LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Type Legge
Publication 2018-12-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Parte I Sezione I Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1

(Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

1.I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2019, 2020 e 2021, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. Resta fermo che i livelli effettivi dei saldi di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge, validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all'articolo 17.

2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34.

3.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10)).

4.All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri gia' previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune. Non si da' luogo a rimborsi di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni ».

5.All'articolo 1, comma 718, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi ».

6.Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e' abrogato con effetto dal 1° gennaio 2019.

7.Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalita' diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8.Per le finalita' di cui al comma 7 e' autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

10.L'allegato 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dall'allegato 2 annesso alla presente legge.

11.Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 56 a 75 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento ».

13.A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall'attivita' di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15 per cento, salva opzione per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari.

14.I dipendenti pubblici di cui al comma 13, che svolgono l'attivita' di insegnamento a titolo privato, fermo restando quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all'amministrazione di appartenenza l'esercizio di attivita' extra-professionale didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilita'.

15.L'imposta sostitutiva di cui al comma 13 e' versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

16.Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per l'esercizio dell'opzione nonche' del versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 13.

17.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

18.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

19.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

20.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

21.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

22.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

24.In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 23 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

27.Il comma 1-quater dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, e' sostituito dal seguente: « 1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.000 e nel limite di spesa di 510.000 euro per l'anno 2020 e di 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida ».

28.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

29.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

30.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

31.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

32.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

33.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

34.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58.

35.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

35-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

36.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

37.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

37-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

38.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

39.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

39-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

39-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

40.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

40-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

40-ter.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

41.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

42.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

43.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

44.Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta sui servizi digitali, nonche' per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili.

44-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

45.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160.

46.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

47.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

48.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

49.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

49-bis.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 174, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).

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