DECRETO 6 marzo 2017, n. 58
8.Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, cosi' come previsto dall'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie, attraverso la revisione degli allegati I , II e III.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al testo dell'allegato VIII alla Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note alle premesse. - Il regolamento (CE) n. 1221/2009/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 342. - Il decreto legislativo decreto legislativo n. 105 del 2015, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-quater, comma 9-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 29-octies, comma 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 3
Tariffe relative ai controlli
1.La tariffa dovuta per le attivita' dell'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, e' indicata all'allegato IV. Tali attivita' consistono, come indicato nell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarita' dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorita' competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione puo' essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure puo' consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.
2.Le eventuali attivita' previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attivita' di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale.
3.Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorita' di controllo, l'autorita' competente, salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V.
5.La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), e' determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 4
Rimborsi spese
1.Le tariffe determinate ai sensi degli articoli 2 e 3 comprendono le somme dovute per rimborsi spese relative allo svolgimento delle attivita' ivi previste.
Art. 5
Modalita' di versamento per le tariffe delle istruttorie
1.All'istanza di AIA, alle comunicazioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' all'invio della documentazione a seguito di richiesta per il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del medesimo decreto, e' allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto ovvero una corrispondente attestazione nel caso di pagamenti effettuati per via telematica, entro il medesimo anno fiscale dell'istanza, a pena di irricevibilita' delle stesse.
2.Al fine di garantire l'espletamento delle istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono versate in conto entrata del bilancio delle autorita' competenti individuate dalle regioni o province autonome territorialmente competenti o, per gli impianti di cui all'allegato XII, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, indicato nell'allegato VIII al presente decreto, per essere integralmente riassegnate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni, esclusivamente per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il versamento al bilancio dello Stato deve essere effettuato presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con l'indicazione del capitolo d'entrata e della causale del versamento, che specifichi l'installazione interessata e l'istanza di riferimento. L'individuazione del capitolo di entrata al bilancio dello Stato di cui all'allegato VIII e' aggiornata dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.
3.In caso di istanze presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto resta ferma l'applicazione dell'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla determinazione dell'importo tariffario con riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 aprile 2008 e, negli ambiti di rispettiva applicazione, anche ai provvedimenti regionali emanati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, di tale decreto.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 29-nonies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore). - 1. Il gestore comunica all'autorita' competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l). L'autorita' competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), ne da' notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. 2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 29-ter, commi 1 e 2. Si applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater in quanto compatibile. 3. Il gestore, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2, informa l'autorita' competente e l'autorita' di controllo di cui all'art. 29-decies, comma 3, in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino ne' effetti sull'ambiente, ne' contrasto con le prescrizioni esplicitamente gia' fissate nell'autorizzazione integrata ambientale. 4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale.». - Si riporta il testo dell'art. 29-octies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). - 1. L'autorita' competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. 2. Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione e' stata concessa o da ultimo riesaminata, nonche' di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili piu' conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attivita', prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale. 3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione e' disposto sull'installazione nel suo complesso: a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione; b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. 4. Il riesame e' inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando: a) a giudizio dell'autorita' competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualita' della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando e' accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni; c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche; d) sviluppi delle norme di qualita' ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono; e) una verifica di cui all'art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessita' di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. 5. A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorita' competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorita' competente in base alla prevista complessita' della documentazione, e compreso tra 30 e 180 giorni, ovvero, nel caso in cui la necessita' di avviare il riesame interessi numerose autorizzazioni, in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonche', nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame e' comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta. La mancata presentazione nei tempi indicati di tale documentazione, completa dell'attestazione del pagamento della tariffa, comporta la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro, con l'obbligo di provvedere entro i successivi 90 giorni. Al permanere dell'inadempimento la validita' dell'autorizzazione, previa diffida, e' sospesa. In occasione del riesame l'autorita' competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni. 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attivita' principale di un'installazione, l'autorita' competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.». 7. Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame, nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non puo' in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. 8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame. 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), e' esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame. 10. Il procedimento di riesame e' condotto con le modalita' di cui agli articoli 29-ter, comma 4, e 29-quater. In alternativa alle modalita' di cui all'art. 29-quater, comma 3, la partecipazione del pubblico alle decisioni puo' essere assicurata attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale dell'autorita' competente. 11. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente in merito al riesame, il gestore continua l'attivita' sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.». - Si riporta il testo dell'art. 33, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 33 (Oneri istruttori). - (omissis). 3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008. (omissis).». - Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 2008, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 6
Modalita' di versamento delle tariffe dei controlli
2.Al fine di garantire l'espletamento dei controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), e lettera f), le somme di cui al comma 1 sono versate e riassegnate con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto per poi essere trasferite agli enti di controllo.
3.In caso di chiusura definitiva dell'installazione il gestore ne da' tempestiva comunicazione all'autorita' competente e all'autorita' di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di consentire di adeguare la programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione i gestori sono tenuti ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli dall'articolo 3 nei tempi indicati nel comma 1 del presente articolo.
4.In caso di piani di controllo avviati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per i controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), il presente decreto trova applicazione a partire dal primo anno solare successivo alla sua entrata in vigore e i gestori versano le somme relative all'anno in corso applicando l'articolo 33, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale).- 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente. Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. (omissis).». - Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformita' dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione e' notificata al gestore interessato e all'autorita' competente entro due mesi dalla visita in loco ed e' resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorita' competente provvede affinche' il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione. (omissis).». - Il testo dell'art. 33, comma 3-ter, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note all'art. 5.
Art. 7
Interessi per tardivo pagamento
1.In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti previsti dall'articolo 6 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattuordecies, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento e' tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 29-decies, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - (omissis). 9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattuordecies, l'autorita' competente procede secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonche' un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorita' competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformita'; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita' per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate piu' di due volte all'anno; c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 29-quattuordecies, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006: «Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). - 1. Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l'esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonche' nel caso in cui l'esercizio sia effettuato dopo l'ordine di chiusura dell'installazione, la pena e' quella dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l'esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la discarica abusiva, se di proprieta' dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente. 3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall' autorita' competente nel caso in cui l'inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell'autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all'art. 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entita', fissati nell'autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'art. 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa. 4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell'arresto fino a due anni qualora l'inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa; d) all'utilizzo di combustibili non autorizzati. 5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. 6. Ferma restando l'applicazione del comma 3, nel caso in cui per l'esercizio dell'impianto modificato e' necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all'autorita' competente la comunicazione prevista all'art. 29-decies, comma 1, nonche' il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo art. 29-undecies. 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorita' competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'art. 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria e' sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto. 9. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale a chi nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati. 10. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita' competente, la documentazione integrativa prevista all'art. 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall'autorita' competente per perfezionare un'istanza del gestore o per consentire l'avvio di un procedimento di riesame. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorita' competente per gli altri impianti. 13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell'art. 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all'art. 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonche' di cui all'art. 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all'art. 29-decies, comma 4, nonche' le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione. 14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un piu' grave reato.».
Art. 8
Conduzione delle istruttorie e dei controlli
1.Le modalita' generali non contabili inerenti alla conduzione delle istruttorie e dei controlli sono disciplinate nell'allegato VI.
Art. 9
Compensi spettanti ai componenti della Commissione AIA-IPPC
1.Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' dell'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, ai componenti della Commissione AIA-IPPC, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, spetta un compenso complessivo pari al 60% della tariffa istruttoria versata per ogni singola istanza di cui agli articoli 2 e 5.
2.I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1.
3.I compensi di cui al presente articolo sono omnicomprensivi, comprendendo anche gli eventuali oneri previdenziali e tributari (IVA compresa) a carico dell'amministrazione erogante e ogni costo sostenuto dai componenti della Commissione AIA-IPPC per lo svolgimento dei compiti assegnati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, istitutivo della Commissione.
4.Il pagamento dei compensi di cui al presente articolo e' effettuato con cadenza bimestrale, tenendo conto dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale avviati e conclusi nei mesi precedenti. Per ciascuna istruttoria avviata e' corrisposto, anche per la copertura delle spese, un anticipo del compenso pari al 50% e per ciascun procedimento concluso e' corrisposto il rimanente 50% del compenso.
5.Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 nonche' per garantire il supporto tecnico-logistico alla Commissione AIA-IPPC, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si puo' avvalere dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA).
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 33, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007: «Art. 13 (Disposizioni finanziarie). - (omissis). 2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia' previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.».
Art. 10
Norme finali e disciplina transitoria
1.Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2.Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
3.Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma.
4.Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, reg. n. 1, foglio n. 1799
Allegato I
Allegato I (articolo 2, comma 2)1 Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rilascio di una nuova AIA, nonche' all'aggiornamento di una AIA in esito a richiesta di modifica sostanziale o generico riesame. Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato II
Allegato II (articolo 2, comma 3)² Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a riesame con valenza di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (art. 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato III
Allegato III (articolo 2, comma 5)³ Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) e' pari a 4050 € per ogni attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a ) oppure b), oggetto di modifica non sostanziale e che non comporta necessariamente l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo. Nel caso, invece, in cui l'Autorita' competente, nel riconoscere che la modifica progettata non comporta effetti negativi significativi sull'ambiente, riconosce pero' necessario un approfondimento istruttorio per garantire l'aggiornamento espresso del provvedimento autorizzativo (ad esempio per coerenza con le disposizioni di legge applicabili ad impianti non soggetti ad AIA) la tariffa istruttoria da corrispondere e' determinata con le formule relative alla tariffa Tr di cui al punto 7 del precedente allegato II, facendo riferimento, per la quantificazione dei coefficienti, alle sole attivita' oggetto di modifica che determinano l'esigenza di aggiornamento, e non all'intera installazione. ---------- ³ NB: importi tariffari riportati in unita' di euro, privi di decimali.
Allegato IV
Allegato IV (articolo 3, comma 1)4 Tariffa relativa alle attivita' di controllo di cui all'articolo 3, comma 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato V
Allegato V (articolo 3, comma 2)5 Tariffa relativa alla esecuzione di prelievi ed analisi Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VI
Allegato VI (articolo 8, comma 1) Modalita' generali per la conduzione delle istruttorie e dei controlli 1. Istruttoria per primo rilascio o per riesame con valenza di rinnovo L'istruttoria e' specificamente finalizzata a consentire all'autorita' competente di acquisire, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e un piano di monitoraggio e controllo in merito a ciascuna domanda di autorizzazione che diano evidenza, tra l'altro: delle autorizzazioni sostituite (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle condizioni che garantiscono la conformita' dell'installazione ai requisiti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 12 dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle modalita' previste per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso secondo quanto indicato dall'articolo 29-sexies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; dei valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti che possono essere emesse dall'installazione interessata in quantita' significativa o, se del caso, dei parametri o misure tecniche equivalenti che integrano o sostituiscono tali valori limite di emissione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'installazione in questione, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente e con riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza peraltro prevedere l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica; dei valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della coerenza (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) dei valori limite fissati, con i BAT-AEL definiti nelle «Conclusioni sulle BAT» applicabili, emanate a livello comunitario, ovvero delle motivazioni per le quali appare necessario derogare da tale requisito (ai sensi dell'articolo 29-sexies, commi 4-ter o 9-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee e delle opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'installazione e per la riduzione dell'inquinamento acustico (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche' gli obblighi di comunicazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'installazione, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'installazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); della eventuale indicazione del numero massimo, della massima durata e della massima intensita' di superamenti dei valori limite di emissione, dovuti ad una medesima causa, che possono essere senz'altro considerati (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) situazioni diverse dal normale esercizio; delle prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti da riportare nella autorizzazione (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 acquisite in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); degli esiti dell'eventuale procedimento di valutazione di impatto ambientale conclusosi sull'installazione; delle eventuali valutazioni circa la applicabilita' di specifiche misure alternative o aggiuntive (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e delle eventuali altre condizioni di autorizzazione specifiche giudicate opportune (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle eventuali misure supplementari particolari piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, valutate necessarie ai sensi dell'articolo 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; delle determinazioni rese dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento in Conferenza di Servizi (ai sensi dell'articolo 29-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle osservazioni del pubblico di cui all'articolo 29-quater, comma 4 del decreto legislativo n. 152/06; delle valutazioni effettuate in merito al ripristino del sito e al rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' (ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); delle valutazioni effettuate in merito all'efficiente utilizzo dell'energia. A tal fine l'organismo istruttorio competente conduce i necessari sopralluoghi, predispone pareri intermedi debitamente motivati, nonche' cura la redazione approfondimenti tecnici. Nei casi in cui l'installazione ricomprende attivita' gestite da diversi gestori, l'autorita' competente assicura l'unificazione del procedimento istruttorio. Nel caso in cui siano coinvolte piu' autorita' competenti e' garantito il coordinamento istruttorio, se possibile gestendolo nell'ambito di una unica conferenza di servizi. 2. Istruttoria per riesame Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale alle attivita' interessate dal riesame. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dal riesame. Nel caso di riesame disposto ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il gestore invia all'autorita' competente un aggiornamento della domanda di autorizzazione per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per riesame con valenza di rinnovo relativo all'intera installazione. 3. Istruttoria per modifiche sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche sostanziali all'installazione, il gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni gia' presentate per il precedente rilascio di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. In tal caso si applicano le modalita' gia' indicate per le istruttorie relative al primo rilascio alle attivita' interessate dalle modifiche progettate. A riguardo va annotato che le modifiche che comportano la necessita' di un riesame approfondito delle funzionalita' di intere parti di impianto, e conseguentemente significativi oneri istruttori, generalmente dovrebbero essere classificate come sostanziali. La necessita' di tale estensione istruttoria, difatti, in genere dipende dal fatto che in mancanza di essa non e' possibile verificare che gli effetti negativi della modifica sull'ambiente non sono significativi. Inoltre nel valutare la sostanzialita' di una modifica e' necessario considerare gli effetti cumulati di tutte le modifiche precedentemente intervenute, gia' giudicate non sostanziali, per evitare che interventi significativi sull'installazione siano giudicati «non sostanziali» solamente perche' parcellizzati. 4. Istruttoria per modifiche non sostanziali Nel caso in cui progetti di effettuare modifiche non sostanziali all'installazione, il gestore le comunica all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tal caso le attivita' istruttorie si articolano secondo le seguenti modalita': analisi delle modifiche progettate al fine di verificare che non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attivando, in caso contrario, le procedure previste all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale aggiornamento espresso dell'autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni. Nel caso in cui il gestore, nella comunicazione di cui al citato articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, segnali che tale seconda attivita' e' a suo giudizio propedeutica all'esercizio della modifica progettata, l'autorita' competente ne tiene opportunamente conto, sia ai fini tariffari, sia nella individuazione delle priorita' istruttorie. 5. Controlli Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06, costituiscono oggetto delle attivita' di controllo soggette a tariffa le azioni svolte dall'autorita' di controllo (ivi individuata) volte ad accertare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. In particolare tali attivita' consistono in: verifica e valutazione in ufficio della documentazione trasmessa dal gestore in attuazione dell'AIA; verifica dei controlli a carico del gestore con particolare riferimento alla regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento e al rispetto dei valori limite di emissione; verifica della regolare trasmissione dei dati e del rispetto degli obblighi di comunicazione; eventuali visite in loco presso l'installazione, programmate sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis, programmate ai sensi del comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o altrimenti disposte; eventuali visite in loco presso l'installazione, da effettuarsi entro 6 mesi dalla precedente ispezione, in caso di grave inosservanza, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; eventuale verifica, durante le visite in loco, del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti; eventuali prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, eventualmente contenuti nel piano di monitoraggio e controllo dell'autorizzazione integrata ambientale o nella programmazione delle visite in loco ai sensi dall'art. 29-decies comma 11-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle attivita' di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e trasmissione dei relativi atti necessari. A tale proposito si evidenzia che le misure di controllo sull'installazione sono di norma oggetto specifico del piano di monitoraggio, attuato autonomamente dal gestore e cui risultati sono inviati anche all'autorita' di controllo per le opportune verifiche. Ferma restando la facolta' per l'autorita' di controllo di fissare autonomamente, di concerto con il gestore, la data di ciascuna visita in sito, il numero delle visite in sito effettuate annualmente da parte dell'ente di controllo, nonche' il numero e il tipo degli eventuali prelievi, analisi e misure da condurre nel corso di ciascuna visita in sito da parte dell'ente di controllo, deve essere preventivamente determinato, ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in coerenza con la programmazione a livello regionale di cui all'articolo 29-decies, comma 11-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Cio' anche al fine di poter predeterminare con certezza la tariffa annualmente dovuta per tali attivita'. Non rientra nei compiti propri dell'autorita' di controllo, ne' tanto meno dell'ente di controllo, modificare tale programmazione annuale, a meno di cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, sentita l'autorita' competente, l'autorita' di controllo valutera' se poter rimandare all'annualita' successiva le attivita' eventualmente non condotte nell'anno, garantendone, nell'ambito della sua autonomia amministrativa e contabile, la copertura finanziaria a valere sulle tariffe gia' versate. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorita' di controllo non previste nell'allegato V, la conferenza di servizi per il rilascio dell'AIA, anche su proposta dell'autorita' di controllo, introduce nel piano di monitoraggio e controllo stesso indicazione su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V debbano essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa.
Allegato VII
Allegato VII (articolo 9, comma 2) Compensi omnicomprensivi spettanti ai singoli componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/07 Il 20% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito in parti uguali tra tutti i componenti di nomina ministeriale. Il 30% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, e' ripartito tra i componenti del Nucleo di coordinamento della Commissione, garantendo al Presidente una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti. Il 50% dell'importo destinato ai compensi complessivi dei componenti della Commissione AIA-IPPC di cui all'articolo 9, comma 1, e' ripartita tra i componenti del gruppo istruttore che formula il parere istruttorio conclusivo relativo al singolo impianto, garantendo al Referente del Gruppo Istruttore una quota pari al 150% di quella corrisposta agli altri componenti. Il Presidente della Commissione nomina i referenti e costituisce i gruppi istruttori relativi ai singoli impianti secondo criteri di rotazione tra i componenti della Commissione stessa, in maniera da garantire la tendenziale omogeneita' dei trattamenti economici, ove cio' non osti al tempestivo ed efficace espletamento e conclusione delle istruttorie stesse. Per ciascun commissario una quota del compenso omnicomprensivo sopra indicato non superiore al 30% puo' essere destinata, su richiesta del commissario stesso, al rimborso delle spese di missione effettuate per lo svolgimento dell'attivita' della Commissione (Partecipazione a riunioni della Commissione, del Nucleo di Coordinamento, dei Gruppi Istruttori, delle Conferenze di Servizi e per gli eventuali sopralluoghi sugli impianti). Ai fini della determinazione dell'importo di tali spese ciascun commissario effettuera' le missioni previa autorizzazione del Presidente della Commissione e dara' annualmente evidenza dei costi di missione sostenuti. Il trattamento di missione e' equiparato a quello dei dirigenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per ciascun commissario una quota variabile del compenso omnicomprensivo sopra indicato e' riservata al versamento degli oneri fiscali e previdenziali obbligatori che la norma pone a carico del datore di lavoro. Ai fini della determinazione dell'importo di tali oneri ciascun Commissario fornira' tramite ISPRA, prima dell'erogazione dei pagamenti, le necessarie informazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Allegato VIII
Allegato VIII (articolo 5, comma 2) Individuazione del capitolo di entrata relativo alle tariffe istruttorie connesse alle istanze di autorizzazione integrata ambientale presentate allo Stato Le tariffe di cui all'articolo 5, comma 2, relative a procedimenti istruttori di competenza statale dovranno essere imputate al Capo XXXII di entrata - capitolo 2592 - articolo 20 denominato «INTROITI DERIVANTI DALLA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE PER I CONTROLLI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE FINALIZZATI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE».
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