DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 2017, n. 43

Type Decreto legislativo
Publication 2017-02-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera f);

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

Visto l'articolo 8, decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 settembre 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 settembre 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Comitato italiano paralimpico

1.È costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorità di vigilanza.

2.Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.

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