DECRETO 31 marzo 2017, n. 72
Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2017
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, recante «approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente «orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, recante «disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali» ed, in particolare, l'articolo 6-bis;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il «regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 ottobre 2005, n. 1872, concernente la composizione dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, concernente il «regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimenti ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici»;
Visto il decreto 19 ottobre 2012, n. 199, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, concernente il «regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 maggio 2015, n. 5528, concernente l'istituzione dell'elenco dei portatori di interessi presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Ritenuto di dover dare attuazione all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 51 del 2015, recante «norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole», nella parte in cui statuisce, al comma 1, che «Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati»;
Considerato che attualmente le borse merci rilevano le quotazioni di mercato alla fine della giornata di contrattazione e che tale attivita' sara' sospesa con l'istituzione delle citate commissioni uniche nazionali (C.U.N.);
Tenuto conto che le C.U.N. non potranno effettuare la stessa attivita' di rilevazione delle borse merci e che per loro natura potranno formulare la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa con l'atto n. 139/CSR del 21 luglio 2016, come rettificato dall'atto n. 143/CSR del 3 agosto 2016;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Udito il parere del Consiglio di Stato numero affare 01762/2016 nell'Adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1.Il presente decreto disciplina le modalita' applicative delle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse - Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013. - La legge 20 marzo 1913, n. 272 (Approvazione dell'ordinamento delle Borse di commercio, dell'esercizio della mediazione e delle tasse sui contratti di Borsa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 87 del 14 aprile 1913. - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2001, S.O. - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 137 del 15 giugno 2005. - Il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 103 del 6 maggio 2015, e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 152 del 3 luglio 2015. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 17 settembre 2013. - Il decreto 6 aprile 2006, n. 174 (Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 16 novembre 2005. - Il decreto 19 ottobre 2012, n. 199 (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita', convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 274 del 23 novembre 2012. - Si riporta il testo dell'articolo 6-bis del citato decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91: «Art. 6-bis. (Norme per la trasparenza nelle relazioni contrattuali nelle filiere agricole). - 1. Al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e nella formazione dei prezzi, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati. 2. Alle commissioni uniche nazionali partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentativita', i delegati delle organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione. 3. Le commissioni uniche nazionali determinano quotazioni di prezzo che gli operatori commerciali possono adottare come riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente. 4. Le commissioni uniche nazionali hanno sede presso una o piu' borse merci, istituite ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272, individuate secondo criteri che tengano conto della rilevanza economica della specifica filiera, e operano con il supporto della societa' di gestione «Borsa merci telematica italiana Scpa», di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni. 5. In caso di istituzione delle commissioni uniche nazionali di cui al comma 1, le borse merci e le eventuali commissioni prezzi e sale contrattazioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sospendono l'autonoma rilevazione per le categorie merceologiche per cui le commissioni uniche nazionali sono state istituite e pubblicano le quotazioni di prezzo determinate ai sensi del comma 3 dalle commissioni uniche nazionali stesse. 6. Le autonome rilevazioni di cui al comma 5 possono riprendere la rilevazione e la pubblicazione dei relativi prezzi solo in caso di revoca delle commissioni uniche nazionali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 7. La partecipazione alle commissioni uniche nazionali di cui al presente articolo non da' in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
Note all'art. 2: - L'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 326/335 del 26 ottobre 2012. - Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 031 del 1° febbraio 2002. - Per i riferimenti alla legge 20 marzo 1913, n. 272, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto 6 aprile 2006, n. 174: «Art. 8. (Societa' di gestione). - 1. La societa' di gestione, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le societa' consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro. 2. La societa' di gestione acquisisce la forma giuridica di societa' consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' autorizzata ad assumere la denominazione di "Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)". 3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della societa' di gestione devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. La societa' di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicita' di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti: a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformita' di accesso e di gestione; b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa; c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza; d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione; e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica; f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione; g); h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico; i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale; l) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa; m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale.».
Art. 3
Ruolo delle C.U.N.
1.Le C.U.N. hanno il compito di formulare, in modo regolamentato e trasparente, la tendenza di mercato ed i relativi prezzi indicativi dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici, a livello nazionale, che possono essere utilizzati dagli operatori commerciali quale riferimento nei contratti di compravendita e di cessione stipulati ai sensi della normativa vigente.
2.I commissari delle C.U.N. analizzano i report informativi, di cui al comma 2 dell'articolo 6, e singolarmente compilano e sottoscrivono una specifica scheda di mercato contenente la tendenza di mercato e i relativi prezzi indicativi supportati da una sintetica motivazione. La condivisione e l'analisi di suddette schede di mercato e il successivo confronto regolamentato tra i commissari sono propedeutici alla formulazione della tendenza di mercato e dei relativi prezzi indicativi.
Art. 4
Istituzione e sede delle C.U.N.
1.Le C.U.N. sono istituite, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, con decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, che ne stabilisce la composizione, la sede di svolgimento delle riunioni, il regolamento di funzionamento, il settore di riferimento e/o le categorie di prodotto e/o i prodotti oggetto di intervento.
2.Le organizzazioni di produttori, le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione che partecipano ai tavoli di filiera, istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 1872 del 2005, o altresi' iscritte all'elenco dei portatori di interesse di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 2015, rappresentativi di un determinato settore o di una determinata categoria di prodotto o di gruppi di prodotto/prodotto, possono inoltrare formale istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di procedere all'istituzione di una specifica C.U.N..
3.L'istituzione della C.U.N. e la determinazione della sua sede sono effettuate previa istruttoria del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al precedente punto 2. La sede di ciascuna C.U.N. sara' stabilita presso una o piu' borse merci. Nel caso di richiesta di istituzione di una C.U.N. per un settore/categoria di prodotto/prodotto per i quali non esistono all'atto contrattazioni in una borsa merci, la sede della C.U.N. puo' essere individuata presso la camera di commercio che abbia sala di contrattazione per quel settore/categoria di prodotto/prodotto o nella cui circoscrizione sia presente un mercato all'ingrosso rilevante per quel settore/categoria di prodotto/prodotto.
4.Le C.U.N. sono composte da un massimo di venti commissari, di cui dieci commissari in rappresentanza della parte venditrice e dieci commissari in rappresentanza della parte acquirente.
5.Le C.U.N. possono essere composte anche da un Comitato dei garanti costituito da un massimo di sei rappresentanti, di cui tre titolari e tre supplenti, con il compito di formulare la tendenza di mercato e i prezzi indicativi nel caso in cui i commissari non trovino un accordo. I requisiti che devono essere posseduti dai commissari e dai garanti e la loro nomina sono disciplinati dall'articolo 5.
6.Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si avvale del supporto tecnico di B.M.T.I. S.c.p.A., al fine di assicurare le funzioni di segreteria delle C.U.N..
Art. 5
Criteri di rappresentativita'
1.I commissari delle C.U.N. sono designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria rappresentative dei produttori agricoli, della cooperazione agricola e agroalimentare, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, individuate secondo il criterio proporzionale del corrispondente quantitativo di settore/categoria di prodotto/prodotto rappresentato dai propri associati sul totale del corrispondente quantitativo a livello nazionale, assicurando al contempo il principio di pluralita'.
3.La verifica del rispetto dei suddetti requisiti deve essere effettuata dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria designatrici.
4.Il Comitato dei garanti di cui all'articolo 4, comma 5, e' composto da sei rappresentanti, che non possono svolgere al contempo il ruolo di commissario, di cui due garanti, (titolare e supplente), nominati dalle organizzazioni professionali e associazioni di categoria che rappresentano la parte venditrice; due garanti, (titolare e supplente), nominati dalle organizzazioni professionali e associazioni di categoria che rappresentano la parte acquirente; due garanti, (titolare e supplente), nominati di comune accordo tra la parte venditrice e la parte acquirente o, in caso di disaccordo tra le parti, nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, tramite la consultazione di un elenco pubblico di possibili candidati di professionalita' adeguata a svolgere tale ruolo, consultabile negli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A..
Art. 6
Funzionamento delle C.U.N.
2.La segreteria delle C.U.N. e' assicurata da B.M.T.I. S.c.p.A. su incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale provvede a convocarle in via ordinaria e/o straordinaria ed a coordinare le attivita' delle stesse, fornendo ai commissari un report informativo contenente dati di mercato raccolti nel modo piu' esaustivo ed aggiornato possibile.
3.Il segretario della Commissione, incaricato da B.M.T.I. S.c.p.A., partecipa alle riunioni al fine di gestire, verbalizzare e verificare la regolarita' delle operazioni relative alla formulazione delle tendenze di mercato e dei prezzi indicativi nonche' il rispetto del codice di comportamento.
4.I listini, i verbali e i report informativi delle C.U.N. sono messi a disposizione degli operatori interessati attraverso l'accreditamento agli appositi siti internet gestiti da B.M.T.I. S.c.p.A.. Tutti gli operatori accreditati ai siti internet del presente comma devono essere accreditati anche alla piattaforma di contrattazione gestita da B.M.T.I. S.c.p.A..
5.Ai commissari, ai loro supplenti e ai garanti non puo' essere corrisposto alcun compenso, rimborso di spesa, emolumento o gettone di presenza.
Art. 7
Sospensione delle autonome rilevazioni nelle borse merci, sale di contrattazione e commissioni prezzi
1.Le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi sospendono le autonome rilevazioni dei prezzi per le categorie merceologiche oggetto dell'attivita' delle C.U.N. istituite ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2.Dal momento della sospensione delle rilevazioni dei prezzi di cui al comma precedente, le borse merci, le sale di contrattazione e le commissioni prezzi, pubblicano i prezzi indicativi formulati dalle corrispondenti C.U.N..
Art. 8
Revoca delle C.U.N. e ripresa delle rilevazioni locali dei prezzi
1.Qualora si rilevi che le C.U.N. istituite non rispondano piu' alle finalita' di cui all'articolo 3, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede alla loro revoca con motivato decreto direttoriale, sentite le organizzazioni professionali e le associazioni di categoria.
2.Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce, altresi', il termine entro il quale le borse merci, le sale di contrattazione e/o le commissioni prezzi riprendono l'autonoma rilevazione e pubblicazione dei prezzi per le categorie merceologiche relative alle C.U.N. revocate.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1.Le C.U.N. attualmente operanti continuano a svolgere la propria attivita' secondo il regolamento di funzionamento in essere sino all'emanazione dei rispettivi decreti direttoriali di cui al comma 1 del precedente articolo 4. L'istituzione delle nuove C.U.N. viene effettuata secondo quanto previsto dallo stesso articolo 4, commi 2 e 3.
Art. 10
Disposizioni finali
1.All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina Il Ministro dello sviluppo economico Calenda
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 520
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