DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 2017, n. 239
Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto gli articoli 87, comma 5, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'articolo 18;
Vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo;
Vista la decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, e successive modificazioni, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegato, aperta alla firma a Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione;
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'articolo 3 che affida al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto l'esercizio delle competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1994;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - navigazione marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 marzo 2012, recante aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2015;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2016, recante attuazione della direttiva 2015/559/UE della Commissione del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo gia' attuata con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2017, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per la designazione e gli accertamenti periodici sugli organismi notificati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, recante documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1
Finalita' - Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/90/UE
1.Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo nel mercato interno, assicurando, nel contempo, l'esigenza della sicurezza in mare, della tutela della pubblica incolumita' e dei consumatori, nonche' della protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che deve possedere l'equipaggiamento marittimo da installare o gia' installato a bordo di navi.
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