LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Type Legge
Publication 2017-12-27
Ultimo aggiornamento 2027-01-01
State In force
Source Normattiva
articles 19
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1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2.Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed e' contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2018, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime modalita', operazioni in valuta estera pari alle disponibilita' esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 8

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 9

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2.Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce « Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali » dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », nell'ambito della missione « Soccorso civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3.Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma ((«Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica»)), nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza ».

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose », nell'ambito della missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia » nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8.Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9.Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.

10.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno « Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali » e « Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali », in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

11.Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A. e con l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » della missione « Ordine pubblico e sicurezza » sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 10

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 11

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2.Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

3.Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, e' fissato in 136 unita'.

4.Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.

5.Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

6.Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2018, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 12

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

3.La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e' fissata, per l'anno 2018, come segue: 1) Esercito n. 280; 2) Marina n. 300; 3) Aeronautica n. 242; 4) Carabinieri n. 110.

4.La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2018, come segue: 1) Esercito n. 420; 2) Marina n. 355; 3) Aeronautica n. 281.

5.La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilita, per l'anno 2018, come segue: 1) Esercito n. 480; 2) Marina n. 200; 3) Aeronautica n. 135.

6.Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » ed ai programmi « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2018, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato.

7.Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza », nell'ambito della missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza » e « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8.Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attivita' sportive del personale militare e civile della Difesa.

10.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 13

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2.Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4.Per l'anno finanziario 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 « Somme da ripartire per assicurare la continuita' degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale » istituito nel programma « Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione », nell'ambito della missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » del medesimo stato di previsione, destinato alle finalita' di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalita' comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 14

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e disposizioni relative

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo », nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3.Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4.Al pagamento delle retribuzioni per le operazioni e per i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico ». A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 15

Stato di previsione del Ministero della salute

1.Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16

Totale generale della spesa

1.Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.369.824.700, in euro 863.051.856.949 e in euro 858.813.863.933 in termini di competenza, nonche' in euro 869.319.293.055, in euro 868.799.918.196 e in euro 862.752.273.175 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

Art. 17

Quadro generale riassuntivo

1.E' approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 18

Disposizioni diverse

1.In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3.In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4.Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operativita' delle amministrazioni.

5.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato. ((Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme iscritte nel conto dei residui sul capitolo n. 3027 (Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato)).

6.Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13.In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento e' posto a carico dello Stato.

14.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16.Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e' autorizzato a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

17.Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi gia' di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

18.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

19.Le risorse, pari ad euro 5 milioni, relative a iniziative di promozione integrata all'estero volte alla valorizzazione dell'immagine dell'Italia anche ai fini dell'incentivazione dei flussi turistici, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno finanziario 2018.

20.Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonche' da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

21.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

22.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

23.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

24.Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2018, tengono conto anche delle risorse finanziarie gia' iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalita' nell'anno 2017. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

25.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

26.In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica » e programma « Pianificazione e coordinamento Forze di polizia », concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia. ((Nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, al fine di consentire il tempestivo pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale dei corpi di polizia, e' autorizzata l'erogazione dei predetti compensi nei limiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2017))

27.In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato « cedolino unico », ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

28.Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione « Ordine pubblico e sicurezza », programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ».

29.Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

30.In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

31.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

32.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo « Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

33.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

34.Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione al regime di contabilita' ordinaria ai sensi dell'articolo 44ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonche' dall'Unione europea in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l'operativita' delle stesse.

35.Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

36.Le somme iscritte in conto residui nel capitolo 6633 del programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo » della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo possono essere utilizzate per i versamenti relativi alla definizione agevolata dei debiti ai sensi della normativa vigente in materia. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

37.L'importo di 80 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 10 ottobre 2017 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata e' destinato, nell'esercizio 2017, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 19

Entrata in vigore

1.La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato 1

Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro) RISULTATI DIFFERENZIALI - COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale 2018 2019 2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge - 45.470 - 25.600 -13.600

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 274.000 267.000 247.000

Descrizione risultato differenziale 2018 2019 2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge - 103.850 - 73.500 - 59.500

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 332.000 314.500 293.000

(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato A

Allegato A (articolo 1, comma 48) (Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti) a) Vendita e marketing: I. Acquisti II. Commercio al dettaglio III. Commercio all'ingrosso IV. Gestione del magazzino V. Servizi ai consumatori VI. Stoccaggio VII. Tecniche di dimostrazione VIII. Marketing IX. Ricerca di mercato b) Informatica I. Analisi di sistemi informatici II. Elaborazione elettronica dei dati III. Formazione degli amministratori di rete IV. Linguaggi di programmazione V. Progettazione di sistemi informatici VI. Programmazione informatica VII. Sistemi operativi VIII. Software per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 c) Tecniche e tecnologie di produzione I. Fabbricazione di armi da fuoco II. Fabbricazione di utensili e stampi III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi IV. Idraulica V. Ingegneria meccanica VI. Ingegneria metallurgica VII. Lavorazione della lamiera VIII. Meccanica di precisione IX. Lavorazione a macchina dei metalli X. Saldatura XI. Siderurgia XII. Climatizzazione XIII. Distribuzione del gas XIV. Energia nucleare, idraulica e termica XV. Ingegneria climatica XVI. Ingegneria elettrica XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche XVIII. Installazioni elettriche XIX. Produzione di energia elettrica XX. Riparazione di apparecchi elettrici XXI. Elettronica delle telecomunicazioni XXII. Ingegneria del controllo XXIII. Ingegneria elettronica XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche XXVII. Robotica XXVIII. Sistemi di comunicazione XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni XXX. Tecnologie di elaborazione dati XXXI. Biotecnologie XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione XXXIII. Ingegneria chimica XXXIV. Ingegneria chimica dei processi XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici XXXVI. Tecniche di chimica dei processi XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico) XXXVIII. Tecnologie biochimiche XXXIX. Cantieristica navale XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni XLI. Ingegneria automobilistica XLII. Ingegneria motociclistica XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli XLIV. Progettazione di aeromobili XLV. Manutenzione di aeromobili XLVI. Agricoltura di precisione XLVII. Lavorazione degli alimenti XLVIII. Conservazione degli alimenti XLIX. Produzione bevande L. Lavorazione del tabacco LI. Scienza e tecnologie alimentari LII. Confezione di calzature LIII. Filatura LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli LV. Preparazione e filatura della lana LVI. Produzione di capi di abbigliamento LVII. Produzione di cuoio e pellami LVIII. Sartoria LIX. Selleria LX. Tessitura industriale LXI. Ceramica industriale LXII. Ebanisteria LXIII. Fabbricazione di mobili LXIV. Falegnameria (non edile) LXV. Lavorazione della gomma LXVI. Lavorazione e curvatura del legno LXVII. Lavorazione industriale del vetro LXVIII. Produzione della plastica LXIX. Produzione e lavorazione della carta LXX. Produzione industriale di diamanti LXXI. Tecnologie del legno da costruzione LXXII. Estrazione di carbone LXXIII. Estrazione di gas e petrolio LXXIV. Estrazione di materie grezze LXXV. Ingegneria geotecnica LXXVI. Ingegneria mineraria LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana LXXX. Progettazione edilizia LXXXI. Costruzione di ponti LXXXII. Costruzione di strade LXXXIII. Edilizia LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione LXXXV. Ingegneria civile LXXXVI. Ingegneria edile LXXXVII. Ingegneria portuale LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information Modeling)

Allegato B

Allegato B (articolo 1, comma 148, lettera a) A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni C. Conciatori di pelli e di pellicce D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante E. Conduttori di mezzi pesanti e camion F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non gia' ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011 Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

Allegato 2

Allegato 2 (articolo 1, comma 1166)

===================================================================

| Autoriz- | | | | | | | | | |

| zazione | Descrizione |2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024|2025|

+==========+==============+====+====+====+====+====+====+====+====+

|Legge n. | | | | | | | | | | |232 del | | | | | | | | | | |2016, art.| | | | | | | | | | |1, comma |Trasporto | | | | | | | | | |140, |rapido di | | | | | | | | | |lettera a)|massa | 62 | 30 | 0 |135 |100 |110 |110 |-20 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Legge n. | | | | | | | | | | |232 del | | | | | | | | | | |2016, art.| | | | | | | | | | |1, comma |Fondo proget- | | | | | | | | | |140, |tazione infra-| | | | | | | | | |lettera b)|strutture | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Legge n. | | | | | | | | | | |232 del | | | | | | | | | | |2016, art.| | | | | | | | | | |1, comma |Barriere | | | | | | | | | |140, let- |architet- | | | | | | | | | |tera l) |toniche | 0 | 0 | 20 |-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Legge n. | | | | | | | | | | |232 del |Contributi | | | | | | | | | |2016, art.|all'ANAS per | | | | | | | | | |1, comma |l'ammoder- | | | | | | | | | |140, |namento delle | | | | | | | | | |lettera a)|infrastrutture| 0 | 0 |-40 |-90 |-70 |-110|-100|-19 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

| |Somme da ver- | | | | | | | | | | |sare all'ANAS | | | | | | | | | |Legge n. |per la | | | | | | | | | |232 del |presa in | | | | | | | | | |2016, art.|carico dei | | | | | | | | | |1, comma |tratti | | | | | | | | | |140, |stradali | | | | | | | | | |lettera a)|dismessi | 0 |-10 | 0 |-25 |-20 | 0 | 0 | 12 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

| |Edilizia | | | | | | | | | | |residen- | | | | | | | | | | |ziale pub- | | | | | | | | | |Legge n. |blica dei | | | | | | | | | |232 del |comuni e degli| | | | | | | | | |2016, art.|istituti | | | | | | | | | |1, comma |autonomi | | | | | | | | | |140, let- |case popo- | | | | | | | | | |tera e) |lari |-62 |-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Legge n. | | | | | | | | | | |232 del |Contributi | | | | | | | | | |2016, art.|alla societa' | | | | | | | | | |1, comma |Rete | | | | | | | | | |140, let- |ferroviaria | | | | | | | | | |tera a) |italiana Spa | 0 | 0 | 0 | 0 |-10 | 0 |-10 | 0 |

+==========+==============+====+====+====+====+====+====+====+====+

| Autoriz- | | | | | | | | | | zazione | Descrizione |2026|2027|2028|2029|2030|2031|2032|

+==========+==============+====+====+====+====+====+====+====+

|Legge n. | | | | | | | | | |232 del | | | | | | | | | |2016, art.| | | | | | | | | |1, comma |Trasporto | | | | | | | | |140, |rapido di | | | | | | | | |lettera a)|massa |-90 |-100|-100|-100|-90 |-47 | 0 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+

|Legge n. | | | | | | | | | |232 del | | | | | | | | | |2016, art.|Fondo | | | | | | | | |1, comma |progettazione | | | | | | | | |140, |infrastrut- | | | | | | | | |lettera b)|ture | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |-10 |-20 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+

|Legge n. | | | | | | | | | |232 del | | | | | | | | | |2016, art.| | | | | | | | | |1, comma |Barriere | | | | | | | | |140, let- |architetto- | | | | | | | | |tera l) |niche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+

|Legge n. |Contributi | | | | | | | | |232 del |all'ANAS per | | | | | | | | |2016, art.|l'ammoderna- | | | | | | | | |1, comma |mento delle | | | | | | | | |140, |infrastrut- | | | | | | | | |lettera a)|ture | 74 | 40 | 78 | 70 | 90 | 57 | 20 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+

| |Somme da | | | | | | | | | |versare | | | | | | | | |Legge n. |all'ANAS per | | | | | | | | |232 del |la presa in | | | | | | | | |2016, art.|carico dei | | | | | | | | |1, comma |tratti | | | | | | | | |140, |stradali | | | | | | | | |lettera a)|dismessi | 16 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |

+----------+--------------+----+----+----+----+----+----+----+

| |Edilizia | | | | | | | | | |residenziale | | | | | | | | |Legge n. |pubblica dei | | | | | | | | |232 del |comuni e degli| | | | | | | | |2016, art.|istituti | | | | | | | | |1, comma |autonomi | | | | | | | | |140, let- |case popo- | | | | | | | | |tera e) |lari | 0 | 54 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |

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|Legge n. | | | | | | | | | |232 del |Contributi | | | | | | | | |2016, art.|alla sociata' | | | | | | | | |1, comma |Rete | | | | | | | | |140, let- |ferroviaria | | | | | | | | |tera a) |italiana Spa | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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Tabelle

TABELLE TABELLA A INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2018 2019 2020

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 51.299.732 116.263.274 57.966.424

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.000.000 2.000.000 1.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 7.000.000 7.000.000 5.000.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6.112.282 2.671.742 671.742

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 51.800.000 69.017.332 58.857.772

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

10.000.000 5.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO 1.900.000 9.900.000 5.000.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 4.320.500 10.000.000 9.000.000

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 389.139 93.109 976.179

MINISTERO DELLA SALUTE 1.000.000 - -

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE 125.821.653 226.945.457 143.472.117

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

-

DI CUI LIMITE IMPEGNO

-

TABELLA B INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2018 2019 2020

ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 133.400.000 154.648.000 100.148.000

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 43.000.000 43.000.000 43.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 27.753.000 27.753.000 27.753.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 2.000.000 15.000.000 25.000.000

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 20.000.000 30.000.000 30.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO 16.000.000 50.000.000 50.000.000

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 27.498.000 50.000.000 50.000.000

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 1.000.000 - -

MINISTERO DELLA SALUTE 11.000.000 3.000.000 23.000.000

TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE 281.651.000 373.401.000 348.901.000

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA

-

DI CUI LIMITE IMPEGNO

-

Quadri generali

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI A) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA TRIENNALE 2018 - 2020 Parte di provvedimento in formato grafico B) - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA TRIENNALE 2018 - 2020 Parte di provvedimento in formato grafico C) BILANCIO PROGRAMMATICO 2018 - 2020 Parte di provvedimento in formato grafico D) BILANCIO PER AZIONI Parte di provvedimento in formato grafico

Stati di previsione-Tabelle

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