DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 71

Type Decreto legislativo
Publication 2018-05-11
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 luglio 2003, n. 170, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonchè in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Considerato che le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

2.All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 11-bis è abrogato;

7.Dopo l'articolo 39-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «Art. 39-bis.1 (Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti). - 1. In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo straniero munito di passaporto valido o altro documento equipollente, che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore, alla scadenza del permesso di soggiorno di cui agli articoli 39 e 39-bis, comma 1, lettera a), può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego, come previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato. In presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro. 2. Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, lo straniero oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, allega la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1. Ove la documentazione relativa al conseguimento di uno dei titoli di cui al comma 1, non sia già disponibile, può essere presentata entro sessanta giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1. 3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non è rilasciato, o se già rilasciato, è revocato: a) se la documentazione di cui ai commi 1 e 2 è stata ottenuta in maniera fraudolenta, falsificata o contraffatta; b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni previste dai commi 1 e 2 nonchè le altre condizioni di ingresso e di soggiorno previste dal presente testo unico.».

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