DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34

Type Decreto legislativo
Publication 2018-04-03
Ultimo aggiornamento 2025-09-20
State In force
Source Normattiva
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5.Le regioni possono promuovere d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, forme di coordinamento interregionale per lo scambio ed il riconoscimento dei programmi, dei titoli e dei crediti formativi nell'ambito della formazione professionale e dell'aggiornamento tecnico degli operatori del settore forestale.

6.Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche d'intesa con le regioni, puo' promuovere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attivita' di informazione e divulgazione pubblica nonche' di educazione e comunicazione sul significato e ruolo del bosco, della gestione forestale, delle filiere produttive e dei servizi generati dalle foreste e della loro razionale gestione, in favore della societa'.

Note all'art. 15: - La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (Inspire), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 25 aprile 2007, n. L 108. - La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 febbraio 2003, n. L 41. - Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.

Art. 16

Disposizioni di coordinamento

3.I richiami agli articoli del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, contenuti in altri testi normativi, sono da intendersi riferiti ai corrispondenti articoli del presente decreto.

Note all'art. 16: - Si riporta l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n.10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2013, n. 27, come modificato dal presente decreto: «Art. 7. (Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale). 1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. 1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per eta', forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed e' istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco e' data pubblicita' mediante l'albo pretorio, con la specificazione della localita' nella quale esso sorge, affinche' chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia e' aggiornato periodicamente ed e' messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettivita'. 3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. 5. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.». - Si riportano gli articoli 11 e 13, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, come modificati dal presente decreto: «Art. 11. (Iscrizione nei registri e gestione dei materiali di base). 1. L'iscrizione nei registri regionali o provinciali dei materiali di base e' effettuata secondo le modalita' stabilite dagli organismi ufficiali, previo accertamento dei requisiti minimi stabiliti negli allegati II, III, IV, V, che devono essere riportati su una apposita scheda tecnica. L'organismo ufficiale o l'autorita' territorialmente competente informa i proprietari, almeno tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'organismo ufficiale o sull'Albo pretorio dell'autorita' competente per territorio. 2. L'iscrizione di materiale di base qualificato o controllato puo' essere richiesta direttamente anche dal costitutore o dalla persona fisica o giuridica che ha eseguito le prove necessarie previste per queste categorie, e previa verifica dei requisiti minimi da parte degli organismi ufficiali. 3. Gli organismi ufficiali, sentita la commissione tecnica, definiscono i disciplinari o piani per la gestione dei materiali di base, e possono, altresi', promuovere gli interventi ritenuti opportuni per la loro tutela e il miglioramento, anche attraverso l'adozione di eventuali misure di incentivazione. 4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei materiali di base, e' competente l'Osservatorio Nazionale per il pioppo, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che sostituisce nelle sue funzioni la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, e che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Dalla partecipazione all'Osservatorio nazionale per il pioppo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e comunque ai partecipanti non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati.» «Art. 13. (Importazione ed esportazione dei materiali di moltiplicazione). (Omissis). 2. La ditta esportatrice di materiale di moltiplicazione che non soddisfa i criteri del presente decreto legislativo deve trasmettere, entro 15 giorni dall'uscita della merce dal territorio doganale dell'Unione europea, la relativa attestazione di esportazione rilasciata dalla dogana. 3. Nelle more dell'adozione della decisione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 1999/105/CE, il Ministro delle politiche agricole e forestali individua, su proposta della commissione tecnica, i criteri cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati da Paesi terzi, in modo che presentino garanzie equivalenti sotto ogni aspetto a quelle dei materiali prodotti nell'Unione europea.». - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario.

Art. 17

Disposizioni applicative e transitorie

1.Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

2.Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali e delle disposizioni di indirizzo elaborate ai sensi del presente decreto restano valide le eventuali normative di dettaglio nazionali e regionali vigenti.

Art. 18

Abrogazioni

1.Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e' abrogato.

Note all'art. 18: - Per i riferimenti al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si veda nelle note all'articolo 16.

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del

Consiglio dei ministri e, ad

interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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