DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39
Note all'art. 26: Per il testo dell'articolo 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 si vedano le note all'articolo 9. - Si riporta il testo dell'articolo 930 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 930. Transito nell'impiego civile 1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalita' e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneita' al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa nei seguenti casi: a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato; b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito. 1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalita' indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura»: «Art.14. Disposizioni relative al personale militare (Omissis). 5. Il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395: «Art. 47. Licenza ordinaria (Omissis). 2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale. (Omissis).».
Art. 27
Orario di lavoro
1.La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2.Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.
3.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4.Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. (1)
5.Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6.I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7.((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.))
8.Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Art. 28
Trattamento di missione
1.All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119, S.O., decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 come modificato dal presente regolamento: «Art. 36. Trattamento di missione (Omissis). 2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso. (Omissis).».
Art. 29
Tutela legale
1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3.L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4.Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5.La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Note all'art. 29: Per il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si vedano le note all'articolo 12. Per il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si vedano le note all'articolo 12.
Art. 30
Efficienza dei servizi istituzionali
2.Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».
Note all'art. 30: Il decreto del citato Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180. Il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178.
Art. 31
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'
1.Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Note all'art. 31: Per il testo dell'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 13. - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 252, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.»: «Art. 52. Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita' supplementari. (Omissis). 3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e nelle misure ivi stabilite.». Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 si vedano le note all'articolo 13.
Art. 32
Indennita' di impiego operativo
1.A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, e' corrisposta al Brigadiere capo con 29 anni di anzianita' di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.
Art. 33
Assegno funzionale
1.A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo dell'articolo 31, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51: «Art. 31. Assegno funzionale 1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche: 1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico (Omissis).».
Art. 34
Norma programmatica
1.
2.Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Note all'art. 34: Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.
Art. 35
Disposizioni finali
1.Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 36
Copertura finanziaria
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Minniti, Ministro dell'interno
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Pinotti, Ministro della difesa
Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 793
Note all'art. 36: Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.
Addendum
Addendum In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie: trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario; disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi; introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilita' di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione; riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarita' di ogni singola Amministrazione; rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche' le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile; eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni; rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali; introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»; rivalutazione delle indennita' connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei); previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonche' eventuale rivisitazione di quelle gia' esistenti; previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche; valutare la possibilita' di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;
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