LEGGE 27 novembre 2017, n. 197
Articolo 51. Interpretazione 1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che puo' porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformita' ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare. 2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro puo' richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori e' definitiva. 3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformita' alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.
Allegato-art. 52
Articolo 52. Arbitrato 1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato. 2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e' definitiva ed obbligatoria per le parti.
Allegato-art. 53
Articolo 53. Entrata in vigore Il presente Accordo e' entrato in vigore il 19 giugno 1989 ed e' stato emendato dal Consiglio dei governatori il [...10 gennaio 2016.........].
Allegato-art. 54
Articolo 54. Verifica periodica dell'accordo Ogni dieci anni, e la prima volta nel 2024, il Consiglio dei governatori procede alla verifica del presente accordo e, a seguito della stessa, adotta le azioni che ritiene opportune.
Allegato-art. 55
Articolo 55. Depositario Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' il Depositario della presente Convenzione.
Allegato-art. 56
Articolo 56. Adesione 1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 puo' aderire al presente Accordo secondo le modalita' e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario. 2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.
Allegato-art. 57
Articolo 57. Riserve Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 52, puo' essere oggetto di riserva.
Allegato-art. 58
Articolo 58. Lingue Il presente accordo e' fatto nelle lingue inglese, francese, russa, spagnola, cinese ed araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Allegato A
ALLEGATI ALLEGATO A Sottoscrizione di azioni di capitale Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
ALLEGATO B Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10 1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente: a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni; b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione; c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalita' e alla data che verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione. 2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non puo' essere sospeso dalla qualita' di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilita' di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilita' di far fronte a detti obblighi.
Allegato C
ALLEGATO C Condizioni di ammissione per gli ICB 1. Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica. 2. Deve occuparsi in modo continuativo di cio' che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato. 3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato. 4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti. 5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilita' tecniche o altre responsabilita' che dovessero derivare dalla sua associazione alle attivita' del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.
Allegato D
ALLEGATO D Attribuzione dei voti 1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di: a) 150 voti di base; b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato; c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato. 2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di: a) 150 voti di base; b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato; c) i voti che possono essergli attribuiti in conformita' al paragrafo 3 del presente Allegato. 3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive. 4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che e' prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformita' ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione: a) il numero dei Membri; b) il numero delle azioni di capitale. Appendice Allegato D Attribuzione dei voti Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
ALLEGATO E Elezione degli amministratori 1. Ai fini del presente Allegato: per "candidatura" si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente; per "collegio" ("constituency") si intende, a seconda del contesto: a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari o superiore ad un dato numero che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o b) un gruppo di Membri che, insieme, detengono un numero di voti compreso fra il numero determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore che puo' essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; per "voti" si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all'Allegato D. 2. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalita'. 3. In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potra' proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori. 4. Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri puo' a propria discrezione costituire un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati. 5. Il Consiglio dei governatori puo' in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o piu' dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.
Allegato F
ALLEGATO F Unita' di conto 1. Il valore di una unita' di conto e' la somma dei valori delle unita' monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete: Euro 0,423 Dollaro USA 0,66 Yen giapponese 12,1 Lira sterlina 0,1110 2. Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unita' di conto, nonche' dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.
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