Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione, disgregazione fisicomeccanica

```

2.

Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attivita' forestale . effluenti zootecnici;

```

Reg. Ce 1069/2009 e normativa di attuazione fermentazione aturale, centrifugazione, disidratazione, sedimentazione e chiarificazione

. paglia; . pula; . stocchi; . fieni e trucioli da lettiera. . residui di campo delle aziende agricole; . sottoprodotti derivati dall'espianto; . sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; . sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; . potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisicomeccanica

```

3.

Sottoprodotti provenienti da attivita' alimentari ed agroindustriali . sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); . sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); . sottoprodotti della trasformazione dell'uva(vinacce, graspi, ecc.); . sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); . sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); . sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); . sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); . sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); . sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); . pannello di spremitura di alga; . sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); . sottoprodotti della torrefazione del caffe'; . sottoprodotti della lavorazione della birra;

lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisicomeccanica ```

4.

Sottoprodotti provenienti da attivita' industriali

. sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato. essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, disgregazione fisico-meccanica

. sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. . sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisicomeccanica

. sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali. lavaggio, essiccatura, insufflazione di aria, raffinazione, triturazione, omogeneizzazione, fermentazione naturale, centrifugazione, disidratazione, disgregazione fisicomeccanica

Sezione 2 Biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione Parte A 1. Le biomasse residuali individuate nella presente sezione possono essere qualificate come sottoprodotti per la produzione di energia mediante combustione nel caso in cui risultino rispettati requisiti e le condizioni previsti per i sottoprodotti dalla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' i requisiti e le condizioni previsti dalla Parte Quinta dello stesso decreto legislativo. 2. Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dall'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l'impiego di biomasse residuali come combustibile. In caso di destinazione alla produzione di energia mediante combustione, i materiali previsti dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono comunque soggetti al regime dei rifiuti se non sono previsti nelle disposizioni indicate nel presente comma. 3. L'impiego delle biomasse residuali di cui al punto 2 per la produzione di energia mediante combustione e' altresi' soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria ed a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall'autorizzazione relativa all'impianto di combustione. 4. Le operazioni e le attivita' individuate nelle tabelle possono costituire normali pratiche industriali alle condizioni previste dall'articolo 6. In ogni caso, possono essere svolte esclusivamente operazioni che ricadono nelle categorie di attivita' prescritte, per la pertinente biomassa, dalle norme di cui al punto 2. 5. La presente sezione non si applica all'impiego delle biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas.

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate. Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera b), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura. Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera c), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata, di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti Allegato X, Parte II, sezione 4, lettera d), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli Allegato X, parte II, sezione 4, lettera e), alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Per vinacce e loro componenti,come bucce, vinaccioli e raspi, si applica anche l' articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 . Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione mediante trattamento fisico, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione e, per le vinacce esauste e loro componenti, distillazione.

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

Sansa di oliva disoleata Allegato X, parte II, sezione 4, lettera f), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, chiarificazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. Trattamento con n-esano e successivo trattamento termico.

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno. Allegato X, parte II, sezione 4, lettera g), alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . Evaporazione al fine di incrementare il residuo solido.

Residuo Norme di riferimento Operazioni ed attivita'

Pollina

Articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 . Regolamento UE 592/2014 . Trattamenti fisici, quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Parte B 1. La presente parte prevede, ai fini di cui all'articolo 184-bis, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152, una tabella di corrispondenza finalizzata a verificare se un materiale presente nell'elenco della tabella 1.A dell'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 (materiali soggetti ad incentivazione in caso di utilizzo in impianti a biomasse o biogas) sia altresi' incluso nell'elenco della Sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152 o nell'articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171.

Materiali della tabella 1/A dell'allegato 1 del decreto 6 luglio 2012 Corrispondenza con l'elenco dei combustibili dell'allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile del 2006 n. 152

1.

Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano -

Regolamento CE n. 1069/2009 . classificati di Categoria 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 ): - carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali; - prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non piu' destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali; - sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte; - sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - tessuto adiposo di animali che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; - rifiuti da cucina e ristorazione; - sottoprodotti di animali acquatici; . classificati di Categoria 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 ) - stallatico (escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato, ecc.); - tubo digerente e suo contenuto; - Farine di carne e d'ossa; - sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c): - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2; o - da macelli diversi da quelli disciplinati dall'articolo 8, lettera e); . Tutti i sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all' articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011 ) Materiali non presenti nell'allegato X

2.

Sottoprodotti provenienti da attivita' agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attivita' forestale

effluenti zootecnici Pollina: presente nell'allegato X nei casi e nei limiti previsti dal

decreto legge 171/2008 fatto salvo quanto previsto dal regolamento UE n. 592/2014 Altri effluenti zootecnici: non presenti nell'allegato X

paglia Materiale presente nell'allegato X

pula Materiale presente nell'allegato X

stocchi Materiale presente nell'allegato X

fieni e trucioli da lettiera Materiale presente nell'allegato X

residui di campo delle aziende agricole Materiale presente nell'allegato X

sottoprodotti derivati dall'espianto Materiale presente nell'allegato X

sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali; Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco; Materiali presenti nell'allegato X

potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato. Materiali presenti nell'allegato X

3.

Sottoprodotti provenienti da attivita' alimentari ed agroindustriali

sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.); Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione); Sansa di oliva disoleata: presente nell'allegato X Altri sottoprodotti della trasformazione delle olive: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.); Vinacce e loro componenti, come bucce, vinaccioli e raspi: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. oppure presenti nell'allegato X, anche nella forma di vinacce esauste e loro componenti, nei casi e nei limiti previsti dal

decreto legge 171/2008

sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.); Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc.); Borlande e melasso: non presenti nell'allegato X Altri sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti derivati dalla lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc.); Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, eparazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.); Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi (pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, ecc.); Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

pannello di spremitura di alga; Materiale presente nell'allegato X, se derivante da coltivazione, nei casi in cui e' soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria (sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno, ecc.); Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione. Non sono in tutti i casi ammessi se contengono materiali non presenti nell'allegato X

sottoprodotti della torrefazione del caffe'; Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della lavorazione della birra; Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

4.

Sottoprodotti provenienti da attivita' industriali sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti limitatamente al legno non trattato.

Materiali presenti nell'allegato X limitatamente al legno vergine soggetto solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione. sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari. Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di oli vegetali. Materiali presenti nell'allegato X nei casi in cui sono soggetti solo a trattamenti fisici quali: triturazione, essiccazione, addensamento, chiarificazione mediante trattamento fisico, sminuzzatura, centrifugazione, filtrazione, sedimentazione, miscelazione, lavaggio, separazione, vagliatura, disidratazione.

Allegato 2

Allegato 2 (articolo 5) SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) La scheda tecnica e la dichiarazione di conformita' di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto devono contenere le seguenti informazioni: Numero di riferimento Data di emissione Anagrafica del produttore . Denominazione sociale - CF/P.IVA; . Indirizzo della sede legale e della sede operativa Impianto di produzione . Indirizzo . Autorizzazione / Ente rilasciante Data di rilascio . Descrizione e caratteristiche del processo di produzione . Indicazione dei materiali in uscita dal processo di produzione (prodotti, residui e rifiuti) Informazioni sul sottoprodotto . Tipologia e caratteristiche del sottoprodotto e modalita' di produzione . Conformita' del sottoprodotto rispetto all'impiego previsto Destinazione del sottoprodotto . Tipologia di attivita' o impianti di utilizzo idonei ad utilizzare il residuo; . Impianto o attivita' o di destinazione . Riferimenti di eventuali intermediari Tempi e modalita' di deposito e movimentazione . Modalita' di raccolta e deposito del sottoprodotto . Indicazione del luogo e delle caratteristiche del deposito e di eventuali depositi intermedi . Tempo massimo previsto per il deposito a partire dalla produzione fino all'impiego definitivo . Modalita' di trasporto Organizzazione e continuita' del sistema di gestione . Descrizione delle tempistiche e delle modalita' di gestione finalizzate ad assicurare l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Luogo e data (gg/mm/aaaa) Sottoscrizione Dichiarazione di conformita' . Esatta ed univoca denominazione del sottoprodotto . Tipologia del sottoprodotto e descrizione . Indicazione della tipologia di attivita' o impianti idonei ad utilizzare il residuo . Eventuali riferimenti normativi che disciplinano le caratteristiche di impiego del sottoprodotto . Dichiarazione che il residuo e' conforme alla scheda tecnica . Luogo e data (gg/mm/aaaa) . Sottoscrizione

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