LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
307.All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2018, » sono soppresse e le parole: « per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui ».
309.Per le medesime finalita' di cui al comma 308, entro il 31 marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unita' di personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono partecipare le unita' di personale che siano state reclutate a seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
310.Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020.
311.All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, dopo le parole: « versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, » sono inserite le seguenti: « anche degli utili conseguiti dalla societa' ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale, ».
312.All'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « , per la durata di cinque anni a far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di cui alla presente lettera e' assunto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, puo' essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero ».
313.Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 312, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facolta' assunzionali.
314.A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del rispetto dei predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: « dagli articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ».
315.In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attivita' si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attivita' di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.
316.Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa. (104)
317.Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 500.000 euro per l'anno 2019, di 6 milioni di euro per l'anno 2020, di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e' altresi' autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
318.COMMA ABROGATO DALLA L. 13 FEBBRAIO 2020, N. 15.
319.A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attivita' di vendita di libri al dettaglio, nonche' alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e' stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. (36) (66)
320.Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
321.Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
322.In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attivita' in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.
324.Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
325.Per le attivita' e il conseguimento delle finalita' scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecita' e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita', di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
326.All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il titolo di "Capitale italiana della cultura" e' conferito, con le medesime modalita' di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi ». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
327.Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 400.000 euro per l'anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e di 200.000 euro per l'anno 2020 ».
328.Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attivita' istituzionali e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi. (77)
329.Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante criteri e modalita' per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
330.Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, e' assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
331.Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).
332.Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.
333.Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, e' autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti istituzioni: Civico museo della Risiera di San Sabba - monumento nazionale, Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema.
334.In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonche' della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi piu' significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.
335.E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma e' finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalita' di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo alle Camere. (31)
336.Al fine di sostenere e incentivare le attivita' e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto » - Onlus di Feltre e' assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
337.E' concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro.
338.Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione che svolgono attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (31)
339.Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).
340.Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le parole: « spettacoli teatrali » sono sostituite dalle seguenti: « spettacoli di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni, rese da intermediari ».
341.All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « e 2018 » sono inserite le seguenti: « , e di 1 milione di euro per l'anno 2019 ».
342.Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, e' istituito presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.
343.All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera ».
344.I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12 settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA nazionali.
345.Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, e' assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS).
346.L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di un milione di euro per l'anno 2018, destinato all'erogazione di contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo, sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
347.Per il triennio 2018-2020, alla Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la liberta' delle scienze (FIT) e' attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.
348.Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 347, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 400.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
349.Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione e i conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono includere beni demaniali pertinenziali ancorche' non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta normativa e anche appartenenti al demanio marittimo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 34 del codice della navigazione e dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, qualora i beni stessi risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.
350.Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma e' erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2019, per la realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volta all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.
351.Al fine di realizzare valutazioni e prove di affidabilita', usabilita' e accessibilita', relative ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualita', all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie e' erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2018.
353.COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96.
354.COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96.
355.COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96. (5)
356.All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative ».
357.Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) e' inserito il seguente: «123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle societa' sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attivita' sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali societa' ».
358.COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96.
359.COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96.
360.COMMA ABROGATO DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N. 87, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 96.
362.Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9,e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalita' individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, facendo salve le procedure in corso. (77)
363.A tutte le imprese e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari.
364.Il credito d'imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
365.I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalita' di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
366.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 364.
371.Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
372.Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrita' psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilita' da lavoro, l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attivita' ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento e' effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attivita' previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse gia' destinate in via strutturale per la remunerazione delle attivita' e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
373.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 37.(49) (52)
375.Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) e' nominato commissario straordinario in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme gia' stanziate per il finanziamento della manifestazione.
376.Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che puo' previa intesa svolgere attivita' di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attivita' necessarie per l'Universiade 2019; allo scopo puo' stipulare accordi e convenzioni anche con societa' a partecipazione interamente pubblica, non che' con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi gia' approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, alla regione Campania e al presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalita' di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o piu' conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 2017.
377.Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, puo' esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
378.La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i commi 6 e7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017. (6)
379.Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione.Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle citta' capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonche' dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.
380.E' in facolta' del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, e' rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito e' rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalita' di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma.
381.Per le finalita' dei commi da 375 a 388, l'Unita' operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
382.Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale ivi prevista deve avere cadenza semestrale ed e' trasmessa anche alla regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita i poteri e le facolta' di cui al comma 24 del predetto articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresi' applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi sostituita alla regione Veneto la regione Campania.
383.Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento dell'Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' derogare alle disposizioni del libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
384.Per le finalita' di cui al comma 383 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
385.Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonche' per il supporto specialistico all'attivita' di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e' definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il Gruppo si articola in una o piu' sezioni specializzate, una delle quali e' dedicata alle attivita' connesse all'organizzazione dell'Universiade 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
386.Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.
387.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma 385. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 385.
388.Per le finalita' di cui ai commi da 375 a 387 e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
389.L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e' tenuta ad adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di cui al primo periodo e' determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
390.L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC, relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 389.(11)
391.L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 390, adotta una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi', sulla base della predetta determinazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.
392.Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa farmaceutica convenzionata e' determinato in modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
393.La disposizione di cui al comma 392 si applica dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
395.Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 394 sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 394 sono deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi versamenti.
396.In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi del comma 394, le aziende farmaceutiche emettono un apposito documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
397.Per i versamenti di cui al comma 394, gia' effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla detrazione dell'imposta puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018. In relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera a), sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione e' operata. In relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera b), qualora le aziende farmaceutiche abbiano detratto l'IVA scorporandola dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 pari all'importo della medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
398.A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di cui al comma 394, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei commi 400 e 401. La disposizione di cui al comma 400 si applica ai versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di cui al comma 401 si applica ai versamenti calcolati sulla base dei dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si applicano le disposizioni del comma 394, lettera a).
399.All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e' calcolata » sono inserite le seguenti: « al lordo dell'IVA ».
402.Le disposizioni di cui ai commi da 394 a 401 si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
403.Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, per il triennio 2018-2020, e' avviata, in nove regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153 del 2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 406.
404.Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate nove regioni, di cui tre per l'anno 2018, ulteriori tre per l'anno 2019 e ulteriori tre per l'anno 2020, in cui avviare la sperimentazione prevista dal comma 403, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentativita' delle aree geografiche del nord, del centro e del sud del territorio nazionale.
405.La sperimentazione di cui al comma 403 e' sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,al fine di verificarne le modalita' organizzative e gli impatti nonche' di valutarne un'eventuale estensione sull'intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
406.Ai fini dell'attuazione della sperimentazione di cui al comma 403 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2018, di 12 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
406-bis.Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la sperimentazione di cui al comma 403 e' prorogata al biennio 2021-2022 per le regioni individuate ai sensi del comma 404 ed estesa, per il medesimo periodo, alle restanti regioni a statuto ordinario. La sperimentazione di cui al primo periodo e' effettuata anche negli anni 2024 e 2025. Entro il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico di cui al comma 405 valutano gli esiti complessivi della sperimentazione ai fini della rendicontazione delle spese e dell'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito delle attivita' di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.
406-ter.Allo scopo di consentire la proroga nonche' l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui al comma 406-bis, e' autorizzata la spesa di euro 25.300.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2024 e 2025, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
407.Per l'anno 2018, il termine del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito al 15 luglio e, conseguentemente, il termine del 30 aprile di cui al medesimo comma e' differito al 15 giugno.
408.Ai fini di un piu' efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' effettuato per il tramite del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, su una o piu' aree terapeutiche ed e' svolto sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
409.L'esito del monitoraggio di cui al comma 408, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, e' funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione della congruita' dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
410.In ragione di quanto gia' disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
411.Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 412, 413 e 414, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalita' tecniche e le date di entrata in vigore delle modalita' obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
412.Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
413.Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 412 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
414.Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 412 e 413.
415.Il Sistema di gestione di cui al comma 412 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
416.Nell'ambito delle iniziative di investimento in start-up, in forma diretta o indiretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le aree della protesica e della riabilitazione l'INAIL valuta prioritariamente i progetti e le attivita' dei distretti produttivi e di ricerca correlati alle funzioni e alle competenze dei propri centri protesici e riabilitativi, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo del polo integrato INAIL-regione Calabria di Lamezia Terme.
417.All'articolo 1, comma 7, sesto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».
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