LEGGE 3 maggio 2019, n. 39

Type Legge
Publication 2019-05-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2019 Vigenza internazionale della convenzione per l'Italia: dal 1° ottobre 2019

La Camera dei deputati ed il Senato della repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 32 della medesima Convenzione.

Art. 3

Autorita' per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione

1.L'autorita' per la regolamentazione delle scommesse sportive ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e' l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 4

Applicazione di pene accessorie

1.Dopo l'articolo 5 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Confisca). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 1 e 4 della presente legge, e' sempre ordinata la confisca delle cose, dei beni e degli strumenti informatici o telematici che servirono o furono destinati a commettere il reato e delle cose e dei beni che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato medesimo. 2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il reo ha la disponibilita', anche indirettamente o per interposta persona. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter del codice penale».

Art. 5

Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

1.Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: «Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati). - 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno».

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1.Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Convention

Allegato Council of Europe Convention on the Manipulation of Sports Competitions Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de competitions sportives Magglingen/Macolin, 18.IX.2014 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

Parte di provvedimento in formato grafico Serie dei trattati del Consiglio d'Europa - N. 215 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive Magglingen/Macolin, 18.9.2014 Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, Considerando che il Consiglio d'Europa e' chiamato a realizzare un'unione piu' marcata tra i suoi membri; Considerando il piano d'azione del terzo vertice dei capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), che ha raccomandato il proseguimento delle attivita' del Consiglio d'Europa che fanno da punto di riferimento nel settore dello sport; Considerando che e' necessario elaborare ulteriormente un quadro comune, europeo e globale, per lo sviluppo dello sport, sulla base delle nozioni di democrazia pluralista, stato di diritto, diritti umani ed etica dello sport; Consapevoli che la manipolazione di competizioni sportive puo' riguardare ogni paese e ogni tipo di sport a livello mondiale, e sottolineando che tale fenomeno, in quanto minaccia globale all'integrita' dello sport, richiede una risposta globale sostenuta anche dagli Stati che non sono membri del Consiglio d'Europa; Preoccupati per il coinvolgimento delle attivita' criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive, e per la sua natura transnazionale; Richiamando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali (1950, ETS n. 5) e i suoi protocolli, la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio (1985, ETS n. 120), la Convenzione contro il doping (1989, ETS n. 135), la Convenzione penale sulla corruzione (1999, ETS n. 173) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (2005, CETS n. 198); Richiamando la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' organizzata transnazionale (2000) e i relativi protocolli; Richiamando inoltre la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003); Ricordando l'importanza di indagare efficacemente senza indebiti ritardi sui reati che rientrano nella loro giurisdizione; Ricordando il ruolo fondamentale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) nel facilitare la cooperazione tra le autorita' incaricate dell'applicazione della legge oltre alla cooperazione giudiziaria; Sottolineando che le organizzazioni sportive hanno la responsabilita' di individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive perpetrata da persone soggette alla loro autorita'; Riconoscendo i risultati gia' conseguiti nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; Convinti che una lotta efficace contro la manipolazione delle competizioni sportive richieda una cooperazione nazionale e internazionale rinforzata, rapida, sostenibile e ben funzionante; Viste le raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati membri Rec(92)13rev sulla Carta europea dello sport riveduta; CM/Rec(2010)9 sul Codice di etica sportiva riveduto; Rec(2005)8 sui principi della buona governance nello sport e CM/Rec(2011)10 sulla promozione dell'integrita' dello sport per contrastare la manipolazione dei risultati, in particolare le partite truccate; Alla luce dei lavori e delle conclusioni delle seguenti conferenze: - Consiglio d'Europa - 11a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport, Atene, 11-12 dicembre 2008; - Consiglio d'Europa - 18a conferenza informale dei Ministri responsabili per lo Sport (Baku, 22 settembre 2010) sulla promozione dell'integrita' dello sport contro le manipolazioni dei risultati (partite truccate); - Consiglio d'Europa - 12a conferenza dei Ministri responsabili per lo Sport (Belgrado, 15 marzo 2012) in particolare per quanto riguarda la stesura di un nuovo strumento giuridico internazionale contro la manipolazione dei risultati sportivi; - UNESCO - 5a Conferenza dei Ministri e degli alti funzionari responsabili per l'Educazione fisica e lo sport (MINEPS V); Convinti che il dialogo e la cooperazione tra le autorita' pubbliche, le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a livello nazionale e internazionale, sulla base di fiducia e rispetto mutui, siano essenziali nella ricerca di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive; Riconoscendo che lo sport, basato su una competizione leale ed equa, presenta un carattere di imprevedibilita', e necessita di un contrasto vigoroso ed efficace delle pratiche e dei comportamenti sportivi non etici; Sottolineando la loro convinzione che l'applicazione coerente dei principi della buona governance e dell'etica nello sport sia un fattore importante nell'eliminazione della corruzione, della manipolazione delle competizioni sportive e di altri tipi di abusi nello sport; Riconoscendo che, in conformita' al principio di autonomia dello sport, le organizzazioni sportive sono responsabili per lo sport e hanno responsabilita' disciplinari e di autoregolamentazione nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive, ma anche che le autorita' pubbliche, ove appropriato, proteggono l'integrita' dello sport; Riconoscendo che lo sviluppo delle attivita' nel settore delle scommesse sportive, in particolare quelle illegali, aumenta il rischio di tali manipolazioni; Considerando che la manipolazione delle competizioni sportive va affrontata in ogni caso, che sia collegata o meno alle scommesse sportive o a reati; Tenuto conto del margine di discrezionalita' di cui godono gli Stati, nell'ambito del diritto applicabile, in merito alle politiche sulle scommesse sportive, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Scopo e obiettivi principali 1 Lo scopo della presente Convenzione e' combattere la manipolazione delle competizioni sportive al fine di proteggere l'integrita' e l'etica dello sport in conformita' al principio dell'autonomia dello sport. 2 A tal fine, i principali obiettivi della presente Convenzione sono: a prevenire, identificare e sanzionare le manipolazioni nazionali o transnazionali delle competizioni sportive nazionali o internazionali; b promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro la manipolazione delle competizioni sportive tra le autorita' pubbliche interessate e con le organizzazioni coinvolte nello sport e nelle scommesse sportive.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 - Principi guida 1 La lotta alla manipolazione delle competizioni sportive assicura il rispetto, tra l'altro, dei seguenti principi: a diritti umani; b legalita'; c proporzionalita'; d protezione della vita privata e dei dati personali.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione si intende per: 1 "competizione sportiva": qualsiasi evento sportivo organizzato in conformita' alle norme stabilite da un'organizzazione sportiva registrata dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, e riconosciuta da un'organizzazione sportiva internazionale o, se del caso, da un'altra organizzazione sportiva competente. 2 "organizzazione sportiva": qualsiasi organizzazione che disciplina lo sport, o uno sport particolare, e che figura nell'elenco adottato dal Comitato di follow-up della Convenzione a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nonche' le sue affiliate continentali e nazionali, se necessario; 3 "organizzatore di competizioni": qualsiasi organizzazione sportiva o altra persona, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che organizza competizioni sportive; 4 "manipolazione di competizioni sportive": un accordo, un atto o un'omissione intenzionali volti a modificare impropriamente il risultato o lo svolgimento di una competizione sportiva al fine di eliminarne in tutto o in parte l'imprevedibilita' per ottenere un indebito vantaggio per se stessi o per altri; 5 "scommessa sportiva": qualsiasi puntata di una somma di denaro in vista di un premio in denaro che dipende dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto collegato a una competizione sportiva; In particolare: a "scommessa sportiva illegale": qualsiasi attivita' di scommessa sportiva non consentita, per la sua tipologia o per l'operatore che la offre, dalla legislazione del paese in cui si trova il consumatore; b "scommessa sportiva irregolare": qualsiasi attivita' di scommessa sportiva non conforme agli schemi usuali o previsti del mercato in questione, o relativa a scommesse su competizioni sportive il cui svolgimento ha caratteristiche inusuali; c "scommessa sportiva sospetta": qualsiasi attivita' di scommessa sportiva che, secondo prove attendibili e concordanti, appare collegata a una manipolazione della relativa competizione sportiva; 6 "parti interessate alla competizione": qualsiasi persona fisica o giuridica che rientra in una delle seguenti categorie: a "atleta": qualsiasi persona o gruppo di persone che partecipa a competizioni sportive; b "personale di supporto degli atleti": qualsiasi coach, allenatore, manager, agente, membro dello staff, funzionario dello staff, personale medico e paramedico che lavora per gli atleti che partecipano a competizioni sportive o si preparano a prendervi parte, e tutte le altre persone che lavorano con gli atleti; c "funzionario": qualsiasi persona che sia proprietaria, azionista, dirigente o membro del personale di entita' che organizzano e promuovono le competizioni sportive, nonche' gli arbitri, i membri delle giurie e ogni altra persona accreditata; Questa espressione designa inoltre i dirigenti e il personale delle organizzazioni sportive internazionali o, se del caso, di altre organizzazioni sportive competenti che riconoscono la competizione; 7 "informazioni privilegiate": informazioni relative a una competizione alle quali una persona ha accesso in virtu' della sua posizione in relazione a uno sport o a una competizione, fatta esclusione di informazioni gia' pubblicate o note, facilmente accessibili per il pubblico interessato o divulgate in conformita' alle norme e ai regolamenti che disciplinano la competizione in questione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 - Coordinamento interno 1 Ciascuna Parte coordina le politiche e le azioni di tutte le autorita' pubbliche coinvolte nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte, nell'ambito della sua giurisdizione, incoraggia le organizzazioni sportive, gli organizzatori di competizioni e gli operatori delle scommesse sportive a cooperare nella lotta alla manipolazione delle competizioni sportive e, se del caso, affida loro l'attuazione delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 - Valutazione e gestione del rischio 1 Ciascuna Parte - se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e altre pertinenti organizzazioni - identifica, analizza e valuta i rischi associati alla manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive, gli operatori delle scommesse sportive, gli organizzatori di competizioni e le altre organizzazioni pertinenti a stabilire procedure e regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e adotta, se del caso, misure legislative o di altra natura necessarie a tal fine.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 - Educazione e sensibilizzazione 1 Ciascuna Parte incoraggia la sensibilizzazione, l'educazione, la formazione e la ricerca finalizzate alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 - Organizzazioni sportive e organizzatori di competizioni 1 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive e gli organizzatori di competizioni a adottare e attuare regole per combattere la manipolazione delle competizioni sportive e principi di buona governance relativi, tra l'altro: a alla prevenzione dei conflitti di interesse, compresi: - la proibizione per le parti interessate alla competizione di scommettere sulle competizioni sportive alle quali partecipano; - la proibizione dell'abuso o della divulgazione delle informazioni privilegiate; b il rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali da parte delle organizzazioni sportive e dei loro membri affiliati; c l'obbligo per le parti interessate alla competizione di segnalare immediatamente eventuali attivita' sospette, incidenti, incentivi o approcci che possano essere considerati una violazione delle regole contro la manipolazione delle competizioni sportive. 2 Ciascuna Parte incoraggia le organizzazioni sportive ad adottare e attuare le opportune misure per garantire: a un controllo efficace e rafforzato dello svolgimento delle competizioni sportive esposte al rischio di manipolazione; b disposizioni in merito alla segnalazione immediata di casi di attivita' sospette legate alla manipolazione delle competizioni sportive alle pertinenti autorita' pubbliche o piattaforme nazionali; c meccanismi efficaci per facilitare la rivelazione di eventuali informazioni relative a casi effettivi o potenziali di manipolazione delle competizioni sportive, compresa un'adeguata protezione per coloro che denunciano irregolarita'; d la sensibilizzazione delle parti interessate alla competizione, compresi i giovani atleti, sui rischi della manipolazione delle competizioni sportive e sugli sforzi per contrastarla, mediante educazione, formazione e diffusione di informazioni; e la designazione il piu' possibile tardiva dei funzionari per le competizioni sportive, in particolare giudici e arbitri. 3 Ciascuna Parte incoraggia le sue organizzazioni sportive, e per loro tramite le organizzazioni sportive internazionali, ad applicare sanzioni e misure disciplinari specifiche, efficaci, proporzionate e dissuasive per la violazione delle loro regole interne contro la manipolazione delle competizioni sportive, in particolare quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e ad assicurare riconoscimento e attuazione reciproci delle sanzioni imposte da altre organizzazioni sportive, in particolare in altri paesi. 4 La responsabilita' disciplinare stabilita dalle organizzazioni sportive non esclude la responsabilita' penale, civile o amministrativa.

Convenzione-art. 8

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