DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;
Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e denominazioni
1.Il presente decreto, in attuazione della delega disposta con l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, detta norme per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi individuati dall'articolo 8 della medesima legge.
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