LEGGE 27 novembre 2017, n. 177
Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2017 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: 17 gennaio 2018 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: 10 aprile 2018 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) per l'Italia: 22 gennaio 2018 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) per l'Italia: 4 aprile 2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 18 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo 21 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione degli Accordi di cui all'articolo 1, valutati in euro 15.960 annui ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 1
ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE Il Governo della Repubblica italiana ed Il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (di seguito denominati le «Parti»), Con l'intento di accrescere la cooperazione tra i loro due Paesi, nel campo della cinematografia; Desiderosi di estendere e facilitare le coproduzioni cinematografiche che possono essere di apporto allo sviluppo dell'industria della cinematografia e dell'audiovisivo di entrambi i Paesi nonche' all'ampliamento degli scambi culturali ed economici tra essi; Certi che questi scambi contribuiranno ad incrementare le relazioni tra i due Paesi, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente Accordo: per «Coproduzione cinematografica» s'intende un lungometraggio, in rispetto della legislazione in materia italiana e brasiliana, di qualsiasi formato, con contenuto narrativo nonche' le produzioni di animazione ed i documentari, finanziati e prodotti congiuntamente da uno o piu' coproduttori italiani e uno o piu' coproduttori Brasiliani, secondo un progetto approvato da entrambe le Autorita' competenti, per l'utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e poi su videocassetta, su videodisco, DVD, in televisione o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione cinematografica saranno incluse nel presente Accordo; per «coproduttore Italiano» s'intende una o piu' societa' di produzione cinematografica con sede in Italia, cosi' come definite dalla normativa in vigore in Italia; per «coproduttore Brasiliano» s'intende una o piu' societa' di produzione cinematografica con sede in Brasile, cosi' come definite dalla normativa in vigore in Brasile; per «Autorita' competenti» s'intende: a) per la Repubblica italiana: il Ministero per i beni e le attivita' culturali, Direzione Generale per il Cinema, in qualita' di responsabile dell'applicazione del presente Accordo; b) per la Repubblica Federativa del Brasile: il Segretariato per l'Audiovisivo del Ministero della cultura e l'Agenzia Cinematografica Brasiliana (ANCINE), quest'ultima in qualita' di responsabile per la supervisione e l'applicazione del presente Accordo.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 2
Art. 2. Benefici 1. Una coproduzione cinematografica realizzata ai sensi del presente Accordo dovra' essere considerata come film nazionale da entrambe le Parti e, quindi, dovra' beneficiare di pieno diritto dei vantaggi che vengono concessi ai film nazionali da ciascuna delle Parti in osservanza delle rispettive disposizioni nazionali. 2. Solo il coproduttore Italiano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Italia. 3. Solo il coproduttore Brasiliano avra' titolo a godere dei benefici concessi in Brasile.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 3
Art. 3. Approvazione dei Progetti 1. La realizzazione di film in coproduzione deve ottenere l'approvazione di entrambe le Autorita' competenti. 2. Nel tener conto delle proposte di realizzazione di una coproduzione cinematografica, entrambe le Autorita' competenti, congiuntamente e nel debito rispetto delle loro reciproche regole e linee guida, applicheranno le disposizioni ed i principi fissati nel presente Accordo e nel relativo Allegato. 3. Le Autorita' competenti, prima di procedere all'approvazione di una domanda, si consulteranno a vicenda al fine di garantire la rispondenza del progetto ai requisiti fissati nel presente Accordo. 4. La procedura dell'approvazione deve comprendere due fasi: un'approvazione provvisoria in merito all'istanza ed un'approvazione definitiva a completamento della coproduzione cinematografica ai fini della distribuzione. 5. Le approvazioni vengono concesse nell'osservanza delle rispettive leggi nazionali, devono essere scritte e precisare a quali condizioni viene concessa l'approvazione. 6. Per essere ammessi ai benefici della coproduzione, i coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica e di una riconosciuta reputazione e qualificazione professionale che permetta loro di condurre a buon fine la produzione. 7. L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori fossero legati da gestione o controllo comuni, salvo che nella misura in cui tali legami inerenti alla realizzazione del film stesso da coprodurre.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 4
Art. 4. Nulla Osta di Proiezione in Pubblico 1. Il Nulla Osta di proiezione in pubblico deve essere conforme alle rispettive leggi in vigore nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federativa del Brasile. 2. L'approvazione di un progetto di coproduzione ai sensi del presente Accordo non impegna le Autorita' competenti di entrambe le Parti alla concessione del benestare di proiezione in pubblico della coproduzione cinematografica cosi' realizzata.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 5
Art. 5. Riprese 1. I film in coproduzione, realizzati ai sensi del presente Accordo, verranno girati nei Paesi dei coproduttori partecipanti. 2. Le Autorita' competenti possono approvare le riprese - in esterni o in interni dal vero - in un Paese che non partecipi alla coproduzione qualora la sceneggiatura lo renda necessario. 3. Nonostante le disposizioni dell'art. 11, nel caso che vengano approvate delle riprese in conformita' al comma 2 del presente articolo, possono essere impiegati cittadini del Paese in cui le riprese hanno luogo, in qualita' di comparse, in ruoli, o come lavoratori straordinari, il cui impiego sia necessario per intraprendere il lavoro delle riprese.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 6
Art. 6. Negativi e stampa prima copia 1. Il negativo originale - o l'originale digitale - sara' proprieta' comune dei coproduttori partecipanti e verra' depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio, scelto di comune accordo dai coproduttori, in uno dei Paesi compartecipanti. 2. Lo sviluppo della pellicola originale avverra' in un laboratorio nel Paese di uno dei coproduttori. 3. Dal negativo originale, bisognera' realizzare almeno un interpositivo. Da questo, ciascun coproduttore avra' diritto di realizzare ulteriori internegativi e copie. 4. Il processo di lavorazione delle coproduzioni cinematografiche puo' avvenire fino al momento della produzione della copia campione nella Repubblica italiana o nella Repubblica Federativa del Brasile o, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, in un terzo Paese coinvolto nella coproduzione.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 7
Art. 7. Lingue 1. Il dialogo e la narrazione di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzati in italiano o in un dialetto italiano o in portoghese o in un'eventuale fusione di queste lingue consentite. Se il copione lo richiede, possono essere inclusi alcuni brevi dialoghi in altre lingue nella coproduzione cinematografica. 2. Di ciascuna coproduzione cinematografica verranno realizzate due versioni nel seguente modo: a) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in italiano o in un dialetto italiano, occorrera' produrre una versione sottotitolata o doppiata in portoghese. Il doppiaggio o il sottotitolaggio in portoghese verranno realizzate nella Repubblica Federativa del Brasile. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorita' competenti; b) se nella colonna sonora i dialoghi e le narrazioni originali del film coprodotto, o parte di essi, vengono realizzati in portoghese, occorrera' produrre una versione doppiata in italiano. Il doppiaggio in italiano verra' realizzato nella Repubblica italiana. Eventuali eccezioni a questo principio sono soggette ad approvazione delle Autorita' competenti. 3. E' possibile, tuttavia, in altri Paesi la realizzazione del doppiaggio o del sottotitolaggio di altre copie in lingue diverse dall'italiano o dal portoghese.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 8
Art. 8. Contributi dei coproduttori 1. Il contributo totale del coproduttore italiano, eventualmente costituito da piu' produttori, o il contributo totale del coproduttore brasiliano, eventualmente costituito da piu' produttori, non puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e maggiore dell'80% (ottanta per cento) del costo totale della produzione. 2. Entrambi i coproduttori italiani e brasiliani ed eventuali terzi coproduttori, nel caso di coproduzioni multilaterali, come stabilisce l'art. 12, dovranno apportare, in linea di massima, un contributo tecnico-artistico effettivo, che sara' ragionevolmente proporzionato alla loro partecipazione finanziaria. 3. Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma 1. 4. Relativamente alle coproduzioni finanziarie di cui al comma 3, entrambe le Autorita' competenti devono assicurare il raggiungimento di un equilibrio annuale. 5. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano sia costituito da piu' Societa' di produzione, l'apporto finanziario di ciascuna Societa' dello stesso Paese non potra' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica. 6. Nonostante le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo, le Autorita' competenti possono eccezionalmente e congiuntamente approvare coproduzioni cinematografiche che, pur non rispettando le disposizioni relative ai contributi, perseguirebbero gli obiettivi del presente Accordo. In ogni caso la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria o con apporto tecnico-artistico non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 9
Art. 9. Saldo dei contributi 1. Il coproduttore minoritario dovra' saldare la propria quota al coproduttore maggioritario nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per la realizzazione della versione del film nella lingua del Paese minoritario. 2. L'inosservanza di questa norma comportera' la perdita dei benefici della coproduzione.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 10
Art. 10. Ripartizione dei mercati 1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati dovranno essere approvate dalle Autorita' competenti delle Parti. 2. Tale ripartizione dovra', con l'eccezione dei mercati dell'Italia e del Brasile, basarsi sulla percentuale dei rispettivi contributi dei coproduttori per la produzione di ciascun film. 3. Eccezioni al comma 2 sono possibili solo previa approvazione delle Autorita' competenti. 4. Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il «pool» dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel «pool» solo dopo la copertura degli investimenti nazionali. 5. I premi e i benefici finanziari previsti dall'art. 2 del presente Accordo non saranno inclusi nel «pool». 6. I trasferimenti valutari risultanti dalla ripartizione dei mercati saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia in entrambi i Paesi.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 11
Art. 11. Partecipanti 1. Gli sceneggiatori, i registi, gli attori ed il restante personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni cinematografiche devono essere: a) per quanto concerne la Repubblica italiana: i) cittadini della Repubblica italiana; ii) cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea, oppure iii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica italiana, secondo le interne disposizioni vigenti; b) per quanto concerne la Repubblica Federativa del Brasile: i) cittadini della Repubblica Federativa del Brasile, ii) soggiornanti di lungo periodo nella Repubblica Federativa del Brasile, secondo le interne disposizioni vigenti; c) in caso di coproduzioni multilaterali, come definite dall'art. 12: i) cittadini dei Paesi coinvolti, oppure ii) soggiornanti di lungo periodo nei Paesi coinvolti, secondo le interne disposizioni vigenti. 2. I partecipanti ad una coproduzione cinematografica, come definiti dal presente articolo, devono mantenere, per tutto il corso della produzione, il loro stato giuridico e non possono acquisirlo o perderlo durante l'intera attivita' di produzione. 3. Per esigenze della coproduzione cinematografica, la partecipazione del personale tecnico ed artistico, che non rientra nelle condizioni previste dai commi 1 e 2, puo' eccezionalmente essere ammessa ma solo dopo aver avuto l'approvazione dalle Autorita' competenti. 4. Le Autorita' competenti Brasiliane, a loro discrezione e ritenendolo opportuno, possono far partecipare in qualita' di personale tecnico-artistico del Brasile, i cittadini degli Stati Membri del Mercosur.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 12
Art. 12. Coproduzioni multilaterali 1. Le Autorita' competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un Accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. 2. Le approvazioni ai sensi del presente articolo riguarderanno solo le proposte in cui il contributo complessivo del coproduttore di un terzo Paese, eventualmente costituito da piu' produttori, non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della produzione e non sia superiore al minore dei singoli contributi dei coproduttori italiani e brasiliani. 3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore brasiliano o il coproduttore di un terzo Paese sia costituito da piu' societa' di produzione, il contributo finanziario di ogni singola societa' non puo' mai essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione cinematografica.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 13
Art. 13. Entrata temporanea 1. Per le coproduzioni cinematografiche approvate, ciascuna Parte favorira', nel rispetto della legislazione vigente nel proprio Paese: a) l'entrata ed il temporaneo soggiorno nel proprio territorio del personale tecnico ed artistico dell'altra Parte; b) l'importazione temporanea e la riesportazione dal proprio territorio dell'attrezzatura cinematografica e del materiale necessari alla produzione e alla promozione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente in entrambi i Paesi. 2. Le citate disposizioni verranno applicate anche nel caso di terze Parti, secondo quanto definito dall'art. 12 del presente Accordo.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 14
Art. 14. Esportazione di film Nel caso in cui un film coprodotto venga esportato in un Paese dove le importazioni di film sono contingentate, il film sara' normalmente imputato al contingente della Parte che ha le migliori possibilita' di sfruttamento per la proiezione.
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 15
Art. 15. Titoli di testa 1. In una coproduzione cinematografica deve figurare un titolo, tra quelli di testa, con l'indicazione che si tratti di una coproduzione cinematografica quale «coproduzione Italo-Brasiliana» o quale «coproduzione Brasiliano-Italiana». 2. Il materiale promozionale riguardante un film coprodotto dovra' ugualmente indicare che si tratti di una «coproduzione Italo-Brasiliana» o di una «coproduzione Brasiliano-Italiana».
Accordo tra Governo Repubblica italiana e Governo Repubblica federativa Brasile-art. 16
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