DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106

Type Decreto legislativo
Publication 2018-08-10
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la direttiva UE 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, gli articoli 1 e 14;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in particolare l'articolo 9;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75, recante regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005, recante requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 21 giugno 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per la famiglia e le disabilità, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

1.Il titolo della legge 9 gennaio 2004, n. 4, di seguito denominata «legge n. 4 del 2004», è sostituito dal seguente: «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici».

6.All'articolo 5, comma 2, della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «, accessibili» è inserita la seguente: «anche».

8.All'articolo 8, comma 3, della legge n. 4 del 2004 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi quelli relativi alle modalità di creazione, gestione ed aggiornamento di contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili».

9.All'articolo 9 della legge n. 4 del 2004, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e».

10.L'articolo 11 della legge n. 4 del 2004 è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Requisiti tecnici). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentite anche le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, nonchè quelle del settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana, in conformità alle procedure e alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apposite linee guida con cui, nel rispetto degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea ai sensi delle direttive sull'accessibilità, sono stabiliti: a) i requisiti tecnici per l'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, conformemente ai principi di cui all'articolo 3-bis e ai valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili; c) il modello della dichiarazione di accessibilità di cui all'articolo 3-quater; d) la metodologia di monitoraggio e valutazione della conformità degli strumenti informatici, ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, alle prescrizioni in materia di accessibilità; e) le circostanze in presenza delle quali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, si determina un onere sproporzionato, per cui i soggetti erogatori possono ragionevolmente limitare l'accessibilità di un sito web o applicazione mobile. 2. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al comma 1.».

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