DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 40
3.Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Qualora i viaggi per il raggiungimento della sede di svolgimento del servizio o per il rientro in sede si svolgano in giornata festiva, il personale ha diritto al recupero dell'intera giornata festiva indipendentemente dalla durata e dalla tipologia della prestazione lavorativa. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24.00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4.Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1°gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. (2)
5.Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6.I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
7.((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito dei citati stanziamenti di bilancio devono essere fruite mediante recupero compensativo entro il 31 dicembre dei due anni successivi a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sara' stabilito dall'Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, a condizione che la pertinente richiesta di recupero compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.))
8.Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
Art. 14
Trattamento di missione
1.All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Note all'art. 14: Il testo dell'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, modificato dal presente regolamento, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.
Art. 15
Tutela legale
1.Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2.Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.
3.L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4.Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5.La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.
Note all'art. 15: Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante " Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico": "Art. 32. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilita' dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.". Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n. 135: "Art.18. Rimborso delle spese di patrocinio legale 1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilita'. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".
Art. 16
Trattamento tavola per Graduati
1.L'articolo 487 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' cosi' modificato: «d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali tutto il personale partecipante. d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,25 per la mensa ammiraglio e di euro 0,20 per la mensa comandante, di euro 0,15 per la mensa ufficiali, di euro 0,08 per la mensa sottufficiali e di euro 0,08 per la mensa Graduati/Militari di truppa, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali.».
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 487 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante " Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", modificato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
Art. 17
Fondo efficienza servizi istituzionali
1.L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e' cosi' modificato: «1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da: a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attivita' operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell'articolo 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalita' di cui al presente comma. 2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00. 3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo. 5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine del miglioramento dei servizi. 6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo. 7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata. 8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni.».
Note all'art. 17: Il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, modificato dal presente regolamento, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.: Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 7, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449: "Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). (Omissis). 7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le modalita' determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163: "Art. 9. Compensi forfettari di guardia e di impiego (Omissis). 9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro": "Art. 19. Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999": "Art.15. Informazione 1. L'Amministrazione informa preventivamente i COCER in ordine: a) alle emanate disposizioni applicative che si riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b), entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere riunioni informative preliminari, anche di carattere tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di ricezione della comunicazione e si concludono nel termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi di urgenza. 4. Dell'esito degli incontri e' redatto il verbale dal quale risultano le posizioni comuni o le eventuali divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del personale. In caso di divergenza, i COCER possono trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il periodo in cui si svolge l'informazione preventiva l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di motivata urgenza, l'Amministrazione assume determinazioni definitive. 5.".
Art. 18
Assegno funzionale
1.A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
Note all'art. 18: Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52: "Art. 8. Assegno funzionale 1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche: a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico ".
Art. 19
Norma programmatica
1.Le risorse non impiegate dalle precedenti disposizioni, pari a 6,69 milioni di euro, sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.
2.Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo, le risorse sono destinate all'incremento del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Note all'art. 19: Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.
Art. 20
Proroga di efficacia di norme
1.Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 21
Copertura finanziaria
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Pinotti, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 795
Note all'art. 21: Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a), della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.
Addendum
Addendum In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del presente decreto relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie: trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario; disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi; introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilita' di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione; riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarita' di ogni singola Amministrazione; rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonche' le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile; eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni; rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali; introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»; rivalutazione delle indennita' connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei); previsione di nuove indennita' connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonche' eventuale rivisitazione di quelle gia' esistenti; previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche; valutare la possibilita' di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarita' organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;
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