LEGGE 16 maggio 2017, n. 84

Type Legge
Publication 2017-05-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2017 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: 17 ottobre 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DI BARBADOS per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali Il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Barbados desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali hanno convenuto quanto segue: Art. l. Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Convenzione-art. 2

Art. 2. Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle societa'; 3) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); b) per quanto concerne Barbados: (i) l'imposta sui reddito (compresa l'imposta sul reddito derivante da premi assicurativi); (ii) l'imposta sul reddito delle societa' (compresa l'imposta sugli utili della sede succursale), e (iii) l'imposta sul reddito derivante da operazioni petrolifere (qui di seguito indicate quali «imposta barbadiana»). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Convenzione-art. 3

Art. 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: (a) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' alla propria legislazione ed al diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (b) il termine «Barbados» designa l'isola di Barbados e il suo mare territoriale, ivi compresa qualsiasi zona al di fuori del mare territoriale che in conformita' al diritto internazionale e alla legislazione di Barbados e' una zona all'interno della quale Barbados puo' esercitare diritti per quanto concerne il fondo e il sottosuolo e le loro risorse naturali; (c) le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, come il contesto richiede, Barbados o l'Italia; (d) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone; (e) il termine «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (f) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; (g) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente; (h) il termine «nazionali» designa: i. le persone fisiche che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente; e ii. le persone giuridiche, le societa' di persone e le associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente; (i) l'espressione «autorita' competente» designa: i. in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze; ii. in Barbados, il Ministro responsabile delle finanze o un suo rappresentante autorizzato. 2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che ad esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato contraente relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato al termine nell'ambito di altre leggi di detto Stato.

Convenzione-art. 4

Art. 4. Residenti 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica, amministrativa o ente locale. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e' determinata nel seguente modo: a) detta persona e' considerata residente solo dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, e' considerata residente solo dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente solo dello Stato del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' residente di entrambi gli Stati contraenti, essa e' considerata residente solo dello Stato in cui e' situata la sede della sua direzione effettiva.

Convenzione-art. 5

Art. 5. Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Un cantiere di costruzione o di installazione, un'installazione o una piattaforma di trivellazione o una nave utilizzati per l'esplorazione o lo sfruttamento di risorse naturali costituiscono stabile organizzazione solo se la loro durata oltrepassa sei mesi. 4. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se: (a) si fa uso di un'installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; (d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; (e) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa, qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o ausiliario; (f) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini della combinazione delle attivita' di cui ai commi da a) a e), purche' l'attivita' della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, abbia carattere preparatorio o ausiliario. 5. Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in quello Stato in relazione ad ogni attivita' intrapresa dalla suddetta persona per l'impresa, salvo il caso in cui le attivita' di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo. 6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 7. Nonostante la disposizione del paragrafo 6, non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto Stato la propria attivita' per mezzo di un raccomandatario marittimo o di un mediatore marittimo che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi di detta impresa, anche in via continuativa. 8. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la propria attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.

Convenzione-art. 6

Art. 6. Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (inclusi i redditi delle attivita' agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa e' attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Convenzione-art. 7

Art. 7. Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga un'attivita' industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attivita', gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge un'attivita' industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa. 6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati con lo stesso metodo anno per anno, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente. 7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Convenzione-art. 8

Art. 8. Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili e dal noleggio di contenitori e relative attrezzature che sono occasionali rispetto all'esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima e' situata a bordo di una nave o di un battello, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave o del battello, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui e' residente l'esercente la nave o il battello. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Convenzione-art. 9

Art. 9. Imprese associate 1. Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. 2. Allorche' uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente e' stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi' inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora l'altro Stato fara' un'apposita correzione dell'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali correzioni dovranno effettuarsi unicamente in conformita' alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione.

Convenzione-art. 10

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