DECRETO 9 novembre 2017, n. 174

Type Decreto
Publication 2017-11-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2017

IL MINISTRO

PER LA COESIONE TERRITORIALE

E IL MEZZOGIORNO

di concerto con

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n.123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa;

Visto il «Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto delle garanzie a favore delle PMI» (n. 182/2010) approvato dalla Commissione europea con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010;

Visto l'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, relativo alla «Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud"»;

Considerato che il citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, quale Soggetto gestore della misura incentivante, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare di tale misura;

Considerato che il medesimo articolo 1, comma 15, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 demanda ad un decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91, l'individuazione dei criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 del medesimo decreto-legge, e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme;

Considerato che il citato articolo 1, comma 17, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 prevede che le risorse pubbliche destinate alla misura sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato ad Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, e che la relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, alla cui rendicontazione provvede la stessa Invitalia;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'articolo 19, comma 5, che disciplina la facolta', per le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a societa' a capitale interamente pubblico;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2153/17, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 2017;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota n. 958-P del 7 novembre 2017;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

Art. 2

Oggetto e finalita'

1.Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 91/2017, attua la misura incentivante «Resto al Sud», individua i criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa, le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 10 del presente regolamento, le modalita' di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, le modalita' di escussione della garanzia, nonche' la misura della garanzia relativa al prestito nella misura del 65 per cento del finanziamento, e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca e di recupero delle agevolazioni concesse.

2.Con provvedimento del Capo Dipartimento, da adottare entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente regolamento e' fissato il termine di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione, sono forniti ulteriori dettagli inerenti il processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione delle agevolazioni previste dal presente regolamento e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonche' l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai progetti imprenditoriali, incluse le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.

3.Gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura, sono svolti dal Soggetto gestore, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 91/2017.

Note all'art. 2: Comma 1 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 14 Omissis 15. Con decreto del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilita' alla misura, le modalita' di attuazione della stessa nonche' le modalita' di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalita' di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresi' i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.» - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: «Art. 1. Misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata "Resto al Sud" 1- 2 Omissis 3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalita' stabilite da apposita convenzione. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 16 e 17.»

Art. 3

((Requisiti soggettivi))

((

2.Il soggetto beneficiario, anche nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni concedibili e' determinato nel rispetto del limite massimo, previsto dall'articolo 7, comma 2, e' la ditta individuale o la societa' beneficiaria del contributo. La costituzione nelle forme di cui alle lettere a) e b) non e' obbligatoria per le attivita' libero-professionali svolte in forma individuale, per le quali e' richiesta unicamente la partita IVA nonche', laddove prevista, l'iscrizione agli ordini professionali.

4.I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 per tutta la durata del finanziamento e le PMI di cui al comma 1 del presente articolo, risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017.

5.Le societa' di cui alla lettera b), del comma 1, possono essere costituite anche da soci che non abbiano i requisiti anagrafici di cui al comma 1, a condizione che la presenza di tali soggetti nella compagine societaria non sia superiore ad un terzo, e che gli stessi non abbiano rapporti di parentela fino al quarto grado con alcuno degli altri soggetti richiedenti. I soci di cui al primo periodo non possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 7.

6.Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 3 si costituiscano in societa' cooperative, le medesime societa' possono essere destinatarie, nei limiti delle risorse disponibili, anche degli interventi di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

7.I soggetti di cui ai commi 1 e 2 risultati beneficiari delle agevolazioni non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto, a pena di decadenza del provvedimento di concessione.

))

Art. 4

Avvio progetti imprenditoriali

I progetti imprenditoriali devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero alla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 3. A tal fine, per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni. La realizzazione dei progetti deve essere ultimata entro ventiquattro mesi dal provvedimento di concessione, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili al soggetto richiedente. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Art. 5

Procedura di accesso alle agevolazioni

1.Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2.Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore, www.invitalia.it, secondo le modalita' e gli schemi pubblicati con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, e pubblicati dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del suo sito. Le domande possono essere presentate a partire dalla data indicata dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 2. Le domande devono essere firmate digitalmente ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal legale rappresentante della PMI o dalla persona fisica in caso di PMI costituenda, e devono essere corredate dal progetto imprenditoriale di cui al comma 3 e dalla documentazione di cui al comma 4, fatta salva la successiva trasmissione della documentazione stessa prevista dal comma 5 nel caso di PMI costituenda. Le domande presentate secondo modalita' non conformi a quelle indicate dal presente comma non saranno prese in esame. Non e' possibile presentare, per il medesimo progetto imprenditoriale, piu' domande di agevolazione.

4.Fatto salvo quanto previsto al comma 5, congiuntamente alla domanda e al progetto imprenditoriale, devono essere trasmessi l'atto costitutivo, o documentazione equivalente in caso di ditta individuale, lo statuto, in caso di societa', nonche' l'attestazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

5.Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di PMI costituenda, in possesso dei requisiti di cui ((all'articolo 3, commi 1 e 3,)) del presente regolamento, la domanda di agevolazione, deve essere accompagnata dal progetto imprenditoriale, mentre l'ulteriore documentazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della valutazione, di cui all'articolo 9, comma 8, ovvero centoventi giorni nel caso in cui una delle persone fisiche, in possesso dei requisiti di cui ((all'articolo 3, commi 1 e 3,)) sia residente all'estero.

6.Al termine della procedura di compilazione del progetto imprenditoriale e dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verra' assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione della domanda coincide con la data di invio telematico della medesima, come risultante dal predetto protocollo informatico.

7.In caso di documentazione illeggibile, errata e/o incompleta, il Soggetto gestore provvede a richiedere al soggetto richiedente, a mezzo PEC, adeguate integrazioni al fine di rendere completa la documentazione. Tali integrazioni dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta, a pena di decadenza.

8.Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo puo' essere comprovato con una dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all'articolo 46, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e, ove richiesto, con DSAN, da rendere a mezzo PEC, utilizzando lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore. Il Soggetto gestore effettua controlli e verifiche a campione sulla veridicita' della documentazione trasmessa.

9.I soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie individuate dall'articolo 1, comma 16 del decreto-legge n. 91/2017.

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