DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'art. 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. (Omissis).».
Art. 27
Accertamenti dell'autorita' giudiziaria
1.Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati da organi, uffici o comandi di polizia in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Si applica la disposizione di cui all'articolo 152, comma 1-bis, del Codice.
2.L'organo, ufficio o comando di polizia, qualora abbia notizia della controversia instaurata innanzi all'autorita' giudiziaria di cui al comma 1, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui la persona interessata affermi l'erroneita', l'incompletezza e l'illegittima raccolta, ai fini dell'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima degli stessi. L'esito dell'accertamento e' comunicato all'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo vigente dell'art. 152 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonche' le controversie previste dall'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
Art. 28
Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali, sanzionatori e di prevenzione
1.Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai dati personali comunicati all'autorita' giudiziaria per le esigenze del procedimento penale o per le finalita' di applicazione o esecuzione della pena, o comunicati all'autorita' amministrativa per le esigenze del procedimento sanzionatorio, ne' a quelli comunicati all'autorita' competente per le esigenze dei procedimenti di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
2.Nei procedimenti di cui al comma 1 la tutela della persona interessata rispetto al trattamento dei dati personali e' garantita nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi.
Art. 29
Controlli
1.I controlli sui trattamenti di dati personali effettuati degli organi, uffici e comandi di polizia sono effettuati dal Garante con le modalita' di cui all'articolo 160 del Codice.
2.Il titolare o il responsabile del trattamento adottano le iniziative occorrenti a dare tempestiva attuazione alle indicazioni del Garante.
Note all'art. 29: - Si riporta il testo dell'art. 160 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 160 (Particolari accertamenti). - 1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante. 2. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificita' della verifica, il componente designato puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai sensi dell'art. 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 156, comma 3, lettera a). 4. Per gli accertamenti relativi agli organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. 5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il Garante adotta idonee modalita' nel rispetto delle reciproche attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se vi e' richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto. 6. La validita', l'efficacia e l'utilizzabilita' di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale.».
Capo VIII Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
Disposizioni transitorie
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, primo periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di sistemi informativi e programmi informatici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione, con modalita' automatizzate, della misura della cancellazione o dell'anonimizzazione dei dati personali oggetto di trattamento allo scadere dei termini di conservazione di cui all'articolo 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, o non consentono la segnalazione con modalita' automatizzate del decorso del termine di cui all'articolo 10, comma 2, adottano, in relazione ai sistemi e programmi detenuti, ogni possibile misura organizzativa, logistica o procedurale idonea a prevenire o limitare il rischio di utilizzo dei dati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5, o di accesso ai dati in violazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 2. I predetti sistemi e programmi sono adeguati alle disposizioni del presente regolamento entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, quando i medesimi siano stati istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati. Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi e' di 8 anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, qualora cio' causi altrimenti gravi difficolta' per il loro funzionamento, previa comunicazione alla Commissione europea, da parte delle competenti strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, dei motivi di tali gravi difficolta'.
2.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di sistemi informativi e programmi informatici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione delle disposizioni concernenti la registrazione in appositi file di log effettuati dagli operatori abilitati, adeguano i medesimi sistemi e programmi entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, quando i medesimi siano stati istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 e cio' comporti sforzi sproporzionati. Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi e' di 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora cio' causi altrimenti gravi difficolta' per il loro funzionamento, previa comunicazione alla Commissione europea, da parte delle competenti strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, dei motivi di tali gravi difficolta'.
3.I titolari del trattamento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, informano il Garante sulla adozione delle misure di cui al comma 1. Al Garante e' data periodica informazione sull'adeguamento dei sistemi e programmi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 31
Clausola di invarianza finanziaria
1.Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2018
Interno, foglio n. 586
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Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)