DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206
Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2018
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 17, comma 1, lettera l);
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e, in particolare, gli articoli 18 e 22;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e, in particolare, l'articolo 5;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 55-septies, comma 5-bis;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 4, comma 10-bis;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 18 dicembre 2009, n. 206, recante «Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia»;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 luglio 1986, recante «Disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 1986, n. 170;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1986 concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dei medici iscritti nelle liste speciali dell'INPS», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1996, n. 99;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 ottobre 2000, recante «Integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 18 aprile 1996 concernente la disciplina delle visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 5, comma 12 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 11 gennaio 2016, recante «Integrazioni e modificazioni al decreto 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2016, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con cui l'On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016 con cui al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione»;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 31 agosto 2017;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1760 del 12 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, cui il predetto Dipartimento ha dato riscontro con nota n. 10367 del 6 ottobre 2017;
Di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Richiesta della visita di controllo
1.La visita fiscale puo' essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall'INPS.
2.L'INPS procede, conseguentemente, mediante appositi canali telematici, all'assegnazione tempestiva della visita ai medici incaricati di effettuare le visite fiscali domiciliari.
3.La visita puo' essere disposta nei confronti dei dipendenti pubblici anche su iniziativa dell'INPS, nei casi e secondo le modalita' preventivamente definite dallo stesso Istituto nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.
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