DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 92
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione e, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 15, comma 2, lettera l);
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il Garante per la protezione dei dati personali espressosi con parere del 9 marzo 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e dell'interno;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione così recita: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. - La legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. - L'art. 15, comma 2, lettera l) della legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 204 del 1° settembre 2016, così recita: «Art. 15 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, e per l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006). - 1. omissis. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 1, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi: a) -i) omissis; l) al fine di monitorare e di contrastare i fenomeni criminali, compresi il riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite connessi o comunque riconducibili alle attività di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro e di preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di cui alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, predisporre una disciplina organica di settore idonea a garantire le piene tracciabilità e registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei predetti oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati quale corrispettivo per l'acquisto o per la vendita dei medesimi e delle relative caratteristiche identificative, nonchè la tempestiva disponibilità di tali informazioni alle Forze di polizia, a supporto delle rispettive funzioni istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e l'individuazione di specifiche sanzioni, di natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la normativa di pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; m) - q) omissis; 3. omissis.». - La legge 17 gennaio 2000, n. 7, recante nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2000, n. 16. - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146. Note all'art. 1: - Per i riferimenti della legge 17 gennaio 2000, n. 7 si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007 S.O. - Il testo dell'art. 1, comma 1, decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999, così recita: «Art. 1. - 1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.». - Il testo dell'art. 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1993, S.O., così recita: «Art. 128-undecies (Organismo) In vigore dal 17 ottobre 2012. - 1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato, con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo è dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali compiti. 2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia. 3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 128-quater, comma 2, e all'art. 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. 4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini.».
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