LEGGE 27 novembre 2017, n. 170

Type Legge
Publication 2017-11-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 02/12/2017 Vigenza internazionale dell'accordo per l'Italia: 20 dicembre 2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1.Agli oneri derivanti dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 4.000.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Agli oneri derivanti dalla messa a disposizione e in opera degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3.Gli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge sono messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. ((Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.))

4.Per la manutenzione degli immobili di cui all'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, e' autorizzata la corresponsione di un contributo statale alla regione Emilia-Romagna pari a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 250.000 a decorrere dall'anno 2019.

5.Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Accordo-art. 1

Traduzione non ufficiale ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CENTRO EUROPEO PER LE PREVISIONI METEOROLOGICHE A MEDIO TERMINE SUI LOCALI DEL CENTRO SITUATI IN ITALIA Il Governo della Repubblica italiana, da una parte, ed il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, dall'altra, Considerata la Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine, firmata a Bruxelles in data 11 Ottobre 1973 ed emendata con effetti a partire dal 6 Giugno 2010; Considerato il Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro allegato alla Convenzione; Considerata la decisione del Consiglio del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine di ubicare un centro dati a Bologna; Considerato che il Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro si applica alle attivita' del Centro in Italia; Considerato che il Consiglio del Centro, in accordo con l'Articolo 6 (1)(f) della Convenzione, ha approvato il testo di questo Accordo in data 22 giugno 2017; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Uso dei termini In questo Accordo: a) «Convenzione» si riferisce alla Convenzione che istituisce il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine; b) «Protocollo» si riferisce al Protocollo sui Privilegi e le Immunita' del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine allegato alla Convenzione; c) «Centro» si riferisce al Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine; d) «Governo» si riferisce al Governo della Repubblica italiana; e) «Autorita' Italiane di competenza» significa le Autorita' nazionali o locali della Repubblica italiana, in accordo con le leggi, regolamenti, disposizioni amministrative e le consuetudini della Repubblica italiana; f) I «Locali» sono da riferirsi a: i. qualsiasi terreno o edificio di proprieta', affittato, prestato o in qualche altro modo messo a disposizione del Centro nel territorio della Repubblica italiana finalizzato all'esercizio delle attivita' ufficiali del Centro, ivi incluse le strutture di supporto; ii. in accordo con il Governo e, per la durata di tale utilizzo, qualsiasi terreno o edificio nel territorio della Repubblica italiana che e' temporaneamente utilizzato dal Centro; g) «Direttore Generale» si riferisce al Direttore Generale del Centro; h) «Consiglio» si riferisce al Consiglio del Centro; i) «proprieta' del Centro» si riferisce a tutte le proprieta', inclusi i fondi, le entrate ed altri beni siano essi di proprieta', affittati, in gestione o amministrati del Centro in base ad accordi fiduciari, sovvenzioni, garanzie, o altro finalizzati allo sviluppo delle sue Attivita' Ufficiali; j) «rappresentanti» si riferisce ai rappresentanti degli Stati Membri, i loro sostituti ed i loro consulenti che partecipano alle riunioni del o con il Centro; k) i «membri del personale» sono il Direttore Generale e gli individui appartenenti alle categorie determinate dal Consiglio all'articolo 17 del Protocollo, con eccezione di quelli reclutati localmente e pagati sulla base delle ore lavorate; l) per «Periodo di Occupazione» si intende il periodo a partire dalla data in cui il Centro occupa per la prima volta i Locali; m) per «Opzione di Notifica» si intende una comunicazione in forma scritta da parte del Centro al Governo, con in copia la Regione Emilia-Romagna, in cui si specifica la parte del terreno e gli edifici richiesti la cui locazione e descrizione sono specificati nella Parte II dell'Allegato I ed in cui si specifica la data dalla quale il Centro desidera occupare il menzionato territorio e gli edifici; n) «Attivita' Ufficiali» sono da intendersi tutte le attivita' del Centro, le quali sono autorizzate dalla Convenzione o dal Consiglio ai sensi della Convenzione; o) I «Residenti permanenti in Italia» sono quel personale che, immediatamente prima di assumere il compito nelle Sedi del Centro in Italia, erano gia' residenti in Italia; p) «Regione»: Regione Emilia Romagna; q) «Accordo Supplementare» si riferisce ad un accordo tra il Centro da una parte ed il Governo e la Regione dall'altra, che contiene i dettagli per l'adempimento di questo Accordo e l'occupazione dei Locali da parte del Centro.

Accordo-art. 2

Articolo 2 Contributo finanziario del Governo Il Governo concede al Centro un contributo annuo di 4 milioni di euro. Il primo contributo e' dovuto e versato 24 mesi dopo l'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio. Tale contributo deve essere aggiunto a tutte le somme dovute dall'Italia quale Stato membro di ECMWF. Tale contributo e' pagabile secondo le medesime regole applicabili al pagamento dei contributi degli Stati membri, come descritto nei regolamenti del Centro.

Accordo-art. 3

Articolo 3 I Locali 1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Centro i terreni e gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I, Parte I. Il Governo si adopera per fare in modo che il Centro possa occupare gli edifici summenzionati entro 24 mesi dall'approvazione del presente Accordo da parte del Consiglio o dalla data successiva nella quale sono stati concordati i piani finali dettagliati conformemente alla Parte I dell'Allegato I. 2. Se la capacita' dei terreni, degli edifici o dei servizi di cui al paragrafo 1 non e' sufficiente per i requisiti del Centro, il Centro avra' il diritto di presentare l'Opzione di Notifica in qualsiasi momento dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2033. Il Governo mettera' gratuitamente a disposizione del Centro, quella parte del terreno e degli edifici di cui la posizione e la descrizione sono elencati nella Parte II dell'Allegato I, come specificato dal Centro nell'Opzione di Notifica, per occupazione aggiuntiva e utilizzo da parte del Centro immediatamente dopo la fine dell'Opzione di Notifica, e per il rimanente Periodo di Occupazione. La data di occupazione deve essere di almeno due (2) anni dalla data di invio della notifica. 3. I costi risultanti per la messa in opera di tali terreni e fabbricati aggiuntivi per il Centro sono a carico del Centro. Al fine di regolare l'espansione dei Locali, le Parti potranno intraprendere ulteriori disposizioni specifiche, conformemente al presente Accordo. 4. I lavori di manutenzione dei terreni e degli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 e le relative spese sono a carico del Governo o del Centro in conformita' dei principi di cui all'Allegato I. 5. I terreni e gli edifici di cui ai paragrafi 1 e 2 rimangono di proprieta' della Regione Emilia-Romagna e restituiti alla Regione alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I. 6. Al fine di agevolare l'applicazione del Protocollo e del presente Accordo, il Direttore Generale comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 per lo svolgimento delle Attivita' Ufficiali del Centro. Nel caso in cui terreni o edifici siano temporaneamente occupati dal Centro per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali, a tali terreni ed edifici e' conferito lo status dei Locali. 7. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei Locali da parte del Centro e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Privilegi ed Immunita' Il Governo concede al Centro i privilegi e le immunita' specificate all'Allegato II.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Responsabilita' 1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' del Centro sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Centro nell'esercizio delle loro funzioni, rientra interamente sul Centro stesso e non sara' in carico alla Repubblica italiana. 2. Il Centro risarcisce il Governo nei seguenti casi: a) qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprieta', possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro, e b) qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessita' di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Centro.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Modifiche e modalita' di attuazione 1. Su richiesta del Governo o del Centro si procedera' a consultazioni sull'attuazione o la modifica del presente Accordo. 2. Le modalita' di attuazione del presente Accordo derivanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 divengono operative in seguito a uno scambio di lettere tra un rappresentante del Governo e il Direttore Generale. 3. Le modifiche degli Articoli del presente Accordo e degli Allegati I e II risultanti dalle consultazioni di cui al paragrafo 1 saranno efficaci alla data in cui il Governo avra' notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Controversie Qualora una controversia tra il Governo e il Centro in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo non venga risolta mediante trattative, buoni uffici del Consiglio o con un altro metodo convenuto dalle parti, ciascuna parte ha diritto di presentare la contestazione alla procedura di arbitrato secondo la procedura prevista all'articolo 17 della Convenzione.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Entrata in vigore e risoluzione 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui il Governo avra' notificato al Centro il completamento delle necessarie procedure di ratifica. 2. Il presente Accordo puo' essere risolto per accordo tra il Governo e il Centro. Esso cessa di essere in vigore dopo un periodo ragionevole per il trasferimento delle attivita' del Centro e la sua proprieta' nella Repubblica italiana se il governo denuncia la Convenzione secondo la procedura di cui all'articolo 19 della Convenzione. Fatto a Reading, il 22 giugno 2017 in duplice copia, in lingua inglese.

Allegato I

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.