DECRETO 13 settembre 2017, n. 176

Type Decreto
Publication 2017-09-13
Ultimo aggiornamento 2017-12-12
State In force
Source Normattiva
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Note all'art. 5: Si riporta l'art. 80 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "Art. 80. Motivi di esclusione 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'art. 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societa' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purche' il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita'. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societa' sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.». Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O. n. 268/L. Per i riferimenti al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Oggetto e destinazione dell'incentivo

1.La destinazione dell'incentivo avviene nei confronti delle imprese armatrici che presentino progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi Ro-Ro e Ro-Pax a mezzo di navi iscritte nei registri e battenti bandiera di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per il trasporto multimodale delle merci o il miglioramento dei medesimi servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, al fine di sostenere il miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della rete viaria.

2.I servizi marittimi incentivabili devono essere regolari e frequenti, devono risultare economicamente sostenibili durante l'intero periodo dell'incentivazione e devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al termine del periodo dell'incentivazione, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

3.I servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolari, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili lungo rotte marittime a corto raggio, sia via mare che mediante navigazione fluviale. Per il trasporto delle bisarche verranno incentivate sia le unita' di carico che il loro equivalente in carico sfuso.

4.E' ammissibile a contributo per ciascuna impresa armatrice un solo progetto di durata triennale per ciascuna rotta e quest'ultimo non puo' essere rinnovato, prorogato o ripetuto.

6.I progetti di cui al comma 5, lettere a) e b), sono accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata nel progetto e devono garantire, pena l'ineleggibilita' al contributo per l'anno successivo e la perdita del beneficio, il mantenimento per tutto il periodo di fruizione dell'incentivo di almeno il 70 per cento della capacita' di stiva, espressa in metri lineari, destinata dal servizio al carico delle merci di cui al comma 3.

7.Non sono ammissibili progetti inerenti linee stagionali o periodiche.

Art. 7

Modalita' di riconoscimento del contributo

1.Al beneficiario e' riconosciuto un contributo massimo erogabile pari a 10 centesimi di euro per ciascuna unita' di trasporto imbarcata moltiplicato per i chilometri via strada evitati sulla rete stradale nazionale.

2.Per ciascuna delle rotte marittime ammissibili al contributo e' individuato il tratto chilometrico incentivabile secondo quanto previsto dall'articolo 8.

3.Costituiscono unita' di trasporto le casse mobili e i seguenti veicoli o complessi veicolari con massa complessiva del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate: autocarri, rimorchi, semirimorchi, autoarticolati e veicoli, anche di massa inferiore purche' costituenti merce, espressi in equivalente bisarca.

4.Il diritto al contributo deve essere periodicamente comprovato al Ministero con la produzione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.

5.Al fine del potenziamento della catena intermodale e della sostenibilita' finanziaria dei progetti da attuare, le imprese beneficiarie dei contributi sono tenute a destinare annualmente a favore delle imprese clienti parte dei contributi ricevuti secondo quanto disciplinato all'articolo 9.

6.Le linee di servizio marittimo che operano in convenzione con pubbliche amministrazioni saranno tenute al riversamento integrale dell'incentivo a favore della propria clientela.

7.Le imprese beneficiare devono, altresi', impegnarsi a mantenere le tariffe di listino praticate durante il periodo di incentivazione, al netto della componente bunker, costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione.

Art. 8

Rotte marittime ammissibili al contributo

1.Ai sensi dell'articolo 7 comma 2, sono considerate rotte ammissibili gli itinerari marittimi per ciascuno dei quali viene altresi' indicato il corrispondente tratto chilometrico stradale incentivabile, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2.In caso di progetti che prevedano l'istituzione di nuovi servizi su nuove rotte, il numero dei chilometri sottratti alla rete stradale utili al calcolo del contributo e' quantificato prendendo come riferimento il percorso stradale sul territorio nazionale evitato tra il porto di origine ed il porto di destinazione. Il numero dei chilometri per il suddetto calcolo e' pubblicato con successivo decreto del direttore generale per il trasporto stradale e l'intermodalita'.

Art. 9

Termini e modalita' del ribaltamento del contributo

1.I beneficiari sono tenuti al riversamento del contributo ricevuto annualmente in misura non inferiore al 70 per cento in favore delle imprese clienti che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi di unita' di trasporto ammesse al contributo. Nei casi di cui all'articolo 7 comma 6, i beneficiari saranno tenuti al riversamento integrale del contributo ricevuto.

2.Per le imprese clienti che abbiano effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4000 la percentuale di cui al comma 1 e' elevata all'80 per cento.

3.Le imprese armatrici, ai fini del ribaltamento della quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarita' di quest'ultime presso il portale dell'Albo degli Autotrasportatori. La quota di contributo non e' ribaltata alle imprese che non risultino in regola a seguito delle verifiche. Il calcolo della quota spettante ai singoli clienti, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, e' effettuato dopo la verifica di cui al presente comma.

4.In caso di consorzi il ribaltamento e' effettuato in favore del consorzio stesso.

5.Il ribaltamento del contributo e' praticato dal beneficiario sotto forma di rimborso diretto o di sconto per successivi servizi prestati, a favore dei propri clienti entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del contributo medesimo. Entro i successivi trenta giorni l'impresa armatrice trasmette al Ministero la documentazione atta a comprovare tale ribaltamento per ciascun cliente.

Art. 10

Modalita' di determinazione e quantificazione dei contributi

1.Il contributo attribuibile ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e' quantificato fino alla concorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascun anno e sara' erogato annualmente compatibilmente con la disponibilita' di cassa. Per l'anno 2019 il contributo potra' essere riconosciuto solo previa rimodulazione delle risorse allo scopo destinate, come rifinanziate dall'articolo 47-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2.Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, le risorse effettivamente disponibili non siano sufficienti, si procedera' alla riduzione di dette risorse in proporzione all'ammontare spettante a ciascun beneficiario.

3.Il diritto al contributo e' comprovato annualmente con l'acquisizione di idonea documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto.

4.Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che, a consuntivo dell'anno di riferimento, siano rispettati i requisiti previsti dal presente regolamento.

5.L'ammissione al contributo di cui al comma 1 viene notificata dal Ministero all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal soggetto gestore.

6.In nessun caso il livello del contributo potra' superare il 30 per cento dei costi di esercizio del trasporto marittimo e il 50 per cento del differenziale del costo delle esternalita' tra strada e mare.

7.Il Ministero, avvalendosi del soggetto gestore, verifica annualmente il conseguimento degli obiettivi fissati nei progetti ammessi al contributo, nonche' la veridicita' dei dati rendicontati dai beneficiari.

8.Il Ministero verifica, altresi', che le tariffe di listino dei servizi marittimi interessati rimangano costanti in rapporto all'andamento del tasso di inflazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7.

Art. 11

Procedura di accesso

1.I contributi di cui al presente regolamento sono concessi sulla base di una istruttoria per valutare il rispetto dei requisiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2.L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, unitamente al modello per la presentazione delle domande, viene disposta dal Ministero con provvedimento del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, pubblicato nel sito internet del soggetto gestore e in quello del medesimo Ministero, ferma restando la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3.Per accedere ai contributi le imprese devono presentare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalita', via Caraci 36 - 00157 Roma, specificando con apposita dicitura sulla busta «contributo decreto marebonus».

4.Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cui al comma 3, entro e non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite posta elettronica certificata o mediante consegna a mano presso la citata Direzione generale. In tale ultima ipotesi l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascia ricevuta comprovante l'avvenuta consegna. Per il rispetto del termine perentorio fanno fede la data di spedizione della raccomandata o la data di consegna della posta elettronica certificata o la data di consegna a mano.

5.Con il provvedimento di cui al comma 2 sono fornite le ulteriori istruzioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento.

Note all'art. 11: - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse.

Art. 12

Attivita' istruttoria

1.I progetti imprenditoriali proposti sono sottoposti ad una istruttoria di ammissibilita', al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal presente regolamento. Le istruttorie di ammissibilita' sono svolte dal soggetto gestore e sottoposte all'esame di una apposita commissione per la validazione dell'istruttoria delle domande presentate istituita presso il Ministero e nominata con apposito decreto dirigenziale composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e tre componenti, di cui uno con funzioni di segreteria, individuate tra il personale in servizio presso il medesimo Dipartimento senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

2.Il Ministero comunica, entro sessanta giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione dell'istanza e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilita' dei progetti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3.Al fine di valutare i requisiti minimi di ammissibilita' dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), sono verificati, sulla base della documentazione prodotta in fase di istanza, gli effetti dei nuovi servizi proposti, il loro effettivo avvio, la sostenibilita' economica ed ambientale. E', altresi', verificato che gli standard qualitativi e quantitativi proposti siano in linea con i servizi esistenti e che tali servizi non alterino gli equilibri concorrenziali con le altre modalita' di trasporto ambientalmente sostenibili gia' esistenti, marittima, fluviale e ferroviaria.

5.Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), i potenziali beneficiari dimostrano quali specifiche metodologie o tecnologie sono state adottate al fine di migliorare l'impatto ambientale della linea. Il beneficiario deve, altresi', fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti i livelli di performance ambientale rispetto al periodo precedente conseguenti al miglioramento proposto.

6.Per il miglioramento dei servizi a terra per imbarco e sbarco dei mezzi e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento trasmettendo idonea documentazione che attesti l'effettivo miglioramento in termini di servizi offerti a terra per l'imbarco e/o lo sbarco delle merci.

7.Per il miglioramento dei servizi a bordo durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza per il personale di guida, per l'implementazione delle tecnologie ITS nonche' per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety e security) e' necessario per i beneficiari fornire prova dell'effettivo miglioramento previsto trasmettendo idonea documentazione che attesti il miglioramento in termini di servizi previsti nel progetto e soggetti a miglioramento. La verifica di tali servizi deve essere svolta tramite un confronto rispetto ai livelli precedenti al periodo di incentivazione e dimostrabile attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico.

8.La riduzione sostenibile dei tempi della catena intermodale complessiva puo' essere effettuata sia attraverso la riduzione dei tempi di navigazione che dei tempi di imbarco e sbarco. In tali casi, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, della riduzione dei tempi della catena intermodale complessiva conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di riduzione percentuale deve essere almeno pari al 4 per cento.

9.Per la maggiore frequenza del servizio di linea, nonche' per l'incremento della capacita' di stiva offerta, e' necessario per i potenziali beneficiari fornire prova, in termini percentuali, dell'aumento della frequenza del servizio di linea conseguita attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico. La soglia minima di aumento della frequenza su base annuale deve essere almeno pari al 5 per cento.

10.Ogni progetto deve contenere almeno quattro iniziative specifiche ricadenti in almeno due delle categorie di miglioramento di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b). Il beneficiario deve fornire prova dell'effettivo miglioramento conseguito, attraverso investimenti o specifiche attivita' o servizi quantificabili dal punto di vista economico, trasmettendo idonea documentazione che attesti i singoli livelli di miglioramento conseguiti.

11.Il beneficiario deve proporre la situazione antecedente al progetto e, per lo scenario di progetto, tutti gli elementi quantitativi e qualitativi che qualificano la proposta progettuale, con particolare riferimento alle tecnologie, all'utilizzo delle dotazioni impiantistiche e informatiche, alle modalita' gestionali, nonche' a tutti gli ulteriori elementi utili per la comprensione della portata del miglioramento e per la sua stima economica in rapporto all'entita' dell'incentivo potenzialmente erogabile.

12.Ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di cui ai commi 3 e 4, non sono ritenuti validi gli adeguamenti, in particolare sulle emissioni inquinanti, agli obblighi normativi vigenti di carattere nazionale, comunitario o internazionale.

13.Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, vengano ravvisate carenze comunque sanabili, vengono richieste le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro tale termine l'interessato non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria viene conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile.

14.L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica le singole risultanze istruttorie agli interessati tramite posta elettronica certificata dando comunicazione del provvedimento finale e le relative motivazioni.

Note all'art. 12: - Per i riferimenti alla legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241: «Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento). - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.».

Art. 13

Rendicontazione e monitoraggio

Ai fini della rendicontazione, annualmente, entro e non oltre trenta giorni dal termine di ciascun periodo di incentivazione, l'impresa beneficiaria presenta al Ministero, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 3 e 4: a) la relazione descrittiva sullo stato di avanzamento del progetto sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; b) il riepilogo degli imbarchi effettuati dalle imprese clienti, articolato per singolo viaggio e contenente gli elementi utili ai fini del calcolo della liquidazione del contributo, corredato della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa cliente, attestante la veridicita' dei dati ivi riportati ed il mantenimento delle condizioni tariffarie applicate per i servizi di trasporto effettuati durante il periodo di incentivazione; c) copia dei contratti e/o polizze di carico con le imprese che abbiano effettuato almeno centocinquanta imbarchi annui. 1. Il contributo e' quantificato a consuntivo dell'annualita' di riferimento ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 5 e sulla base degli imbarchi effettuati moltiplicati per i chilometri sottratti alla rete stradale nazionale corrispondenti alle rotte incentivate di cui all'allegato A. 2. L'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 comunica ai singoli interessati l'ammontare del contributo tramite posta elettronica certificata e attiva successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa. 3. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei trentasei mesi successivi a decorrere dal termine del periodo di incentivazione, il Ministero verifica il mantenimento degli impegni assunti in fase di presentazione del progetto anche al fine di comprovare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2. 4. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto gestore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione e monitoraggio dell'intervento di cui al regolamento, rende disponibili in formato elettronico i modelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio sul sito del medesimo Ministero.

Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 6 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note all'art. 12.

Art. 14

Termini e modalita' di erogazione delle agevolazioni

1.Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, l'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento e' effettuata dall'amministrazione sulla base di un rendicontazione annuale per ciascun anno di durata del progetto sino a concorrenza del 100 per cento del contributo spettante per singola annualita'.

3.L'erogazione del contributo e' subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' alla disponibilita' delle risorse cosi' come rimodulate ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento.

Note all'art. 14: - Per il testo dell'art. 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta l'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione): "Art. 46. Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati 1. Nessuno puo' beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 2. Le amministrazioni che concedono aiuti di Stato verificano che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 1° luglio 2017, la predetta verifica e' effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52. 3. Le amministrazioni centrali e locali che ne sono in possesso forniscono, ove richieste, le informazioni e i dati necessari alle verifiche e ai controlli di cui al presente articolo alle amministrazioni che intendono concedere aiuti. 4.».

Art. 15

Cumulo dell'incentivo

1.I contributi di cui al presente decreto sono concessi per il periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l'anno 2019 previa verifica della sussistenza della copertura finanziaria.

2.I contributi di cui al presente decreto non sono cumulabili con compensazioni derivanti da obblighi di servizio pubblico o con altri aiuti erogati a livello locale, regionale, nazionale o dall'Unione europea, destinati a coprire le stesse spese ammissibili.

Art. 16

Monitoraggio, ispezioni e controlli

1.In ogni fase del procedimento il soggetto gestore e il Ministero effettuano controlli e ispezioni, anche a campione, sulla documentazione e sul rispetto dei contratti presentati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento del contributo, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati.

2.I beneficiari trasmettono al soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio dell'intervento, con le forme e modalita' definite con il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 11, comma 2 e con le modalita' di cui ai successivi commi del medesimo articolo 11.

3.Il Ministero provvede a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, su base annuale, apposita relazione circa l'attuazione delle misure adottate con il presente regolamento.

Art. 17

Recupero dei contributi

1.Nei casi di decadenza di cui all'articolo 5, comma 4, il beneficiario e' tenuto a restituire il contributo complessivamente percepito.

2.Negli altri casi di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e degli impegni assunti per la concessione del contributo, si procede alla sospensione delle eventuali erogazioni in corso nonche' al recupero dei contributi complessivamente percepiti al netto della quota obbligatoria del ribaltamento effettuato ai sensi dell'articolo 9.

3.Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato secondo le indicazioni fornite dal Ministero.

Art. 18

Entrata in vigore e clausola d'invarianza

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.Agli adempimenti di cui al presente decreto, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del

mare, registro n. 1, foglio n. 4587

Allegato A

Allegato A - Rotte marittime ammissibili al contributo

Origine Destinazione km sottratti alla rete stradale nazionale utili al calcolo dell'incentivo*

Ancona Igoumenitsa 353

Ancona Patrasso 361

Ancona Spalato 431

Ancona Trieste 463

Bari Patrasso 519

Bari Igoumenitsa 444

Bari Ravenna 638

Bari Venezia 760

Brindisi Catania 552

Brindisi Igoumenitsa 469

Brindisi Patrasso 524

Brindisi Ravenna 750

Catania Livorno 1152

Catania Genova 1280

Catania Napoli 589

Catania Ravenna 1160

Catania Salerno 537

Catania Savona 1340

Civitavecchia Barcellona 577

Civitavecchia Palermo 994

Civitavecchia Termini Imerese 957

Genova Barcellona 160

Genova Livorno 187

Genova Palermo 1408

Genova Patrasso 513

Genova Salerno 753

Genova Savona 54

Livorno Barcellona 339

Livorno Palermo 1260

Livorno Savona 234

Livorno Valencia 339

Messina Salerno 442

Napoli Palermo 717

Palermo Salerno 664

Ravenna Igoumenitsa 202

Ravenna Patrasso 214

Ravenna Venezia 144

Salerno Valencia 903

Savona Barcellona 116

Savona Patrasso 555

Savona Valencia 116

Trieste Igoumenitsa 41

Trieste Patrasso 42

Venezia Igoumenitsa 113

Venezia Patrasso 119

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