DECRETO 12 settembre 2017, n. 214
Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2018
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, legge n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il capo I e gli articoli 25, 27, 28 e 29;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 115, che prevede: «Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0.»;
Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti le modalita' di adozione dei regolamenti ministeriali e interministeriali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio 2017;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 16794 del 12 luglio 2017; Decreta:
Art. 1
Definizioni
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE). Note all'art. 1: - Il regolamento (UE) del Consiglio n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
Art. 2
Finalita' ed ambito di applicazione
1.Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le modalita' di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, dei centri di competenza ad alta specializzazione. ((1))
2.I centri di competenza ad alta specializzazione attuano un articolato programma di attivita' - comprensivo dei servizi di cui all'articolo 5.
Art. 3
Modalita' di costituzione
Art. 4
Requisiti dei soggetti partner
2.Gli organismi di ricerca privati dovranno essere presenti nell'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese, come di seguito indicati.
4.Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano a tutti i soggetti partner ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, Supplemento Ordinario: «Art. 63 (Ricerca scientifica nelle Universita'). - L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuovera' le necessarie forme di raccordo tra Universita' ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche. Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti e' istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.».
Art. 5
Caratteristiche e programma di attivita' del centro di competenza
Art. 6
Forme, finalita' e modalita' del finanziamento
1.I benefici previsti dal presente decreto, funzionali alla realizzazione del programma di attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, sono concessi dal Ministero dello sviluppo economico, nella forma di contributi diretti alla spesa, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita', pubblicita', in conformita' all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole procedurali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
3.Le spese amministrative oggetto del finanziamento di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si conformano a quanto disposto dagli articoli 25, 27, 28 e 29 del regolamento GBER.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192: «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99.
Art. 7
Criteri di valutazione delle domande
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123: «Art. 6 (Procedura negoziale). - 1. La procedura negoziale si applica agli interventi di sviluppo territoriale o settoriale, anche se realizzati da una sola impresa o da un gruppo di imprese nell'ambito di forme della programmazione concertata. Nel caso in cui l'intervento sia rivolto a programmi territoriali comunque interessanti direttamente o indirettamente enti locali, devono essere definiti gli impegni di tali enti, in ordine alle infrastrutture di supporto e alle eventuali semplificazioni procedurali, volti a favorire la localizzazione degli interventi. Una quota degli oneri derivanti dai predetti impegni puo' essere messa a carico del procedimento. 2. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura individua previamente i criteri di selezione dei contraenti, adottando idonei strumenti di pubblicita', provvede alla pubblicazione di appositi bandi, acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale. I bandi, inoltre, determinano le spese ammissibili, le forme e le modalita' degli interventi, la durata del procedimento di selezione delle manifestazioni di interesse, la documentazione necessaria per l'attivita' istruttoria e i criteri di selezione con riferimento agli obiettivi territoriali e settoriali, alle ricadute tecnologiche e produttive, all'impatto occupazionale, ai costi dei programmi e alla capacita' dei proponenti di perseguire gli obiettivi fissati. 3. Per consentire al soggetto competente di prendere in considerazione le manifestazioni di interesse, i richiedenti presentano apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 4. L'attivita' istruttoria, a seguito dell'espletamento della fase di selezione di cui al comma 2, e' condotta sulla base delle indicazioni e dei principi applicati per il procedimento valutativo, tenendo conto delle specificita' previste nell'apposito bando. 4. L'atto di concessione dell'intervento puo' essere sostituito da un contratto conforme a quanto previsto nel bando. 5. La definizione delle modalita' di erogazione e' rimessa all'apprezzamento del soggetto competente, che a tale fine tiene conto dei principi e delle regole fissati per la procedura valutativa e degli obiettivi specifici di ciascun intervento.». - Si riporta il testo dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, Supplemento Ordinario, e convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, Supplemento Ordinario: «Art. 5-ter (Rating di legalita' delle imprese). - 1. Al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonche' di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalita' per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalita' stabilite da un regolamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonche' in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta.». - Si riporta il testo dell'art. 8 della delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012, n. 24075, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294: «Art. 8 (Elenco delle imprese con rating di legalita'). - 1. L'Autorita' pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle imprese cui ilratingdi legalita' e' stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.».
Art. 8
Caratteristiche dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
Art. 9
Comitato tecnico
1.Con decreto del direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato tecnico.
2.Il Comitato tecnico e' composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di presidente, da quattro rappresentanti di comprovata esperienza e professionalita', designati due dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca.
4.Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Agli oneri di funzionamento del Comitato il Ministero dello sviluppo economico provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
Art. 10
Revoca delle agevolazioni
1.I benefici concessi sono revocati nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sulla base del monitoraggio semestrale del Ministero dello sviluppo economico da realizzarsi nell'ambito delle competenze della Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
2.I benefici concessi possono essere revocati anche in misura parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato.
Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 917
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.