LEGGE 11 ottobre 2018, n. 125

Type Legge
Publication 2018-10-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2018 Vigenza internazionale dei trattati per l'Italia: dal 17 aprile 2019

La Camera dei deputati ed il Senato hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 15.238 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 15.212 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 22, pari a euro 5.650 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Trattato di Estradizione-art. 1

Allegato TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato degli Emirati Arabi Uniti, di seguito denominati le "Parti" Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i loro due Paesi con l'intento di reprimere la criminalita' sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Ritenendo che tale obiettivo puo' essere conseguito mediante la conclusione di un trattato bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Obbligo di estradare Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.

Trattato di Estradizione-art. 2

Articolo 2 Reati che danno luogo all'estradizione 1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione e' concessa quando: a) la domanda di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un (1) anno; b) la domanda di estradizione e' formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della domanda la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei (6) mesi. 2. Nel determinare se, in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva la diversa qualificazione o denominazione giuridica. 3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente. 4. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della domanda e' stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purche' la legge della Parte richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 5. Se la domanda di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Trattato di Estradizione-art. 3

Articolo 3 Motivi di rifiuto obbligatori L'estradizione non e' concessa se: a) il reato per il quale e' domandata e' un reato di natura politica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Trattato, i seguenti reati non sono considerati reati politici: i. per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti: aggressione contro il Presidente dello Stato o del suo vice o contro il Capo del governo o un suo familiare, o contro un componente del Consiglio Supremo o nn suo familiare; ii. per la Repubblica italiana: omicidio o ogni altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o un suo familiare; iii. i reati di terrorismo; iv. ogni altro reato non considerato reato politico da trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parte; b) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e' avanzata al fine di indagare, perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) il reato per il quale e' domandata l'estradizione potrebbe essere punito dalia Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta; d) quando il reato per il quale e' domandata l'estradizione e' punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiedente e non e' punibile con la pena di morte secondo la legge della Parte richiesta, la Parte richiesta rifiuta di concedere 1'estradizione, salvi i casi in cui la pena capitale non e' inflitta nei confronti della persona richiesta ovvero, se e' inflitta, la Parte richiedente assume l'impegno di non darvi esecuzione. Se la Parte richiedente accetta l'estradizione alle condizioni indicate dal presente paragrafo, essa e' tenuta ad ottemperarvi; e) la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta, o sarebbe sottoposta, a tortura o ad un trattamento crudele, inumano, degradante, ovvero ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali di difesa; f) la sentenza della Parte richiedente e' stata emessa in contumacia e il condannato non e' stato sufficientemente informato del processo o non ha avuto la possibilita' di organizzare la sua difesa e non ha avuto, o non avra', la possibilita' di un nuovo processo in sua presenza; g) per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti della Parte richiesta; h) il reato oggetto della domanda di estradizione si e' prescritto ovvero la pena si e' estinta per effetto del decorso del tempo ai sensi della legge della Parte richiedente o di quella della Parte richiesta; i) il reato oggetto della domanda di estradizione costituisce un reato esclusivamente militare secondo la legge della Parte richiesta; j) la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta; k) la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione potrebbe compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali del suo diritto interno.

Trattato di Estradizione-art. 4

Articolo 4 Motivi di rifiuto facoltativi L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) il reato per il quale l'estradizione e' richiesta e' soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta in conformita' al suo diritto interno e la persona richiesta e' sottoposta, o sara' sottoposta, a procedimento penale dalle Autorita' competenti di tale Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; b) la Parte richiesta, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazione di carattere umanitario alla luce dell'eta' e delle condizioni di salute.

Trattato di Estradizione-art. 5

Articolo 5 Estradizione del cittadino 1. Ciascuna Parte puo' estradare i suoi cittadini all'altra Parte secondo quanto consentito dal suo diritto interno. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale conformemente alla propria legge interna. A tale scopo, la Parte ricldente fornisce alla Parte richiesta documenti e prove relativi al procedimento. La Parte richiedente, se lo domanda, e' informata riguardo a ogni attivita' svolta in tale contesto.

Trattato di Estradizione-art. 6

Articolo 6 Autorita' centrali 1. Ciascuna parte designa un'Autorita' centrale ai fini del attuazione del presente Trattato. 2. Le Autorita' centrali sono rispettivamente: • per la Repubblica italiana, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia. • per lo Stato degli Emirati Arabi Uniti, l'Autorita' centrale e' il Ministero della giustizia; 3. Se una Parte cambia la propria Autorita' centrale, comunica tale cambiamento all'altra Parte per iscritto e per via diplomatica.

Trattato di Estradizione-art. 7

Articolo 7 Presentazione della domanda di estradizione 1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto, e' inviata per via diplomatica dall'Autorita' centrale di una Parte a quella dell'altra Parte e contiene i seguenti documenti e le seguenti informazioni: a) il nome dell'autorita' richiedente; b) il nome completo della persona della quale e' chiesta l'estradizione, informazioni precise sulla sua cittadinanza, luogo di residenza o ubicazione e la descrizione, se disponibile, del suo aspetto con fotografie, impronte digitali ed altri particolari che consentono di cercarla e identificarla; c) un'esposizione dei fatti della causa posta a fondamento della domanda di estradizione, specificando con la maggior precisione possibile il tempo e il luogo del fatto perseguibile penalmente, nonche' le imputazioni che descrivono il reato; d) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge che qualificano il fatto commesso come reato e che contengono informazioni sulle eventuali pene previste per chi lo commette; e) una copia certificata del testo delle disposizioni di legge sulla prescrizione prevista; f) una copia dell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'autorita' competente della Parte richiedente in caso di domanda di estradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale; g) una copia della sentenza di condanna e dell'ordine di esecuzione che indichi la pena inflitta e la pena residua da scontare. 2. Se la domanda di estradizione e' presentata ai fini dell'esecuzione di una condanna emessa in contumacia nella Parte richiedente, la Parte richiedente garantisce il diritto alla rinnovazione del giudizio in conformita' alla legge applicabile; 3. I documenti per le finalita' del presente Trattato sono redatti nella lingua della Parte richiedente e sono accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua inglese. 4. Le domande di estradizione e i documenti ad esse allegati, nonche' i documenti forniti in risposta a tali domande e le relative traduzioni che recano l'attestazione o il timbro dell'autorita' competente o dell'Autorita' centrale della Parte trasmittente, non richiedono altra forma di legalizzazione o autentica.

Trattato di Estradizione-art. 8

Articolo 8 Informazioni supplementari 1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per consentire alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte purichiedere di forre le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque (45) giorni. 2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per Io stesso reato.

Trattato di Estradizione-art. 9

Articolo 9 Decisione 1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformita' alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione, 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.

Trattato di Estradizione-art. 10

Articolo 10 Principio di specialita' 1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere perseguita, processata, detenuta per l'esecuzione di una condanna nella Parte richiedente, ne' puo' essere sottoposta a qualsiasi altro provvedimento restrittivo della liberta' personale per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo ali' estradizione, salvo che: a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno; b) la persona estradata non lascia il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale la persona non ha lasciato la Parte richiedente per cause di forza maggiore; c) la Parte richiesta acconsente all'estradizione; in tale caso, la Parte richiesta, su specifica domanda della Parte richiedente, puo' prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello per il quale e' stata presentata la domanda di estradizione, in conformita' alle condizioni e limitazioni stabilite nel presente Trattato. Al riguardo: 1) la Parte richiesta puo' domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7; 2) in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata puo' essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre sessanta (60) giorni dalla trasmissione della domanda stessa, purche' cio' sia autorizzato dalla Parte richiedente. 2. Fatto salvo quanto disposto al punto (c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente puo' adottare le misure necessarie, secondo le proprie leggi, per interrompere la prescrizione. 3. Quando la qualificazione giuridica del reato contestato e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, purche' anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

Trattato di Estradizione-art. 11

Articolo 11 Riestradizione ad una Parte terza Salvi i casi previsti nei punti (a) e (b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non puo' consegnare a una Parte terza, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le e' stata consegnata e che e' richiesta dalla Parte terza per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte richiesta puo' domandare la produzione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7.

Trattato di Estradizione-art. 12

Articolo 12 Arresto provvisorio 1. In caso di urgenza, la Parte richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto attraverso le Autorita' Centrali ai sensi dell'articolo 6 di questo Trattato, attraverso l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Crinale) o altri canali convenuti da entrambe le Parti. 2. La domanda di arresto provvisorio contiene le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del presente Trattato e la manifestazione dell'intenzione di presentare una domanda formale di estradizione. La Parte richiesta purichiedere informazioni supplementari a norma dell'articolo 8. 3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda. 4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i quarantacinque (45) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione. Su motivata domanda della Parte richiedente, tale termine puo' essere prorogato di quindici (15) giorni. 5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo 4 del presente articolo non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte richiesta riceve la formale domanda di estradizione in conformita' alle condizioni e alle limitazioni del presente Trattato.

Trattato di Estradizione-art. 13

Articolo 13 Domande concorrenti Se la Parte richiesta riceve dalla Parte richiedente e da una o piu' Parti terze una domanda di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta tutte le circostanze del caso, in particolare: a) se le domande sono state avanzate sulla base di un trattato; b) la gravita' dei reati; c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; d) la nazionalita' e il luogo abituale di residenza della persona richiesta; e) le rispettive date di presentazione delle domande.

Trattato di Estradizione-art. 14

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