LEGGE 16 marzo 2017, n. 30
Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
4.I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare le materie oggetto della presente legge, definiscono altresi' i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l'integrazione dei provvedimenti di attuazione, con particolare riferimento alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, individuando altresi' gli ambiti nei quali le regioni esercitano la potesta' legislativa e regolamentare, fatte salve le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
5.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che si avvale, ai fini della predisposizione dei relativi schemi, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
6.Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
7.Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare, ai sensi del comma 5, disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo proposto.
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: Comma 1: - La legge 7 aprile 2014, n. 56, reca: «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». - Si riporta il testo dell'art. 40. Comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «Art. 40 (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato). - (Omissis). 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica, delineando un'opportuna correlazione tra missioni e Ministeri ed enucleando eventuali missioni trasversali; b) revisione del numero e della struttura dei programmi, che devono essere omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, in modo da assicurare: 1) l'univoca corrispondenza tra il programma, le relative risorse e strutture assegnate, e ciascun Ministero, in relazione ai compiti e alle funzioni istituzionali proprie di ciascuna amministrazione, evitando ove possibile la condivisione di programmi tra piu' Ministeri; 2) l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilita' amministrativa; 3) il raccordo dei programmi alla classificazione COFOG di secondo livello; c) revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire; d) revisione, per l'entrata, delle unita' elementari del bilancio per assicurare che la denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unita' promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia chiaramente e univocamente individuabile; e) adozione, per la spesa, anche a fini gestionali e di rendicontazione, delle azioni quali componenti del programma e unita' elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla classificazione economica di terzo livello. Ai fini dell'attuazione del precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia, per l'esercizio finanziario 2012, un'apposita sperimentazione di cui si da' conto nel rapporto di cui all'art. 3; f) previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa; g) introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio; g-bis) introduzione in via sperimentale di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito; h) introduzione di criteri e modalita' per la fissazione di limiti per le spese del bilancio dello Stato, tenendo conto della peculiarita' delle spese di cui all'art. 21, comma 6. I predetti limiti, individuati in via di massima nel DEF e adottati con la successiva legge di bilancio, devono essere coerenti con la programmazione triennale delle risorse; i) adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui vengono concordati gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi; l) riordino delle norme che autorizzano provvedimenti di variazione al bilancio in corso d'anno; m) accorpamento dei fondi di riserva e speciali iscritti nel bilancio dello Stato; n) affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilita' finanziaria di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale funzionale alla verifica dei risultati conseguiti dalle amministrazioni; o) revisione del conto riassuntivo del tesoro allo scopo di garantire maggiore chiarezza e significativita' delle informazioni in esso contenute attraverso l'integrazione dei dati contabili del bilancio dello Stato e di quelli della tesoreria; p) progressiva eliminazione, entro il termine di ventiquattro mesi, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilita' speciali o conti correnti di tesoreria, i cui fondi siano stati comunque costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' delle gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra piu' amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonche' dei casi di urgenza e necessita'. A tal fine, andra' disposto il contestuale versamento delle dette disponibilita' in conto entrata al bilancio, per la nuova assegnazione delle somme nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero piu' esistenti in bilancio, a nuove imputazioni appositamente istituite; previsione, per le gestioni fuori bilancio che resteranno attive, dell'obbligo di rendicontazione annuale delle risorse acquisite e delle spese effettuate secondo schemi classificatori armonizzati con quelli del bilancio dello Stato e a questi aggregabili a livello di dettaglio sufficientemente elevato; q) previsione della possibilita' di identificare i contributi speciali iscritti nel bilancio dello Stato finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e destinati ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle regioni. (Omissis).». Comma 2: - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca :«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile». Comma 4: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile): «Art. 5 (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, promuove e coordina le attivita' delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrita' della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Per le finalita' di cui al presente comma, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali. 3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri operano il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attivita' di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. E' presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni, nonche' da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorita' regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonche' rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresi' nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta' e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. 3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalita' organizzative e di funzionamento. 4. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro dell'interno da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresi', l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali nonche' l'attivita' di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attivita' tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attivita' di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni. 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica. 4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'art. 107, comma 1, lettere a) e f), n. 1, e all'art. 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonche' quelli relativi alle attivita', connesse agli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. 5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica. 6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, gia' prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale subentro e' condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro e' negativo, il rapporto e' estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.». Comma 5: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni. 2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata. 4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.». Comma 6: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis). 2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessita' della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita' finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. (Omissis).».
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