LEGGE 8 marzo 2019, n. 16
Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Tria, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede Avvertenza:
Il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 6 dell'8 gennaio 2019.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 2019, N. 1 All'articolo 2: al comma 1, alinea, dopo le parole: «Banca Carige» sono inseritele seguenti: «(di seguito anche denominata: "Emittente")». All'articolo 6: al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «sui contratti di CDS» sono sostituite dalle seguenti: «sui contratti di credit default swap (CDS)»; al comma 4, secondo periodo, le parole: «dall'articolo 24, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22, comma 4»; al comma 5, primo periodo, le parole: «in conformita' delle decisioni» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita' alle decisioni». All'articolo 7: al comma 1, le parole: «e' presentate» sono sostituite dalle seguenti: «e' presentata»; al comma 2, alinea, le parole: «del Tesoro,:» sono sostituite dalle seguenti: «del Tesoro:»; al comma 6, lettera b), le parole: «delle relative disposizioni transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle relative disposizioni transitorie». All'articolo 8: al comma 2, dopo le parole: «Il Dipartimento del Tesoro» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,». All'articolo 11: il comma e' numerato come comma 1. All'articolo 17: al comma 4: al primo periodo, le parole: «prestiti di indicati» sono sostituite dalle seguenti: «prestiti indicati»; al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; al comma 5, alinea, le parole: «I decreti indicato ai commi 2» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»; al comma 7, le parole: «I decreti indicato ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «I decreti indicati ai commi 2 e 3»; al comma 9, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma». All'articolo 19: al comma 1, dopo le parole: «e 109, comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al». All'articolo 20: al comma 2, lettere a) e b), le parole: «del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al citato regolamento»; al comma 6, dopo le parole: «e l'articolo 121 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; al comma 9, secondo periodo, le parole: «del Testo unico bancario» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Nel capo II, dopo l'articolo 21 e' aggiunto il seguente: «Art. 21-bis. (Relazione alle Camere) - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale riguardante le istanze presentate e gli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalita' di spesa, ai sensi del presente decreto. 2. Con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, nella relazione sono indicate le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto». All'articolo 22: al comma 1, secondo periodo: dopo le parole: «quanto a 1 miliardo di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019,» e dopo le parole: «quanto a 0,3 miliardi di euro» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2019».
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