DECRETO LEGISLATIVO 15 maggio 2017, n. 69

Type Decreto legislativo
Publication 2017-05-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale», nella parte in cui delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 5, lettera a), della citata legge n. 198 del 2016, recante il criterio di delega relativo all'incremento, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria»;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015

1.Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente: «25-bis (Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria). - 1. Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonchè i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l'articolo 2, comma 3. 2. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1, comma 2, primo periodo. 3. L'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; b) crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi; c) contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c). 4. In ogni caso, per ciascuna unità produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, comma 5. 5. La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinata dall'articolo 3. 6. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale è riconosciuta la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. 7. Per i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di cui al comma 1 sono dovuti il contributo ordinario di cui all'articolo 23 e il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Per i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti di cui al comma 1 è dovuto il contributo addizionale di cui all'articolo 5. 8. Il pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o, per i giornalisti, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa. Trova applicazione l'articolo 7, commi 2 e 3. 9. La fase di consultazione sindacale e il procedimento di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono disciplinati dagli articoli 24 e 25. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento delle causali della riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e della crisi aziendale con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio riferiti al biennio antecedente la domanda di trattamento straordinario di integrazione salariale, le modalità di attuazione del presente articolo, la durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. 11. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui ai capi I e III del titolo I in quanto compatibili.».

2.Le disposizioni di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti dal 1° gennaio 2018. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui al comma 4 del medesimo articolo 25-bis i trattamenti richiesti prima del 1° gennaio 2018 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data.

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