DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 8;
Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, la Parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, recante la disciplina sull'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;
Viste le deliberazioni preliminari del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015 e del 15 gennaio 2016;
Visti gli esiti della consultazione pubblica effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso con provvedimento n. 126 del 17 dicembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'11 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni definitive del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 luglio 2016 e del 19 maggio 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e finalita'
2.Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attivita' di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalita' di utilizzo delle stesse. ((1))
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Esclusioni dal campo di applicazione
1.Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2.Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione e' disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ((1))
Titolo II TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO Capo I Disposizioni comuni
Art. 4
Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti
1.In attuazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente Capo stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinche' le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonche' le disposizioni comuni ad esse applicabili. Il presente Capo definisce, altresi', le procedure per garantire che la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.
3.Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non puo' superare la quantita' massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualita' ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, per i parametri pertinenti, ad esclusione del parametro amianto, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.
4.Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto e' escluso dall'applicazione del test di cessione.
5.La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21, nonche' della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformita' alle previsioni del presente regolamento. ((1))
Art. 5
Deposito intermedio
2.Il proponente o il produttore puo' individuare nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, uno o piu' di siti di deposito intermedio idonei. In caso di variazione del sito di deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, il proponente o il produttore aggiorna il piano o la dichiarazione in conformita' alle procedure previste dal presente regolamento.
3.Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate in conformita' al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti, nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ((1))
Art. 6
Trasporto
1.Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione e' accompagnato dalla documentazione indicata nell'allegato 7. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilita' di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.
2.La documentazione di cui al comma 1 e' predisposta in triplice copia, una per il proponente o per il produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario, anche se del sito intermedio, ed e' conservata dai predetti soggetti per tre anni e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorita' di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore. ((1))
Art. 7
Dichiarazione di avvenuto utilizzo
1.L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformita' al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 e' attestato all'autorita' competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.
2.La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' resa dall'esecutore o dal produttore con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorita' e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione e' conservata per cinque anni dall'esecutore o dal produttore ed e' resa disponibile all'autorita' di controllo.
3.La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, entro il termine di validita' del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.
4.Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b). ((1))
Capo II Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
Art. 8
Ambito di applicazione
1.Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformita' agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualita' ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalita' di utilizzo specifico. ((1))
Art. 9
Piano di utilizzo
1.Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato 5, e' trasmesso dal proponente all'autorita' competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione di impatto ambientale o di autorizzazione integrata ambientale ai sensi della normativa vigente, la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento.
2.Il piano include la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, in conformita' anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.
3.L'autorita' competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorita' competente puo' chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.
4.Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.
5.La sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e' verificata dall'autorita' competente sulla base del piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorita' competente puo', nel provvedimento conclusivo della procedura di valutazione di impatto ambientale, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.
6.L'autorita' competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attivita' di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.
7.Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.
8.Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della meta'.
9.Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorita' competente, puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.
10.Gli oneri economici derivanti dalle attivita' svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonche' quelli derivanti dalle attivita' svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, sono a carico del proponente. ((1))
Art. 10
Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC
1.Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il piano di utilizzo e' predisposto e trasmesso secondo le procedure indicate nell'articolo 9.
2.Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorita' competente, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, puo' chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui e' realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente puo' chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorita' competente. ((1))
Art. 11
Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale
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