LEGGE 17 ottobre 2017, n. 164
Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutate in euro 13.120 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 16.960 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 172.866 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
2.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutate in euro 12.060 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 14.880 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del medesimo Accordo, pari a euro 212.960 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
3.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2 e 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), valutate in euro 4.800 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 6.360 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 2 del medesimo Accordo, pari a euro 148.900 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
4.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 11 e 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), valutate in euro 67.500 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 75.540 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del medesimo Accordo, pari a euro 190.130 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
5.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), valutate in euro 21.180 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 26.280 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 368.680 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
6.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 2, 11, 17 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), valutate in euro 3.600 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e in euro 11.120 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11 e 14 del medesimo Accordo, pari a euro 205.320 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi del comma 7.
7.Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari complessivamente a euro 1.421.116 per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a euro 1.449.996 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
8.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 1
ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI NELL'AMBITO DELLA CULTURA, ARTE E PATRIMONIO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, qui di seguito indicati come «le Parti», desiderando rafforzare le relazioni amichevoli tra entrambi i Paesi e promuovere la reciproca comprensione e conoscenza, attraverso lo sviluppo di relazioni culturali ed artistiche basate sul reciproco rispetto e comuni interessi, concordano quanto segue: Articolo 1 Le Parti dovranno incoraggiare la promozione e l'implementazione delle attivita' che favoriranno una migliore comprensione delle rispettive eredita' culturali dei due Paesi. Ciascuna Parte, in accordo con le proprie leggi e regolamenti, promuovera' e sviluppera' la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel paese dell'altra Parte, anche attraverso la traduzione di opere letterarie nelle rispettive lingue.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 2
Articolo 2 Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della musica, delle arti visive, del teatro, del cinema e di tutte le altre forme di espressione artistica, nonche' reciproche partecipazioni nei festival e negli altri eventi rilevanti. Le Parti si scambieranno periodicamente mostre che rappresentino il patrimonio artistico e culturale dei due Paesi.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 3
Articolo 3 Ciascuna parte incoraggera' la cooperazione reciproca tra le Istituzioni e le associazioni culturali in entrambi i Paesi. A queste Istituzioni verra' riconosciuto il trattamento piu' favorevole, in modo tale da facilitare la cooperazione reciproca in accordo con le leggi ed i regolamenti applicabili nel Paese ospite.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 4
Articolo 4 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra gli archivi e biblioteche di entrambi i Paesi ed anche lo scambio di informazioni, libri, database, nonche' visite di esperti in tali campi.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 5
Articolo 5 Le Parti lavoreranno in stretta collaborazione per prevenire e reprimere il commercio illegale delle opere d'arte, dei prodotti culturali, di quelli audiovisivi e dei media, di documenti e altro materiale di valore storico, soggetti a tutela in conformita' alle leggi ed ai regolamenti correlati alla proprieta' intellettuale.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 6
Articolo 6 Le Parti incoraggeranno la cooperazione nell'ambito della conoscenza, catalogazione, conservazione e gestione del proprio patrimonio, procedendo allo scambio di informazioni ed esperienze, organizzando conferenze e seminari, conducendo ricerche congiunte e fornendo strutture comuni alle attivita' delle relative missioni operanti nei rispettivi Paesi.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 7
Articolo 7 Le Parti incoraggeranno lo scambio di esperienze sui vari aspetti d'interesse per entrambi i Paesi, mediante visite di personalita' ed esperti provenienti dai settori dell'arte della cultura e del patrimonio.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 8
Articolo 8 Nell'implementazione delle disposizioni del presente Accordo, verra' formata una Commissione Congiunta da entrambe le Parti. Essa dovra' incontrarsi alternativamente in entrambi i Paesi, su richiesta di ciascuna delle Parti.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 9
Articolo 9 Questo Accordo e' soggetto a procedura di ratifica ed entrera' in vigore alla data del ricevimento dell'ultima delle notifiche attraverso le quali le Parti avranno formalmente comunicato vicendevolmente che le rispettive procedure interne sono state completate. Qualsiasi emendamento a questo Accordo dovra' essere formulato per iscritto e solo con consenso reciproco.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Emirati Arabi Uniti-art. 10
Articolo 10 La validita' di questo Accordo di Cooperazione sara' di dieci (10) anni, a cominciare dalla data della sua entrata in vigore, e si intende automaticamente rinnovato per un analogo periodo a meno che ciascuna delle Parti contraenti ne richieda la cessazione con un preavviso di almeno tre mesi prima della sua scadenza originale o di un suo eventuale rinnovo. La cessazione di questo Accordo di Cooperazione non inficia i programmi e progetti in atto e in corso di realizzazione, salvo sia concordato diversamente da entrambe le Parti. Questo Accordo di Cooperazione viene firmato nella citta' di Dubai il 20 novembre 2012, in due originali nelle lingue italiano, arabo ed inglese, ciascuna egualmente identiche. In caso di qualsivoglia differenza interpretativa, prevarra' la versione inglese. Parte di provvedimento in formato grafico
Cooperation Agreement
COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES IN THE FIELDS OF CULTURE, ART AND HERITAGE Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, qui di seguito denominati le Parti, Spinti dal desiderio di intensificare ulteriormente i legami d'amicizia tra i due Paesi; Esprimendo soddisfazione per l'intensita' delle relazioni bilaterali nel settore culturale, che rende opportuno un aggiornamento del quadro di riferimento rispetto a quello previsto con l'Accordo sottoscritto nel 1967 e felicitandosi per lo sviluppo di intese di collaborazione tra importanti istituzioni; Animati dal desiderio di promuovere ulteriormente la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione; Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e maltese; Tenuto conto dell'importanza e della rilevanza per le implicazioni relative alla cooperazione interregionale e all'integrazione a livello europeo della partecipazione di entrambi i Paesi allo Spazio Euromediterraneo di Istruzione Superiore e al Processo di Bologna; Convinti altresi' che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante il coinvolgimento degli enti territoriali delle due Parti; Affermando che la collaborazione prevista nel presente Accordo si svolgera' nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali nonche' dei vincoli derivanti dalla comune appartenenza delle Parti all'Unione Europea; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Finalita' Lo scopo del presente Accordo e' realizzare iniziative ed attivita' comuni, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, che favoriscano la collaborazione bilaterale culturale ed educativa.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 2
Articolo 2 Settori di collaborazione Le Parti favoriranno la collaborazione nei seguenti ambiti: 1. cultura ed arte, tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, beni architettonici, archivi, musei e biblioteche; 2. istruzione scolastica e universitaria, alta formazione artistica, musicale e coreutica e istruzione professionale; 3. cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, Universita', istituti di istruzione superiore e scuole dei due Paesi; 4. cinematografia, radio-televisione; 5. promozione delle missioni archeologiche e diffusione della conoscenza delle attivita' svolte in tale settore; 6. editoria, con particolare attenzione alle traduzioni di opere di alto valore letterario e scientifico; 7. scambio di ricercatori, docenti universitari, docenti del settore artistico-musicale, esperti, studenti ed artisti.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 3
Articolo 3 Collaborazione nel settore dell'istruzione 1. Le Parti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione con l'obiettivo di una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso: a. l'insegnamento e la conoscenza delle rispettive lingue e culture, in particolare nelle scuole, universita' e istituti di istruzione superiore del proprio Paese; b. la collaborazione in materia di formazione di docenti; c. gli scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi; d. la cooperazione in materia di metodi didattici; e. gli scambi di dirigenti scolastici, insegnanti a tutti i livelli, assistenti di lingua e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi. 2. Le Parti si impegnano a favorire le cooperazioni interuniversitarie, le collaborazioni in campo artistico, musicale, coreutica e del design e la collaborazione tra i rispettivi Istituti di Istruzione Superiore attraverso l'intensificazione dei progetti interuniversitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse. In tale contesto, faciliteranno i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane e l'Universita' di Malta. Per tali fini le Parti si impegnano a: a. incrementare la mobilita' dei docenti universitari; b. porre le basi per la costruzione di una rete di Centri di eccellenza per l'Alta Formazione e la Ricerca, anche attraverso lo scambio di dottorandi e la realizzazione di ricerche congiunte; c. concedere, secondo le proprie risorse finanziarie, borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post-universitari. 3. Le Parti favoriranno altresi' le iniziative di cooperazione interuniversitaria avviate con il Processo di Barcellona e ulteriormente sancite dalla Dichiarazione del Cairo. Tale Dichiarazione, firmata il 18 giugno 2007 in occasione della Prima Conferenza Ministeriale Euromediterranea, pone tra le sue basi anche i risultati del Progetto di Catania. 4. Nell'esprimere viva soddisfazione per il supporto assicurato da parte italiana alle attivita' dell'Accademia Mediterranea di Studi Diplomatici di Malta (MEDAC), le due Parti affermano il loro sostegno di principio alla prosecuzione dell'iniziativa, secondo modalita' da definire in un apposito Protocollo.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 4
Articolo 4 Istituti scolastici e culturali 1. Le due Parti si impegnano a favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalita' di intervento. I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente. 2. Le Parti, nella misura delle proprie disponibilita', sosterranno l'attivita' di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il piu' ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 5
Articolo 5 Collaborazione nel settore culturale 1. Le Parti favoriranno, nei limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo: a. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni ed enti accademici nei seguenti settori: letteratura, arti figurative, architettura, tecniche di restauro, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura; b. l'organizzazione di incontri, sessioni, laboratori comuni, coproduzioni e festival nelle differenti discipline artistiche; c. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali; d. l'identificazione e la realizzazione di progetti museali, di laboratori di restauro e iniziative di collaborazione nel campo della tutela paesaggistica e dell'urbanistica; e. la cooperazione nel campo della ricerca archeologica, anche attraverso l'operato delle missioni. 2. Ai fini previsti al paragrafo 1, ciascuna Parte facilitera' ai ricercatori dell'altra Parte la ricerca negli istituti culturali e scientifici, nelle biblioteche, negli archivi e nei musei, onde favorire, in accordo con le rispettive legislazioni, lo scambio di materiali e informazioni in questi settori.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 6
Articolo 6 Tutela del patrimonio culturale 1. Le Parti, attraverso le rispettive Commissioni Nazionali per l'UNESCO, favoriranno lo scambio di informazioni e consulenze sulle tematiche giuridiche relative alla protezione dei beni culturali con particolare riferimento a quelle previste dalle Convenzioni UNESCO ed in particolare favoriranno le attivita' di studio e documentazione sull'applicazione della Convenzione UNESCO per la protezione del Patrimonio mondiale culturale e naturale. 2. Le Parti si impegnano a collaborare nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' a favorire iniziative nel settore della formazione del personale addetto. Le Parti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati. Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.
Accordo tra Governo Repubblica Italiana e Governo Repubblica di Malta-art. 7
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