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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 144

Current text a fecha 2018-12-29

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, e, in particolare, l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per la esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in particolare, l'articolo 5, commi 1 e 3;

Considerata la necessita' di dover adeguare le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, coerentemente con le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n. 285 del 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Toninelli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2967

Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, si veda nelle note alle premesse.