DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ed in particolare l'articolo 6;
Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'articolo 11;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, recante attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Visto il decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, recante disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l'articolo 14, comma 7, con il quale è stato abrogato l'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, concernente il Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, con il quale è stata demandata, in via esclusiva, al Banco nazionale di prova l'attività di accertamento della qualità di arma comune da sparo;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, ed, in particolare l'articolo 1, comma 11;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;
Visto il regolamento (CE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;
Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163 - Legge di delegazione europea 2016-2017, ed in particolare gli articoli 1, 2 e il relativo Allegato A;
Vista la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1.Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
2.Il presente decreto non si applica all'acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonchè di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni.
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