DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2017, n. 150
Entrata in vigore del provvedimento: 18/10/2017
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 166, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 175, della predetta legge n. 232 del 2016, che demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 166 a 174 dell'articolo 1 della medesima legge e degli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonche' la disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di funzionamento del fondo di garanzia di cui al comma 173 dell'articolo 1 della medesima legge e della garanzia di ultima istanza dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che modifica l'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Sentito l'INPS, per i profili di competenza inerenti alle misure previste dalle citate disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della citata legge n. 232 del 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2017;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 26 luglio 2017;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
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