DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2017, n. 87

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2017-05-23
Ultimo aggiornamento 2017-06-16
State In force
Source Normattiva
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Art. 2

Beneficio

1.A decorrere dal 1° maggio 2017, per i soggetti di cui all'articolo 3 il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, e' ridotto a quarantuno anni.

2.Al requisito contributivo di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

3.Il requisito contributivo ridotto di cui al comma 1 puo' essere raggiunto anche ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): «Art. 1. - (omissis). 239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «Art. 2 (Armonizzazione). - (omissis). 26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.». - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 23 agosto 1994. - Il testo del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 52 del 2 marzo 1996, S.O.

Art. 3

Soggetti beneficiari

Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): «Art. 19 (Stato di disoccupazione). - 1. Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.[». - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): «Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 4. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. 6. La procedura di cui al presente articolo non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3, procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo' comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 9. In caso di legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici giorni.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): «Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - (omissis). 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita' determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183): «Art. 1 (Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti). - 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianita' contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti: a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attivita' caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualita'; d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 2. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e' esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per un periodo di tempo pari: a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attivita' lavorativa, ovvero b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva. 3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo delle attivita' lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.».

Art. 4

Domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

1.Ai fini della domanda di accesso al beneficio di cui all'articolo 2 l'interessato presenta domanda per il riconoscimento delle condizioni di cui all'articolo 3 alla sede INPS di residenza, che ne rilascia ricevuta con annotazione della data e dell'ora di ricezione.

2.I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi entro il 31 dicembre 2017 nelle condizioni di cui all'articolo 3, presentano domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio 2017. I soggetti che verranno a trovarsi nelle predette condizioni nel corso degli anni successivi presentano domanda di certificazione entro il 1° marzo di ciascun anno.

3.Le domande per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio presentate oltre il 15 luglio 2017 ed il 1° marzo di ciascun anno e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui all'articolo 11 residuano le necessarie risorse finanziarie.

4.Le condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 devono essersi realizzate gia' al momento della presentazione della domanda di cui al comma 1, ad eccezione dei requisiti dell'anzianita' contributiva, del periodo almeno trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e del periodo di svolgimento dell'attivita' lavorativa in via continuativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che devono, comunque, maturare entro la fine dell'anno in corso al momento di presentazione della domanda.

Art. 5

Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio

2.Con specifico riguardo alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), ad esclusione dei lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, l'interessato produce, oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' circa la sussistenza delle predette condizioni, al contratto di lavoro o ad una busta paga, una dichiarazione del datore di lavoro, redatta su un apposito modulo predisposto dall'INPS o, nelle more della sua predisposizione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante i periodi di lavoro prestato alle sue dipendenze, il contratto collettivo applicato, le mansioni svolte, come specificate nell'allegato A, ed il livello di inquadramento attribuito, nonche', con riferimento alle attivita' lavorative di cui all'allegato A, lettere a), b), c), d), e), g), i), l) e m), l'applicazione delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001.

3.Per i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui all'articolo 2 e' individuata dalle disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

4.L'istruttoria della domanda per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e' svolta dalla sede territoriale dell'INPS, che la effettua con i dati disponibili nei suoi archivi e attraverso lo scambio di dati di cui all'articolo 10, secondo le modalita' individuate da un apposito Protocollo predisposto congiuntamente da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS, INAIL, ANPAL ed Ispettorato nazionale del lavoro, nel quale sono indicate anche le modalita' attraverso le quali riscontrare le informazioni contenute nella dichiarazione del richiedente e del datore di lavoro ed i casi in cui la sede INPS puo' avvalersi, al fine, dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Nelle more dell'adozione del Protocollo l'INPS procede, comunque, ad istruire le domande presentate.

Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 604 del 1966, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011, si veda nelle note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011: «Art. 2 (Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione). - 1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, il lavoratore interessato deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione: a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia gia' maturato o maturi i requisiti agevolati di cui all'articolo 1 entro il 31 dicembre 2011; b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016; b-bis) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017; b-ter) entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018. 2. La domanda di cui al comma 1, presentata all'Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve essere corredata da copia o estratti della documentazione prevista dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui emerga la sussistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili a: a) prospetto di paga; b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro; c) libretto di lavoro; d) contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; e) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni; f) documentazione medico-sanitaria; g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza di tale disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneita' alla guida. l) documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; m) comunicazioni di assunzione ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni; n) dichiarazione di assunzione ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, contenente le informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; o) altra documentazione equipollente. 3. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. 4. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi; c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre. 5. A decorrere dal mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, vengono adottate modalita' di rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo, delle attivita' di cui all'articolo 1. 6. Il datore di lavoro e' tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 2, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima.».

Art. 6

Comunicazioni dell'INPS

2.L'INPS comunica all'interessato l'esito delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio prese in considerazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 7

Domanda di pensione

1.La domanda di pensione e' presentata alla sede INPS di residenza dell'interessato.

2.La pensione e' corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, alla maturazione di tutti i requisiti e le condizioni previste e all'esito del positivo riconoscimento di cui all'articolo 4.

3.In fase di prima applicazione del presente decreto e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, in deroga a quanto previsto dal comma 2, la pensione e' corrisposta con decorrenza dalla data di maturazione delle condizioni e, comunque, con decorrenza non precedente al 1° maggio 2017.

4.Le domande di pensione sono accolte entro il limite di spesa di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Art. 8

Incumulabilita'

1.A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico acquisito in virtu' del beneficio di cui all'articolo 2 non e' cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianita' contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l'anzianita' contributiva posseduta al momento del pensionamento.

2.Qualora il titolare del trattamento pensionistico acquisito in virtu' del beneficio pensionistico di cui all'articolo 2 percepisca per il medesimo periodo redditi da lavoro subordinato o autonomo, il trattamento pensionistico e' sospeso dalla data di decorrenza fino a conclusione del periodo di tempo per il quale e' previsto il divieto di cumulo e si fa luogo al recupero delle rate di pensione gia' erogate. Il beneficio di cui all'articolo 2 non e' cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attivita' di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), salvo quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, si veda nelle note alle premesse.

Art. 9

Verifiche ispettive

1.Ferma restando ogni ulteriore iniziativa di carattere ispettivo, l'Ispettorato nazionale del lavoro, avvalendosi delle banche dati e di ogni altra informazione in possesso degli Istituti previdenziali, svolge accertamenti sulla sussistenza in capo ai richiedenti ed ai titolari di pensione delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a), b), c) e d), sia su richiesta della sede INPS, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sia in attuazione di appositi piani di controllo adottati annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia, eventualmente, a campione.

Art. 10

Scambio dei dati tra enti

1.Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvedono, ai fini del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle verifiche di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi conoscitivi, con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 11

Monitoraggio e criteri di ordinamento delle domande e gestione della clausola di salvaguardia

1.Il monitoraggio delle domande positivamente certificate, ai fini della individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, e' effettuato dall'INPS, sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'articolo 2, comma 1, e, a parita' della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio.

2.Qualora l'onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, valutato anche in via prospettica, l'INPS provvede all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennita' loro dovuta sulla base del criterio di ordinamento previsto al comma 1.

3.Qualora dall'attivita' di monitoraggio prevista per ciascun anno residuino le necessarie risorse finanziarie, l'INPS provvede ad individuare nell'ambito delle domande di cui all'articolo 4, comma 3, positivamente certificate e sulla base del criterio di ordinamento di cui al comma 1, i soggetti per i quali e' possibile concedere il beneficio nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

4.All'espletamento delle attivita' di monitoraggio si provvede attraverso apposita conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da concludersi entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello di presentazione delle domande.

Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, si veda nelle note alle premesse.

Art. 12

Invarianza dei costi

1.Salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

Entrata in vigore

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2017

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 1295

Allegato A

Allegato A (articolo 3, comma 1, lettera d) Caratteristiche delle attivita' lavorative indicate nell'allegato E annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ammesse al beneficio a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici. Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del decoro architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse. Fanno parte di tale gruppo gli operai dell' industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento Le professioni comprese in questa unita' manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili. Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme applicabili. LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE c) Conciatori di pelli e di pellicce Le professioni comprese in questa unita' si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio, delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature, rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle. LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di convogli ferroviari Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel, elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci. Personale viaggiante Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari. LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE e) Conduttori di mezzi pesanti e camion Le professioni comprese in questa unita' guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci, sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Professioni sanitarie infermieristiche Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739 Professioni sanitarie ostetriche Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740 Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Addetti all'assistenza personale Le professioni comprese in questa unita' assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualita' della vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano tali attivita', valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli, sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico. L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie. i) Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive. LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese, organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali. Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri accessori a disposizione dei clienti. LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici, nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro caricamento su mezzi di trasporto LIVELLO DI TARIFFA INAIL NON INFERIORE AL 17 PER MILLE

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