DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, n. 146

Type DPR
Publication 2018-11-16
Ultimo aggiornamento 2019-01-09
State In force
Source Normattiva
articles 23
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Note all'art. 16: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 49 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., cosi' recita: «Art. 49 (Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali). - 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identita' del professionista; c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale agisce; d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalita' di calcolo del prezzo; f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'art. 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovra' sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'art. 50, comma 3, o dell'art. 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'art. 57, comma 3; m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, l'informazione che il consumatore non beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni; o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'art. 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; t) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni per avervi accesso. 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste. 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti. 6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima. 10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.». - Per il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 si veda nelle note all'art. 15.

Art. 17

Verifica dell'accuratezza dei dati

1.Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio 10000 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di idrofluorocarburi nel corso dell'anno precedente, provvede a far verificare l'accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea ai sensi dell'articolo19, paragrafo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, da un organismo di controllo indipendente.

2.Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente, l'accuratezza della documentazione relativa alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (EU) n. 517/2014 e la dichiarazione di conformita' di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879, per l'anno precedente.

Note all'art. 17: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/879 si veda nelle note alle premesse.

Art. 18

Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1.Ai fini di cui all'articolo 20, del regolamento (UE) n. 517/2014, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 nonche' su quelle contenute nella Banca dati di cui all'articolo 16, ISPRA elabora e trasmette al Ministero dell'ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra.

Note all'art. 18: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.

Art. 19

Etichettatura

1.Le etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 517/2014, nonche' le etichette dei gas fluorurati a effetto serra di cui all'articolo 12, paragrafi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, dello stesso regolamento, devono essere redatte anche in lingua italiana e secondo il formato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068.

Note all'art. 19: - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 si veda nelle note alle premesse.

Art. 20

Adempimenti delle Camere di commercio

1.Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli organismi, alle persone fisiche e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro telematico nazionale, gli attestati di esenzione e deroghe di cui agli articoli 11 e 12, nonche' gli attestati di riconoscimento dei certificati rilasciati in un altro Stato membro di cui all'articolo 13.

2.Le Camere di commercio competenti iscrivono nel Registro telematico nazionale i soggetti obbligati, sulla base delle domande presentate con le modalita' di cui all'articolo 15, comma 4.

3.Le Camere di commercio competenti rilasciano per via telematica agli operatori l'attestato di cui all'articolo 16, comma 10, previo pagamento di un diritto di segreteria come previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4.Ai fini di quanto previsto ai commi 2 e 3, l'accesso al Registro telematico nazionale e alla Banca dati avviene tramite la Carta nazionale dei servizi o Sistema pubblico di identita' digitale o credenziali rilasciate dal Registro telematico nazionale.

5.Le Camere di commercio possono rilasciare attestati e altri documenti, anche in formato digitale, estratti dal Registro telematico nazionale e dalla Banca dati.

Note all'art. 20: - Per il testo dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 si veda nelle note all'art. 15.

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 21

Disposizioni transitorie

1.I certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

2.I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 per svolgere le attivita' di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2067 esclusivamente per dette apparecchiature fisse.

3.L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 303/2008 anche alle attivita' di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per operare su dette apparecchiature, rilasciando una apposita certificazione integrativa.

4.I certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 per svolgere attivita' di recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2066 esclusivamente per detta attivita'.

5.L'organismo di certificazione estende l'efficacia dei certificati rilasciati alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 305/2008 anche alle attivita' di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneita' per dette attivita', rilasciando una apposita certificazione integrativa.

6.Gli accreditamenti e le designazioni degli organismi di certificazione rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, restano validi per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il suddetto periodo gli organismi designati devono aggiornare il proprio accreditamento ai sensi dei regolamenti di esecuzione della Commissione europea del regolamento (UE) n. 517/2014.

7.Le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano gia' iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati o attestati di cui agli articoli 7, 8 e 9 entro il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il mancato rispetto di tale termine comporta, previa notifica all'interessato, la cancellazione dal Registro telematico nazionale.

Note all'art. 21: - Per i riferimenti normativi ai regolamenti (CE) n. 842/2006, (CE) n. 303/2008, (UE) n. 2015/2067, (CE) n. 305/2008, (UE) n. 2015/2066 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi al regolamento (UE) n. 517/2014 si veda nelle note alle premesse.

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

1.Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 23

Disposizioni finali e abrogazioni

1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

2.Gli allegati A, B e C formano parte integrante del presente decreto.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Savona, Ministro per gli affari europei

Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 1

Note all'art. 23: - Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, abrogato dal presente regolamento, si veda nelle note alle premesse.

Allegato A

Allegato A (di cui all'articolo 7, comma 1) Requisiti degli organismi di certificazione delle persone fisiche 1. Accreditamento 1.1. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative alle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero: a) controllo delle perdite dalle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra; c) installazione; d) riparazione, manutenzione o assistenza; e) smantellamento. In particolare, devono essere predisposti schemi di valutazione della conformita' specifici per le quattro categorie di certificazione previste dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 7 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 1.2. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato da parte dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative alle apparecchiature di protezione antincendio: a) controllo delle perdite dalle apparecchiature gas fluorurati a effetto serra in quantita' pari o superiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantita' inferiore a 10 tonnellate di CO2 equivalente; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d) manutenzione o riparazione; e) smantellamento. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 10 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 1.3. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, delle persone fisiche che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' relative ai commutatori elettrici: a) installazione; b) assistenza, manutenzione o riparazione; c) disattivazione; d) recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 1.4. L'organismo di certificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 306/2008 deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 306/2008, delle persone fisiche addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono. L'Organismo di valutazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 306/2008, a cui l'Organismo di certificazione di cui all'articolo 4 dello stesso, affida un lavoro relativo alla certificazione, deve essere conforme alle disposizioni applicabili della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 (Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione delle persone - ultima edizione applicabile). 2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione del personale che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze del personale richiedente la certificazione, consideri i requisiti specificatamente riportati negli allegati ai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea e in tutte le norme tecniche connesse. Lo schema puo', ai sensi dell'articolo 5, comma 5, qualificare, previa valutazione, organismi terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale. Tali organismi devono possedere una struttura operativa, tecnica ed amministrativa che risponda ai criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale struttura deve essere adeguata per competenze e per risorse all'entita' dell'esercizio delle attivita' richieste. 2.2. I produttori e/o utilizzatori di commutatori ad alta tensione e di apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, possono richiedere ad un organismo di cui al punto 1.3 e/o 1.4 di essere qualificati come organismi che provvedono all'organizzazione di prove d'esame, anche per il proprio personale, purche' in possesso dei criteri generali definiti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e dei requisiti minimi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 e dal regolamento (CE) n. 306/2008. 2.3. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: presentazione della domanda di certificazione; esame della documentazione; verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo, sessione d'esame); rilascio della certificazione; spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Allegato B

Allegato B (di cui all'articolo 8, comma 1) Requisiti degli organismi di certificazione delle imprese 1. Accreditamento 1.1. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, dei seguenti servizi: installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. 1.2. L'organismo di certificazione delle imprese di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 304/2008, deve essere in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile), rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 304/2008, dei seguenti servizi: installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento di apparecchiature di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 2. Schema di valutazione della conformita' e tariffario 2.1. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema di valutazione della conformita' per la certificazione delle imprese che preveda la predisposizione da parte dell'impresa di procedure/istruzioni atte a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea: a) l'impresa impiega personale certificato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, per le attivita' che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attivita' previsto (1) ; b) l'impresa e' in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attivita' per cui e' richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. Le imprese in possesso di certificato sono tenute a comunicare all'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attivita' e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell'impresa. 2.2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire il tariffario che intendono applicare per il rilascio delle pertinenti certificazioni contenente le informazioni sui costi relativi a: presentazione della domanda di certificazione; esame della documentazione; verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo); rilascio della certificazione; spese extra (vitto, alloggio, spese auto). Il tariffario viene presentato al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5, comma 1. (1) Per volume di attivita' previsto si intende il fatturato specifico che non comprende quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali. Ogni € 200.000 di fatturato specifico ci si deve aspettare che l'impresa abbia una persona certificata

Allegato C

Allegato C (di cui all'articolo 6, comma 1) Requisiti degli organismi di valutazione della conformita' per il rilascio dei certificati agli organismi di attestazione di formazione alle persone fisiche ai sensi del regolamento (CE) n. 307/2008. 1. L'organismo di attestazione di formazione delle persone fisiche che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 307/2008 deve essere in possesso di certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformita', in possesso di un accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi - ultima edizione applicabile) dall'organismo nazionale di accreditamento, per la certificazione, in base alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 307/2008: all'erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE. 2. Gli organismi accreditati di cui al punto 1 devono definire uno schema per la valutazione della conformita' che preveda la predisposizione da parte dell'organismo che rilascia l'attestazione di un documento (Progettazione del Corso) che, per quanto attiene alle competenze e conoscenze che devono essere contemplate nei programmi di formazione, consideri i requisiti specificatamente riportati nell'allegato al regolamento (CE) n. 307/2008.

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