DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 maggio 2017, n. 109

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 2017-05-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2017

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, concernente

l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita';

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 novembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/52/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006;

Vista la decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici che, agli articoli 10 e 11, prevede che ciascuno Stato membro designi o istituisca un Organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, di seguito S.E.T., che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori;

Visto l'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 ed in particolare i commi 1 e 3, che prevedono, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 7 aprile 2016 e del 9 giugno 2016;

Visto il parere reso dal Consiglio dell'Autorita' di regolazione dei trasporti nella riunione del 5 maggio 2016;

Adottano

il seguente regolamento

Art. 1

Organismo di conciliazione

1.L'Organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, svolge le sue funzioni alle dirette dipendenze del Capo Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici, di seguito Capo Dipartimento, che ne e' il responsabile. Tale organismo si avvale dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 2, che non costituisce articolazione organizzativa di livello dirigenziale.

N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». - Il testo della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/52/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 166, e' stato successivamente sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 giugno 2004, n. L 200. - La decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici [notificata con il numero C(2009) 7547] (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 ottobre 2009, n. L 268. - Si riportano gli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 6 ottobre 2009, n. 2009/750/CE sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici: «Art. 10 (Istituzione e funzioni). - 1. Ciascuno Stato membro con almeno un settore del S.E.T. designa o istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del S.E.T. che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori. L'organo di conciliazione e' incaricato in particolare di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali. 2. Tale Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che il proprio organo di conciliazione sia indipendente nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. «Art. 11 (Procedura di mediazione). - 1. In caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. dovrebbero richiedere l'intervento dell'organismo di conciliazione competente. 2. Entro un mese dal ricevimento di una richiesta di intervento, l'organismo di conciliazione dichiara se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione. 3. L'organismo di conciliazione esprime un parere su una controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di intervento. 4. Per facilitare i suoi compiti, gli Stati membri abilitano l'organo di conciliazione a richiedere le informazioni pertinenti agli esattori di pedaggi, ai fornitori del S.E.T. e a eventuali terzi che contribuiscono alla fornitura del S.E.T. nello Stato membro interessato. 5. Gli organismi di conciliazione nazionali si scambiano informazioni sul lavoro che svolgono, nonche' sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.». - Si riporta l'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013): «Art. 31 (Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE). - 1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali. 2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e' indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T. 3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE. 4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Ufficio di segreteria

1.L'ufficio di segreteria si compone di tre unita', una delle quali con funzioni di responsabile, che sono designate dal Capo Dipartimento, nell'ambito del personale in servizio presso il Dipartimento stesso e operano secondo imparzialita', in ottemperanza alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell'ufficio di segreteria, con qualifica di funzionario, coordina le attivita' dell'ufficio di segreteria.

Art. 3

Domanda, atti e sede del procedimento di conciliazione

1.In caso di controversie gli esattori di pedaggi e i fornitori del S.E.T. possono presentare domanda di conciliazione all'Organismo di conciliazione.

2.La domanda di conciliazione e' presentata mediante deposito, ovvero a mezzo raccomandata o in via telematica, di apposita istanza all'ufficio di segreteria dell'Organismo di conciliazione. L'istanza deve indicare le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Ai fini della determinazione del termine di presentazione della domanda, si ha riguardo alla data del deposito presso l'ufficio di segreteria ovvero della ricezione da parte dell'ufficio di segreteria, se effettuata in altre forme.

3.L'ufficio di segreteria comunica per iscritto all'altra parte, entro cinque giorni dalla ricezione della domanda di conciliazione, l'avvenuta presentazione della predetta domanda, invitando la parte stessa a comunicare la propria adesione entro il termine di quindici giorni dalla avvenuta ricezione.

4.Qualora l'altra parte accetti di partecipare alla conciliazione e comunichi la propria adesione, ne viene data informativa al proponente l'istanza, a cura dell'ufficio di segreteria, ed e' conseguentemente attivato il procedimento di nomina del conciliatore secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1. La richiesta di conciliazione viene considerata rifiutata sia in presenza di formale comunicazione dell'altra parte, sia in mancanza di risposta nel termine previsto al comma 3.

5.Al momento della sottoscrizione della domanda o della adesione alla conciliazione le parti comunicano se hanno adito l'Autorita' giudiziaria per dirimere la controversia in questione, e si impegnano a comunicare all'organismo un'eventuale successiva proposizione della domanda giudiziale.

6.Gli atti del procedimento di conciliazione non sono soggetti a formalita' e ne e' garantita la riservatezza.

7.Il procedimento di conciliazione si svolge presso la sede dell'Organismo di conciliazione, senza formalita', salvo che le parti non chiedano lo svolgimento in altra sede concordata anche con il responsabile dell'organismo di conciliazione.

8.Il procedimento di conciliazione puo' svolgersi anche secondo modalita' telematiche, sempreche' siano garantiti la sicurezza dei dati ed il rispetto della riservatezza degli stessi.

9.I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123/L.

Art. 4

Designazione del conciliatore e del consulente tecnico

1.Il Capo Dipartimento, istauratosi il procedimento di conciliazione con la ricezione dell'adesione della controparte, invita le parti a designare concordemente, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito, il conciliatore, individuato tra i soggetti esperti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5. L'invito contiene l'avviso che in caso di mancata designazione concorde nel termine suddetto il conciliatore e' individuato a cura del Capo Dipartimento seguendo il criterio della rotazione.

2.Dell'avvenuta designazione del conciliatore viene data immediata comunicazione alle parti a cura dell'ufficio di segreteria.

3.Le parti, ove ravvisino motivi di incompatibilita', adeguatamente comprovati, possono, entro cinque giorni dalla conoscenza della causa di incompatibilita', rivolgere istanza di sostituzione del conciliatore, per il tramite dell'ufficio di segreteria, al Capo del Dipartimento. L'ufficio di segreteria sottopone immediatamente la richiesta al Capo Dipartimento, che decide sulla sostituzione entro i successivi cinque giorni. Il Capo Dipartimento puo' comunque disporre, per comprovata incompatibilita', autonoma e motivata sostituzione del conciliatore.

4.Al conciliatore e' fatto obbligo di sottoscrivere, prima dell'inizio del procedimento per il quale e' designato, una dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, nonche' in ordine all'assenza di cause di incompatibilita' e inconferibilita' dell'incarico.

5.Il Capo Dipartimento puo' concordare con il conciliatore l'individuazione di un consulente tecnico esperto nella materia oggetto della controversia, che possa supportare il conciliatore nell'esercizio della sua funzione, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri. Il consulente tecnico deve possedere gli stessi requisiti di idoneita' del conciliatore indicati nell'articolo 5, comma 4, ed e' tenuto al rispetto degli stessi obblighi. In caso di disaccordo sulla nomina del consulente tecnico il procedimento di conciliazione si estingue e le parti dissenzienti, in solido, o la parte dissenziente sono tenute a corrispondere le spese relative fino a quella data, calcolate proporzionalmente alla durata del procedimento estinto sugli importi di cui alle tabelle A, B e C.

6.Al conciliatore ed al consulente tecnico e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla funzione espletata ed e' loro fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. I conciliatori non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o arbitro.

Art. 5

Elenco dei conciliatori

1.Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco dei soggetti esperti, tra i quali viene individuato il conciliatore da designarsi nel procedimento di conciliazione. Dell'elenco e delle relative modalita' e' data pubblicita' sul sito istituzionale del Ministero.

3.Nella iscrizione e nella rotazione di conferimento dell'incarico di cui all'articolo 4, comma 1, si segue l'ordine cronologico di invio della domanda di iscrizione.

5.Il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), e al comma 4 puo' essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto di quanto prescritto, nel caso di rilascio di falsa dichiarazione, dagli articoli 75 e 76 del citato decreto.

6.Il responsabile dell'ufficio di segreteria comunica all'interessato la mancata iscrizione nell'elenco dei soggetti esperti, previa verifica della mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti a cura del responsabile dell'Organismo di conciliazione.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.