LEGGE 27 novembre 2017, n. 196

Type Legge
Publication 2017-11-27
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/2017 Vigenza internazionale della convenzione di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: dal 1° dicembre 2018 Vigenza internazionale del protocollo di adesione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: dal 22 marzo 2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).

Art. 3

Partecipazione alla societa' per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.

1.Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della societa' per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima societa'.

Art. 4

Copertura finanziaria

1.Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 3.042.751 per l'anno 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si provvede con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato-art. 1

Allegato Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X I Governi: del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica, della Repubblica Francese, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Federazione Russa, della Repubblica Slovacca, del Regno di Spagna, del Regno di Svezia, della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Ungheria, di seguito denominati "Parti contraenti", nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa e dei Paesi delle Parti contraenti nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica oltre i confini disciplinari e nazionali; avendo deciso di promuovere la costruzione e l'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X dotato di un acceleratore lineare superconduttivo, linee di fasci di radiazione e di stazioni sperimentali ad uso della comunita' scientifica, sulla base di criteri di eccellenza scientifica; riconoscendo che questo nuovo tipo di impianto con una qualita' della radiazione X senza precedenti in termini di coerenza, brillanza spettrale e risoluzione temporale acquistera' in futuro una grande importanza in molti campi della scienza di base ed applicata nonche' nell'ambito delle applicazioni industriali; sulla scia del successo della collaborazione internazionale TESLA (TESLA Collaboration), del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures) e del Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004; auspicando la partecipazione di altri Stati alle attivita' oggetto della presente Convenzione; Convengono quanto segue: Articolo 1 Realizzazione dell'Impianto europeo XFEL (1) La costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, secondo quanto descritto in dettaglio nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report), il cui Riassunto esecutivo e' accluso come Parte A del Documento tecnico 1, sono affidati ad una Societa' a responsabilita' limitata, di seguito denominata "Societa'", soggetta alla legge tedesca salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. Lo Statuto della Societa' e' accluso alla presente Convenzione come Allegato (1) . La Societa' svolge esclusivamente attivita' a scopi pacifici. (2) I Soci della Societa' sono enti competenti designati a tale scopo dalle Parti contraenti. Le Parti contraenti designano i propri Soci tramite comunicazione scritta che dovra' pervenire alle altre Parti contraenti. (3) La Societa' e il DESY di Amburgo collaboreranno alla costruzione, alla messa in servizio e all'esercizio dell'Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo termine. (1) L'Allegato contiene lo Statuto della Societa' senza i nomi dei Soci.

Allegato-art. 2

Articolo 2 Denominazione La Societa' e' denominata "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH" (European XFEL GmbH).

Allegato-art. 3

Articolo 3 Organi (1) Sono organi della Societa' l'Assemblea dei Soci, di seguito denominata "Assemblea", e il Consiglio di Amministrazione. (2) I delegati dell'Assemblea sono nominati e revocati dalla carica secondo una procedura determinata dalle Parti contraenti interessate.

Allegato-art. 4

Articolo 4 Finanziamento (1) Ciascuna Parte contraente si impegna a mettere a disposizione dei Soci per i quali e' responsabile i fondi a copertura delle quote annuali di contribuzione che i Soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Societa' secondo quanto stabilito nell'articolo 5. (2) I costi di costruzione di cui ai successivi commi 4 e 5 si riferiscono ad un impianto dotato di cinque ondulatori e di dieci stazioni sperimentali (di seguito denominato "Impianto europeo XFEL"). Tuttavia, la costruzione dell'Impianto europeo XFEL verra' avviata sulla base degli impegni finanziari definiti all'articolo 5, secondo il disposto dello Scenario per il rapido avviamento della costruzione dell'Impianto europeo XFEL (Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility), accluso come Parte B del Documento tecnico 1. Cio' nondimeno, il fine ultimo rimane la realizzazione dell'Impianto europeo XFEL cosi' come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, il cui Riassunto esecutivo e' accluso come Parte A del Documento tecnico 1. (3) Il periodo di costruzione si articola in due fasi: a) durante la fase I la Societa' costruisce e mette in servizio l'acceleratore e un ondulatore, ivi compresa la strumentazione necessaria per gli esperimenti iniziali. Contemporaneamente, la Societa' procede alla costruzione dei rimanenti ondulatori. La fase I si dovra' concludere entro otto anni dalla data d'inizio della costruzione. Essa termina alla data decisa dall'Assemblea, rispettando gli obiettivi intermedi di messa in esercizio specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1; b) durante la fase II la Societa' gestira' l'acceleratore e il primo ondulatore effettuando i primi esperimenti. Contemporaneamente, la Societa' ultima la costruzione dei restanti ondulatori, mettendoli progressivamente in servizio unitamente alle stazioni sperimentali. La fase II, al termine della quale e' previsto il raggiungimento degli obiettivi finali (specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1) non dovra' durare oltre tre anni dalla conclusione della fase I. Conclusa la fase II, la Societa' gestisce l'esercizio dell'Impianto europeo XFEL e avvia un programma di ulteriore sviluppo dello stesso. (4) Per "costi di costruzione" si intende la somma: a) delle spese sostenute durante la fase preparatoria, cosi' come specificato nel Documento tecnico 5; b) di tutte le spese sostenute durante la fase I e c) della quota di spesa della fase II stanziata per il completamento della costruzione e della messa in servizio dei restanti ondulatori e stazioni sperimentali cosi come per le relative modifiche dell'acceleratore. (5) I costi di costruzione dell'Impianto europeo XFEL, cosi come descritto nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL accluso come Parte A del Documento tecnico l, non dovranno superare l'importo di 1.082 milioni di euro prezzi di riferimento 2005. (6) L'accluso Documento tecnico 2 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale della spesa. (7) L'Assemblea riesamina almeno una volta l'anno i costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio) di consuntivo e di preventivo. Qualora dovesse ritenere in qualsiasi momento che l'acceleratore, gli ondulatori e le stazioni sperimentali rischiano di non essere portati a termine in modo soddisfacente, considerato il limite di costo di cui al precedente comma 5 e gli obiettivi specificati nel Documento tecnico 1, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese atte a garantire il rispetto del limite imposto. (8) L'Assemblea puo', all'unanimita', approvare una modifica ai costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio). (9) Il Documento tecnico 2 riporta una stima dei bilanci operativi annuali comprensivi di uno stanziamento per lo sviluppo.

Allegato-art. 5

Articolo 5 Contribuzioni (1) La Parte contraente tedesca mette a disposizione della Societa', gratuitamente e pronti per essere edificati, i siti di Amburgo e Schenefeld segnalati sulla mappa, acclusa come Documento tecnico 3. (2) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) in denaro o in natura. I conferimenti in natura sono definiti e concordati secondo quanto disposto nel Documento tecnico 4. (3) Firmando la presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a contribuire ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) nella seguente misura (tutti gli importi si riferiscono ai prezzi del 2005): 11,0 milioni di euro per il Regno di Danimarca, 4,0 milioni di euro per la Repubblica Ellenica, 36,0 milioni di euro per la Repubblica Francese, 580,0 milioni di euro per la Repubblica Federale di Germania, 33,0 milioni di euro per la Repubblica Italiana, 21,6 milioni di euro per la Repubblica di Polonia, 30,0 milioni di euro per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 250,0 milioni di euro per la Federazione Russa, 11,0 milioni di euro per la Repubblica Slovacca, 21,6 milioni di euro per il Regno di Spagna, 12,0 milioni di euro per il Regno di Svezia, 15,0 milioni di euro per la Confederazione Svizzera, 11,0 milioni di euro per la Repubblica di Ungheria. (4) Le Parti contraenti si attendono che, durante il periodo di costruzione, siano compiuti ulteriori sforzi atti a consentire il completamento dell'Impianto europeo XFEL, conformemente al Rapporto di progettazione tecnica di XFEL. (5) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunita' scientifica di una Parte contraente presuppone che il Socio o i Soci di detta Parte contribuiscano in modo adeguato alla copertura dei costi di esercizio dell'Impianto europeo XFEL. Lo schema di ripartizione corrispondente dovra' essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre tre anni dall'inizio del periodo di costruzione. (6) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di esercizio secondo lo schema concordato. (7) Le variazioni delle quote di contribuzione relative ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e di esercizio, nonche' il trasferimento di una quota, o di parti di essa, della Societa' di cui all'articolo 1 sono regolamentate dallo Statuto, accluso come Allegato, che conferisce all'Assemblea la facolta' di deliberare in materia.

Allegato-art. 6

Articolo 6 Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL (1) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL deve seguire criteri di eccellenza scientifica e di utilita' sociale. (2) La valutazione e la raccomandazione di proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL sono sottoposte alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Societa' (Articolo 16 dell'Allegato). (3) L'Assemblea crea i presupposti per evitare uno squilibrio durevole e significativo fra l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunita' scientifica di un Paese Parte della Convenzione e la contribuzione del Socio o dei Soci di detta Parte all'Impianto europeo XFEL.

Allegato-art. 7

Articolo 7 Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche (1) Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente facilita, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti contraenti, impiegati o distaccati presso la Societa', ovvero che svolgono attivita' di ricerca utilizzando gli impianti della Societa', nonche' dei rispettivi familiari. (2) Ciascuna Parte contraente facilita, sul proprio territorio e nel rispetto delle norme vigenti, il rilascio dei documenti di transito per importazioni ed esportazioni temporanee di attrezzature scientifiche e di campioni da impiegare nelle ricerche presso gli impianti della Societa'.

Allegato-art. 8

Articolo 8 Copertura degli eventuali costi derivanti dall'IVA (1) La Societa' e' soggetta alle disposizioni generali sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio sono soggette all'IVA, quest'ultima e' a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo. (3) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio non sono soggette all'IVA e se questo esclude o limita il diritto della Societa' di dedurre l'IVA che versa a terzi o di chiederne il rimborso, l'IVA non deducibile e' a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo.

Allegato-art. 9

Articolo 9 Accordi con altri utenti La Societa', previa approvazione unanime dell'Assemblea, puo' stipulare accordi per l'utilizzo a lungo termine dell'Impianto europeo XFEL da parte di Governi o gruppi di Governi non aderenti alla presente Convenzione o da parte di istituzioni e organizzazioni degli stessi.

Allegato-art. 10

Articolo 10 Proprieta' intellettuale (1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprieta' intellettuale" e' inteso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale del 14 luglio 1967. (2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprieta' intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunita' europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.

Allegato-art. 11

Articolo 11 Scuole La Parte contraente tedesca si impegna a favorire l'accesso alle scuole internazionali, pubbliche e private, della Repubblica Federale di Germania ai figli dei dipendenti della Societa', o di altro personale distaccato o che collabora con la stessa.

Allegato-art. 12

Articolo 12 Controversie (1) Le Parti contraenti si impegnano a comporre mediante soluzione negoziata ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. (2) Qualora le parti contraenti non giungano ad un accordo in merito alla composizione della controversia, ciascuna delle Parti contraenti interessate puo' intentare una procedura presso un tribunale arbitrale. (3) Ciascuna delle Parti contraenti coinvolte nella controversia nomina un arbitro; tuttavia, in caso di controversia tra una Parte contraente e due o piu' altre Parti, queste ultime nominano un arbitro comune. Gli arbitri cosi' designati nominano un cittadino di uno Stato diverso dagli Stati di appartenenza delle parti contendenti, quale superarbitro e Presidente del tribunale arbitrale con potere di voto decisivo in caso di parita' di voti degli arbitri. Gli arbitri sono nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitrato, il Presidente entro tre mesi a decorrere dalla stessa data. (4) Decorsi i termini di cui al precedente comma, e in assenza di un diverso accordo, ciascuna parte contendente puo' chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee o, eventualmente, della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le nomine necessarie. (5) Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza semplice. (6) Il tribunale arbitrale decide secondo le disposizioni dell'articolo 38 comma 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le decisioni del tribunale sono vincolanti. (7) Il tribunale stabilisce le norme di procedura ai sensi del Capitolo III del Titolo IV della Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907. (8) Ciascuna delle parti contendenti si fa carico delle spese da essa sostenute e partecipa in quote uguali ai costi della procedura arbitrale. (9) Le decisioni del tribunale arbitrale si basano sulle norme di diritto applicabili alla controversia in questione.

Allegato-art. 13

Articolo 13 Stato depositario ed entrata in vigore (1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari. (2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania comunica tempestivamente a tutti i Governi firmatari la data di ciascuna notifica, di cui al precedente comma, nonche' la data di entrata in vigore della presente Convenzione. (3) Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti contraenti possono decidere l'applicazione provvisoria di una parte o di tutti gli articoli della presente Convenzione.

Allegato-art. 14

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